Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19802 del 19/02/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 19802 Anno 2018
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: SARNO GIULIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ULISSE DOMENICO nato il 01/09/1973 a TERAMO

avverso l’ordinanza del 18/01/2017 del TRIBUNALE di GENOVA
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIULIO SARNO;
lette/sentite le conclusioni del PG

Data Udienza: 19/02/2018

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1.

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Ulisse Domenico propone, per il tramite del proprio difensore di fiducia, ricorso per cassazione
avverso l’ordinanza del tribunale di Genova che, in funzione di giudice dell’esecuzione, in data
18.1.2017 ha respinto l’istanza di riconoscimento della continuazione tra reati commessi in tempi
diversi oggetto delle pronunce di condanna ricomprese nel titolo esecutivo in corso di esecuzione.

La richiesta è stata rigettata sul presupposto che l’arco temporale di riferimento fosse eccessivamente
lungo e tale da rendere quindi improbabile l’esistenza della identità del disegno criminoso.
2.

Eccepisce in questa sede il ricorrente l’inosservanza ed errata applicazione della legge, nonché il
vizio di motivazione avendo il giudicante omesso di considerare le circostanze di fatto che hanno

sede di cognizione in relazione alle singole condanne, il contesto di riferimento con particolare
riferimento allo stato di tossicodipendenza del ricorrente.
3.

Il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso condividendo la valutazione relativa alla mancanza di
elementi rivelatori dell’unicità del disegno criminoso e rilevando l’assenza di vizi motivazionali
rilevabili in questa sede.

4.

Il ricorso è fondato.

La motivazione del tribunale si appalesa estremamente laconica, priva di riferimenti fattuali avuto riguardo
al caso dedotto, appare fondata esclusivamente sull’elemento temporale e non mostra di essersi
confrontata in alcun modo con le ragioni sostenute dal ricorrente.
Non si rinviene, infatti, alcun riferimento — come sostenuto dal ricorrente – né alcuna valutazione circa lo
stato di tossicodipendenza (cui peraltro fa espresso richiamo l’art. 671 co. 1 cod. proc. pen.) dell’Ulisse e
sui rilievi afferenti al riconoscimento della continuazione in sede di cognizione.
Ribadito, dunque, in questa sede che, come affermato più volte da questa Corte, l’identità del disegno
criminoso è apprezzabile sulla base di una pluralità di elementi (distanza cronologica tra i fatti, modalità
della condotta, tipologia dei reati, bene tutelato, omogeneità delle violazioni, dalla causale, dalle
condizioni di tempo e di luogo), se è vero che può essere sufficiente la constatazione di alcuni soltanto di
essi per escluderla, deve nondimeno osservarsi che l’esclusione è giustificata solo qualora gli elementi
individuati abbiano carattere significativo ed il giudice non può pertanto esimersi nella motivazione dal
dare conto, seppure in forma sintetica, delle ragioni della ritenuta significatività degli elementi individuati a
fronte di quelli dedotti al suo esame.
In questo senso la motivazione appare carente e l’ordinanza va quindi annullata con rinvio per nuovo
esame.
PQM
La Corte Suprema di Cassazione
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al tribunale di Genova.
Così deciso in Roma il 19.2.2018

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caratterizzato le diverse condotte del ricorrente, l’avvenuto riconoscimento della continuazione in

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