Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19801 del 07/04/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 19801 Anno 2015
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: CASSANO MARGHERITA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LO NIGRO ANTONINO N. IL 24/07/1977
avverso l’ordinanza n. 1048/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di
CATANIA, del 11/06/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
CASSANO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. vo
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Data Udienza: 07/04/2015

Ritenuto in fatto.

1.L’ll giugno 2014 il Tribunale di sorveglianza di Catania rigettava il reclamo

proposto da Antonino Lo Nigro avverso l’ordinanza emessa in data 20 febbraio
2014 dal Magistrato di sorveglianza di Siracusa che, in relazione al semestre 7
maggio 2013-6 novembre 2013, aveva negato il beneficio della liberazione

presenza di reati ex art. 4-bis ord. pen.
Il Tribunale, pur muovendo dalla premessa che, ai fini della liberazione
anticipata speciale, in presenza di un provvedimento di unificazione di pene
concorrenti, comprensivo di reati ostativi ex art- 4-bis ord. pen., occorre procedere
allo scioglimento del cumulo per stabilire se la pena per i reati ricompresi nel
catalogo di cui al predetto art. 4-bis sia stata o meno interamente espiata, osservava
che, nel caso concreto, l’espiazione della pena relativa ai reati comuni (pari a
quattro anni, cinque mesi e venti giorni di reclusione) non era ancora iniziata in data
6 maggio 2013 (data di decorrenza del semestre di pena valutato dal Magistrato di
sorveglianza), ma era iniziata successivamente e, precisamente, il 16 giugno 2013.
2.Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il
difensore di fiducia, Lo Nigro, il quale formula le seguenti censure.
Lamenta violazione ed erronea applicazione dell’art. 4 del d.l. n. 146 del 2013,
convertito nella legge n. 10 del 2014 con riferimento al semestre in esame che,
contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale di sorveglianza, era quello compreso
tra il 6 luglio 2013 e il 5 gennaio 2014 (e non quello dal 7 maggio 2013 fino al 6
novembre 2013), tenuto conto del provvedimento di correzione di errore materiale
adottato il 20-21 marzo 2013 dallo stesso Magistrato di sorveglianza che, con
provvedimento del 31 dicembre 2013 (anch’essa oggetto di correzione in data 11
gennaio 2014), aveva già concesso al detenuto settantacinque giorni di liberazione
anticipata speciale. Di conseguenza il diniego del beneficio, oltre a riferirsi ad un
periodo errato, mal si giustificava alla luce del precedente riconoscimento del
beneficio della liberazione anticipata speciale e dell’assenza di elementi negativi
sopravvenuti, idonei a fondare il suo diniego.
Denuncia, inoltre, violazione di legge e vizio della motivazione con riguardo
all’individuazione della decorrenza del periodo di esecuzione della pena relativa ai

1

anticipata speciale in considerazione della mancanza di concreto recupero sociale in

reati comuni, considerato che, alla data del 16 giugno 2013, era avvenuta
l’espiazione per i reati ostativi.

Osserva in diritto.

Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati.
1.La vicenda procedimentale in esame è iniziata sotto la vigenza del d.l. 23

febbraio 2014 n. 10, prevedeva la concedibilità della liberazione anticipata nella
misura di settantacinque giorni soltanto nel caso in cui la persona, durante il periodo
di detenzione, avesse dato prova di un concreto recupero sociale, desumibile da
comportamenti rivelatori del positivo evolversi della personalità.
La decisione sul reclamo è, invece, intervenuta sotto la vigenza della legge n. 10
del 2014 che, per effetto della modifiche da essa introdotte, esclude il
riconoscimento della maggiore detrazione di pena ai <>.
Si tratta, quindi, in primo luogo di individuare la disciplina normativa
applicabile alla concreta fattispecie.
Le Sezioni Unite di questa Corte, con decisioni condivise dal Collegio, hanno
stabilito che le disposizioni concernenti l’esecuzione delle pene detentive e le
misure alternative alla detenzione, non riguardando l’accertamento del reato e
l’irrogazione della pena, ma soltanto le modalità esecutive della stessa, non hanno
carattere di norme penali sostanziali e pertanto (in assenza di una specifica
disciplina transitoria), soggiacciono al principio tempus regit actum, e non alle
regole dettate in materia di successione di norme penali nel tempo dall’art. 2 c.p., e
dall’art. 25 della Costituzione (Sez. U., n. 24561 del 30 maggio 2006; Sez. U, n. 20
del 13 luglio 1998).
Principi analoghi sono stati affermati dalla Corte Costituzionale (ord. n. 10 del
1981; sent. n. 376 del 1997) e dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (sentenza
Grande Camera del 21 ottobre 2013, Del Rio Prada c/Spagna; decisione della
Commissione del 15 gennaio 1997 nel caso L.C.R. c/ Svezia; Monne c/ Francia
dell’I aprile 2008; Giza c/Polonia del 23 ottobre 2012).
2.0ccorre, inoltre, evidenziare che l’art. 77, terzo e ultimo comma, Cost.,
mentre collega la mancata conversione in legge di un decreto legge ad una vicenda
di “ultrattività sincronica fra situazioni normative, in nessun caso considera la
2

