Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19802 del 08/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19802 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: FOTI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
REINARD SILVANA N. IL 20/05/1958
PESCE NATASCIA N. IL 30/09/1979
avverso la sentenza n. 393/2013 TRIBUNALE di BOLOGNA, del
16/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO FOTI;

Data Udienza: 08/01/2014

Con sentenza del 16 aprile 2013 il giudice monocratico del Tribunale di Bologna,
sull’accordo delle parti, ex art. 444 cod. proc. pen., ha applicato a Reinard Silvana ed a Pesce
Natascia —imputate di diversi episodi di furto aggravato, consumato e tentato-, riconosciuta la
continuazione, con le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravante ed alla
recidiva contestate e con la diminuente del rito, la pena di un anno, quattro mesi di reclusione
e 500,00 euro di multa ciascuno.
Avverso tale sentenza, propongono ricorso per cassazione le due imputate, che deducono i
vizi di violazione di legge e di motivazione della sentenza impugnata in relazione al mancato
proscioglimento delle stesse, ex art. 129 cod. proc. pen., alla qualificazione giuridica dei fatti
contestati. alla pena applicata.

Considerato in diritto.
I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, non solo perché tendono a rimettere in
discussione i termini dell’accordo finalizzato all’applicazione della pena oggetto del
patteggiamento (ciò che, come ripetutamente ha affermato questa Corte, non è consentito a
nessuna delle parti, salvo i casi di palese violazione di legge), ma anche perché non tengono
alcun conto del fatto che al giudice del merito, nell’ipotesi di pena concordata tra le parti, non
spettano particolari obblighi motivazionali o di approfondimento dei fatti contestati,
sostanzialmente ammessi dall’imputato che ha chiesto di patteggiare la pena, bensì solo di
accertare, oltre che la corretta qualificazione dei fatti e la congruità della pena concordata,
l’eventuale presenza di cause di non punibilità che impongano l’immediata relativa
declaratoria, ex art. 129 c.p.p.
Compito al quale ha regolarmente atteso quel giudice.
Alla declaratoria d’inammissibilità dei ricorsi, consegue la condanna delle ricorrenti al
pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della cassa delle
ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 1.500,00
ciascuno.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.500,00 ciascuno in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, l’ 8 gennaio 2014.

Ritenuto in fatto.

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