Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19801 del 08/02/2018
Penale Sent. Sez. 1 Num. 19801 Anno 2018
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: FIORDALISI DOMENICO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CAVALIERI D’ORO FRANCO nato if 09/02/1950 a COMACCHIO
avverso l’ordinanza del 15/05/2017 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
sentita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;
lette/sete le conclusioni del PG
Data Udienza: 08/02/2018
Il Procuratore generale, Gabriele Mazzotta, chiede l’accoglimento del ricorso e
l’annullamento con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Bologna
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Cavalieri D’Oro Franco ricorre avverso l’ordinanza emessa il 15.5.2017 dalla
Corte di appello di Bologna, quale giudice dell’esecuzione, con la quale è stata
accolta solo in parte la richiesta di applicazione della disciplina della
di detenzione di sostanze stupefacenti (art. 73 d.P.R. 309/90 commesso in
Faenza dal giugno al luglio 1994) di cui alla sentenza del 17.7.97 della Corte
di appello di Bologna di condanna a mesi 8 di reclusione ed euro 20.658,28 di
multa, con analogo reato commesso a Rimini e Milano dal novembre 1994 in
poi, di cui alla sentenza del 21.9.2010 della Corte di appello di Bologna di
condanna ad anni 3 e mesi 6 di reclusione ed euro 16.000,00 di multa.
2. Il Giudice dell’esecuzione ha, inoltre, unificato sotto il vincolo della
continuazione il delitto di cui all’art. 73 comma 4 d.p.r. 309/90 commesso a
Imola e Comacchio nell’autunno del 1996 di cui alla sentenza del 16.10.2007
della Corte di appello di Bologna (di condanna alla pena di anni 2 anni di
reclusione ed euro 4.000 di multa) e analogo reato commesso a Cesenatico il
9.6.97, di cui alla sentenza in data 16.9.98 del Tribunale di Forlì (di
applicazione della pena di anni 1 mesi 4 e giorni 10 di reclusione ed euro
3.666,84 di multa).
3. Lo stesso giudice dell’esecuzione, invece, ha rigettato l’unificazione di tutti
i reati di cui alle sentenze sopra indicate con quelli di cui agli artt. 81 comma
2 cod. pen. e art. 73 commi 1 e 4 d.p.r. 309/90 commessi a Comacchio nel
settembre 96, nel 1997 e nel 1998, giudicati con la sentenza della Corte di
appello di Bologna del 28.5.2010 (di condanna ad anni 9 di reclusione ed euro
50.000 di multa).
4. Per tale motivo, il ricorrente deduce
– violazione di legge ex art. 666 comma 2 cod. proc. pen., perché la Corte
bolognese aveva ritenuto che l’istanza fosse parzialmente inammissibile, per
essere analoga ad altra già rigettata con provvedimento della stessa Corte del
9/10/2015, mentre in realtà la richiesta era meno ampia, con conseguente
erronea applicazione dell’art. 666 comma 2 cod. proc. pen. laddove ha
2
continuazione avanzata ex art. 671 cod. proc. pen. con la riunione del reato
rigettato la riunione tra i reati d cui alla sentenza del 28.5.2010 e quelli della
sentenza del 16.9.98 del Tribunale di Forlì;
– mancanza di una motivazione adeguata a giustificare il diniego;
– violazione di legge ex art. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., perché la
carenza di motivazione del provvedimento impugnato si è tradotta nella
mancata applicazione di tali norme di legge.
5. Come ha correttamente argomentato il Procuratore generale, i reati
commessi a Comacchio nel settembre 1996, nel 1997 e nel 1998 per
detenzione di stupefacenti non appaiono logicamente sottratti al disegno
criminoso, invece riconosciuto in riferimento ai reati analoghi rispettivamente
commessi a Imola e Comacchio nell’autunno del 1996 e a Cesenatico nel
giugno 1997.
6. Se infatti si sono ritenuti avvinti dalla continuazione reati commessi tra
l’autunno del 1996 e il giugno 1997, non si vede perché debbano essere esclusi
dal medesimo disegno criminoso i reati commessi dal settembre del 1996 al
1998, se non trascurando il principio della proprietà transitiva della relazione
di continuazione, secondo il quale, se un reato si suppone connesso per
continuazione a un secondo e questo a un terzo, anche il primo ed il terzo
sono necessariamente uniti in continuazione (Sez.
1
n. 16235 del
30/03/2010).
7. In presenza di tale vizio sul piano logico della motivazione del
provvedimento in esame, appare necessario accogliere il ricorso annullando
l’ordinanza impugnata affinché la Corte territoriale svolga, una più
approfondita valutazione dell’istanza, tenendo conto del suddetto principio di
diritto e in ossequio ai principi affermati dalla Corte costituzionale con la
sentenza n. 183 del 03/07/2013, sulla diversa composizione del giudice di
rinvio, in caso di annullamento di ordinanze.
3
oggetto della sentenza della Corte di appello di Bologna del 28/05/2010
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alla richiesta di continuazione tra
i fatti di cui alle sentenze del 28/05/2010 della Corte di appello di Bologna,
del 16/10/2007 della Corte di appello di Bologna e del 16/09/1998 del
Tribunale di Forlì e rinvia per nuovo esame sul punto alla Corte di appello di
Così deciso il 08/02/2018.
Il Consigliere estensore
Il Presidente
Domenico Fiordalisi
Mariastefania Di Tornassi
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–
Bologna.