dicembre 2013, n. 146 il cui art. 4, poi eliminato dalla legge di conversione 21

norma dettata con decreto legge non convertito come norma in vigore in un tratto
tempo quale quello considerato; ed anzi, se interpretata sia in riferimento al suo
specifico precetto (privazione per il decreto legge non convertito di ogni effetto sin
dall’inizio) sia in riferimento al sistema in cui esso si colloca (inspirato – come
appare anche dagli altri due commi dell’alt 77 Cost. – a maggior rigore nella riserva
al Parlamento della potestà legislativa) vieta di considerarla tale”. Dunque,

con decreto legge non ancora convertibile, la norma contenuta in un decreto legge
non convertito non ha […] attitudine, alla stregua del terzo e ultimo comma dell’art.
77 Cost., ad inserirsi in un fenomeno successorio, quale quello descritto e regolato
dai commi secondo e terzo dell’art. 2 c.p.”, ovverosia in un fenomeno successorio
concernente norme penali sostanziali per le quali vale il principio di irretroattività
delle disposizioni di sfavore limitatamente alla sancita applicabilità delle
disposizioni di cui ai commi secondo e terzo dell’art. 2 c.p. al caso del decreto legge
non convertito, e, quindi, alla sancita operatività della norma penale sfavorevole, se
in essa contenuta, relativamente ai fatti pregessi.
3.Di conseguenza, la disposizione contenuta nell’art. 4, comma 4, del d.l. n. 146
del 2013 (che consentiva, a determinate condizioni, l’applicabilità del beneficio
della liberazione anticipata speciale anche ai condannati per taluno dei delitti
elencati nell’art. 4-bis 1. n. 354 del 1975 e successive modifiche), non recepita dalla
I. n. 10 del 2014, non è suscettibile di avere vigore ultrattivo per i comportamenti
pregres si .
4.11 provvedimento impugnato ha fatto corretta applicazione di questi principi,
evidenziando, da un lato, l’immediata applicabilità della legge n. 10 del 2014 e,
dall’altro, che taluni dei delitti per i quali Lo Nigro è in espiazione della pena non
consentono la concessione della liberazione anticipata speciale, rientrando nel
catalogo di cui all’art. 4-bis 1. n. 354 del 1975 e successive modifiche e che, sotto
tale profilo, occorre procedere allo scioglimento del cumulo al fine di stabilire se il
detenuto abbia interamente espiato la pena per i reati ostativi in quanto ricompresi
nel catalogo di cui all’art. 4-bis.
5.11 provvedimento impugnato, pur avendo enunciato principi in tema di
scioglimento del cumulo conformi all’indirizzo espresso da questa Corte (Sez. 1, n.
53781 del 22/12/2014), ha in concreto omesso di tenere conto della corretta
semestralizzazione dei periodi detentivi esaminati dal provvedimento del
3

“indipendentemente da quello che possa ritenersi in proposito della norma dettata

Magistrato di sorveglianza di Siracusa del 20 febbraio 2014, nel testo risultante
dalla correzione dell’errore materiale, adottata il 20 marzo 2014. Da tale
provvedimento emerge che il periodo di liberazione anticipata concesso era
compreso tra il 6 luglio 2013 e il 5 gennaio 2014, con conseguente piena
compatibilità con il termine di espiazione della pena per i reati ostativi stabilito,
nell’ordinanza impugnata, alla data del 16 giugno 2013.

conto, da un lato, del fatto che il Tribunale di sorveglianza di Catania ha
espressamente affermato che l’espiazione della pena relativa ai reati comuni è
iniziata in data 16 giugno 2013 e, dall’altro, che la richiesta di liberazione anticipata
speciale deve essere correttamente valutata con riferimento al semestre 6 luglio
2013 — 5 gennaio 2014, atteso il contenuto non equivoco del provvedimento di
correzione dell’errore materiale, emesso dal Magistrato di sorveglianza di Siracusa
il 20 marzo 2014, modificativo della precedente ordinanza in data 20 febbraio 2014.
L’omessa considerazione di tale circostanza ha portato all’erronea applicazione
in concreto di un principio che era stato ritualmente enunciato nella premessa
dell’ordinanza oggetto del ricorso.
Sotto questo profilo, dunque, s’impone l’annullamento dell’ordinanza
impugnata con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di
Catania per nuovo esame.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di
sorveglianza di Catania.
Così deciso, in Roma, il 7 aprile 2015.

E’, quindi, evidente la fondatezza della censura prospettata dal ricorrente, tenuto

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