Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19803 del 08/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19803 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: FOTI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RAPISARDA SALVATORE N. IL 14/03/1993
avverso la sentenza n. 185/2013 TRIB.SEZ.DIST. di ACIREALE, del
03/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO FOTI;

Data Udienza: 08/01/2014

Ritenuto in fatto.

Considerato in diritto.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, non solo perché tende a rimettere in
discussione i termini dell’accordo finalizzato all’applicazione della pena oggetto del
patteggiamento (ciò che, come ripetutamente ha affermato questa Corte, non è consentito a
nessuna delle parti, salvo i casi di palese violazione di legge), ma anche perché non tiene in
alcun conto del fatto che al giudice del merito, nell’ipotesi di pena concordata tra le parti, non
spettano particolari obblighi motivazionali o di approfondimento dei fatti contestati,
sostanzialmente ammessi dall’imputato che ha chiesto di patteggiare la pena, bensì solo di
accertare, oltre che la corretta qualificazione dei fatti e la congruità della pena concordata,
l’eventuale presenza di cause di non punibilità che impongano l’immediata relativa
declaratoria, ex art. 129 c.p.p.
Compito al quale ha regolarmente atteso quel giudice, che ha puntualmente preso e dato
atto, seppure in termini sintetici, che, alla stregua degli atti processuali, il fatto era stato
correttamente qualificato e che non emergevano elementi che potessero autorizzare una
sentenza di proscioglimento. Elementi, peraltro, neanche individuati dallo stesso ricorrente,
che si limita a proporre generiche censure.
Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della cassa delle
ammende, di una somma che si ritiene equo determinare in euro 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.500,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, l’ 8 gennaio 2014.

Con sentenza del 3 giugno 2013, il giudice monocratico del Tribunale di Catania, sezione
distaccata di Acireale, sull’accordo delle parti, ha applicato, ex art. 444 cod. proc. pen., a
Rapisarda Salvatore -imputato del reato di furto pluriaggravato-, esclusa la recidiva, con la
diminuente del rito e con generiche equivalenti alle aggravanti, la pena di un anno, due mesi
di reclusione e 400,00 euro di multa.
Avverso detta sentenza, propone ricorso per cassazione l’imputato che denuncia vizio di
motivazione della sentenza impugnata in relazione alla mancata applicazione dell’art. 129
cod. proc. pen.

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