Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19804 del 08/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19804 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
COCIMANO NICOLA GIUSEPPE N. IL 01/04/1970
avverso la sentenza n. 423/2009 CORTE APPELLO di
CALTANISSETTA, del 06/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 08/01/2014

Osserva
Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di Cocimano Nicola Giuseppe avverso la sentenza
emessa in data 6.11.2012 dalla Corte di Appello di Caltanissetta che, in parziale riforma di
quella in data 23.5.2008 del Tribunale di Enna in composizione monocratica, dichiarava
l’improcedibilità perché estinto per prescrizione in ordine al reato di cui all’art. 4 L. 110/75 e
confermava la condanna alla pena di mesi otto di reclusione ed C 80,00 di multa in ordine al
reato di cui all’art. 626 n.1 c.p..
Deduce la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione alla mancata concessione

dal Giudice a quo.
Il ricorso è inammissibile essendo i motivi addotti manifestamente infondati.
In tema di valutazione dei vari elementi per la concessione delle attenuanti generiche, ovvero
in ordine al giudizio di comparazione e per quanto riguarda la dosimetria della pena ed i limiti
del sindacato di legittimità su detti punti, la giurisprudenza di questa Corte non solo ammette
la c.d. motivazione implicita (Cass. pen. Sez. VI 22.9.2003 n. 36382 n. 227142) o con
formule sintetiche (tipo “si ritiene congrua” v. Cass. pen. Sez. VI 4.8.1998 n. 9120 rv.
211583), ma afferma anche che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra
circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all’art. 133 c.p.,
sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento
illogico (Cass. pen. Sez. III 16.6. 2004 n. 26908 rv. 229298); e certamente, nel caso di
specie, non può sostenersi che il diniego delle attenuanti generiche sia frutto di arbitrio
attesa la congrua motivazione addotta dal Giudice a quo sul punto con il richiamo ai
numerosi e gravi precedenti penali dell’imputato.
Peraltro non si ravvisa alcuna motivazione per relationem in quella afferente la sentenza
impugnata, né del resto, furono sollevati con l’atto di appello motivi attinenti alla penale
responsabilità.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene
equo liquidare in C 1.000,00, in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza
di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, addì 8.1.2014

delle circostanze attenuanti generiche e dolendosi della motivazione per relationem adottata

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