Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19803 del 19/02/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 19803 Anno 2018
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: SARNO GIULIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI L’AQUILA
nel procedimento a carico di:
SFORZATO THOMAS nato il 15/01/1981 a PESCARA
avverso l’ordinanza del 28/06/2017 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIULIO SARNO;
lette/sentite le conclusioni del PG : annullamento con rinvio dell’ordinanza
impugnata

Data Udienza: 19/02/2018

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T–7) -1-1- C•

2.

Deduce in questa sede il P.G. ricorrente la violazione degli artt, 81 cpv, 671 e 606 comma
1 lett. b) c.p.p assumendo che con il provvedimento gravato arbitrariamente e senza
ragione risultava sostituito il reato in esecuzione con la pena più grave su cui fondare la
continuazione.
Infatti l’ordinanza del Gip del Tribunale di Pescara, in funzione di giudice dell’ esecuzione n.
93/2012 emessa in data 20-07-2012, stabiliva che la pena più grave tra quelle da ritenere
avvinte ex art. 81 cpv cod. proc. pen. fosse quella di cui di anni 3 di reclusione ed euro
800,00 di multa (capo B 2 dell’ordinanza) di cui alla sentenza emessa in data 21 ottobre
2010 dalla Corte di Appello di L’Aquila – irrevocabile il 26 ottobre 2011. Su tale pena veniva
irrogato l’aumento in continuazione per mesi quattro di reclusione ed euro 200,00 di multa
da quel Gip per il capo B 1 dell’ordinanza relativo alla sentenza emessa in data 28 giugno
2007 dal G.I.P. del tribunale di Pescara divenuta irrevocabile il 7 maggio 2012. Con
l’ordinanza gravata era stata invece ritenuta la pena su cui operare la continuazione quella
del capo B1 dell’ordinanza del G.I.P. del tribunale di Pescara.

3.

Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo annullarsi con rinvio l’ordinanza impugnata.

4.

Il difensore ha presentato memoria di replica in cui, nell’esprimere condivisione per le
motivazioni dell’ordinanza, evidenziava la ricorrenza nel caso di specie delle condizioni per
l’applicazione della continuazione e che, in applicazione della disciplina del reato
continuato, la unicità del disegno criminoso, non può identificarsi con la generale
inclinazione a commettere reati, ma, le singole violazioni, devono costituire parte
integrante di un unico programma, per conseguire un certo fine prefissato sin dall’inizio, al
quale si aggiunge di volta in volta l’elemento volitivo necessario per la stessa attuazione.

5.

Il ricorso è fondato.

Il riconoscimento del vincolo della continuazione nell’ordinanza impugnata, come sostenuto dal
P.G. ricorrente è avvenuto senza tenere conto delle precedenti determinazioni assunte dal giudice
dell’esecuzione in tema di continuazione avendo quest’ultimo – chiamato a pronunciarsi in merito
alle sentenze del G.I.P. del tribunale di Pescara del 28.6.2007 conclusasi con la condanna dello
Sforzato alla pena di anni due di reclusione ed euro 400,00 di multa per furto del 2006 ed a quella
della Corte di appello di L’Aquila del 21.4.2010 con condanna dell’odierno ricorrente alla pena di
anni tre di reclusione ed euro 800,00 di multa per furto e rapina operato la continuazione
considerando più grave la seconda sentenza sulla cui pena veniva conseguentemente operato
l’aumento per la continuazione.
Senza alcuna motivazione, dunque, il nuovo aumento per la ulteriore continuazione è stato
operato prendendo a base la condanna del G.I.P. del tribunale di Pescara. Di qui la necessità di
annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
Rispetto alla questione specifica la memoria difensiva sviluppa argomentazioni di carattere
generale che, tuttavia, rimangono estranee al thema decidendi.
PQM
La Corte Suprema di Cassazione

1. Il Procuratore Generale presso la Corte di appello dell’Aquila propone ricorso per
cassazione avverso l’ordinanza della corte territoriale emessa in data 28 giugno 2017 con la
quale al condannato, Sforzato Thomas, veniva concesso un ulteriore riconoscimento del
vincolo della continuazione per la condanna di cui alla sentenza 11. 1769/2015 – Reg. Gen.
n. 469/20 15 – R.G.N .R. n. 2318/2006, emessa in data 10.09.2015 dalla Corte D’Appello
dell’Aquila, con reati relativi a precedenti titoli esecutivi e con rideterminazione della pena
in aumento di ulteriori mesi due ed 100,00 di multa per una fattispecie di ricettazione ex
art. 648 cod. Pen.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte di appello dell’Aquila.
Così deciso in Roma il 19.2.2018

L–

Il Consigliere estensore

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