Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19801 del 08/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19801 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: FOTI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GIUSTI JONNY N. IL 12/01/1969
avverso la sentenza n. 836/2013 TRIBUNALE di GENOVA, del
03/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO FOTI;

Data Udienza: 08/01/2014

Ritenuto in fatto.
Con sentenza del 3 maggio 2013 il giudice monocratico del Tribunale di Genova,
sull’accordo delle parti, ex art. 444 cod. proc. pen., ha applicato a Giusti Jormy -imputato del
delitto di furto aggravato-, con le circostanze attenuanti generiche equivalenti all’aggravante
ed alla recidiva contestate e con la diminuente del rito, la pena di due anni di reclusione e
400,00 euro di multa.
Avverso tale sentenza, propone ricorso per cassazione l’imputato, che deduce il vizio di
motivazione della sentenza impugnata.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, non solo perché tende a rimettere in
discussione i termini dell’accordo finalizzato all’applicazione della pena oggetto del
patteggiamento (ciò che, come ripetutamente ha affermato questa Corte, non è consentito a
nessuna delle parti, salvo i casi di palese violazione di legge), ma anche perché non tiene
alcun conto del fatto che al giudice del merito, nell’ipotesi di pena concordata tra le parti, non
spettano particolari obblighi motivazionali o di approfondimento dei fatti contestati,
sostanzialmente ammessi dall’imputato che ha chiesto di patteggiare la pena, bensì solo di
accertare, oltre che la corretta qualificazione dei fatti e la congruità della pena concordata,
l’eventuale presenza di cause di non punibilità che impongano l’immediata relativa
declaratoria, ex art. 129 c.p.p.
Compito al quale ha regolarmente atteso quel giudice.
Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della cassa delle
ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.500,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, l’ 8 gennaio 2014.

Considerato in diritto.

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