Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19800 del 08/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19800 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: FOTI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BERDZENADZE TEMURAZI (TEIMURAZI) N. IL 23/03/1981
KHVICHA DANELIA N. IL 12/01/1985
avverso la sentenza n. 7110/2013 TRIBUNALE di ROMA, del
24/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO FOTI;

Data Udienza: 08/01/2014

Ritenuto in fatto.

Considerato in diritto.
I ricorsi sono inammissibili per la manifesta infondatezza dei motivi proposti.
Quanto alla Khvicha, osserva la Corte che l’inammissibilità della doglianza appare
evidente, non solo perché con essa la ricorrente tende a rimettere in discussione i termini
dell’accordo finalizzato all’applicazione della pena oggetto del patteggiamento (ciò che,
come ripetutamente ha affermato questa Corte, non è consentito a nessuna delle parti, salvo i
casi di palese violazione di legge), ma anche perché non tiene in alcun conto del fatto che al
giudice del merito, nell’ipotesi di pena concordata tra le parti, non spettano particolari
obblighi motivazionali o di approfondimento dei fatti contestati, sostanzialmente ammessi
dall’imputato che ha chiesto di patteggiare la pena, bensì solo di accertare, oltre che la
corretta qualificazione dei fatti e la congruità della pena concordata, l’eventuale presenza di
cause di non punibilità che impongano l’immediata relativa declaratoria, ex art. 129 c.p.p.
Compito al quale ha regolarmente atteso quel giudice, che ha puntualmente preso e dato
atto, seppure in termini sintetici, che, alla stregua degli atti processuali, non emergevano
elementi che potessero autorizzare una sentenza di proscioglimento, essendo stata, peraltro,
l’imputata arrestata in flagranza di reato.
Per quanto concerne il Berdezenadze, osserva la Corte che la concessione del beneficio
della sospensione condizionale della pena non solo è rimasta del tutto estranea all’accordo,
ma è stata nello stesso espressamente esclusa, di guisa che il mancato riconoscimento non
configura alcuna violazione di legge, né vizio di motivazione.
In proposito, peraltro, questa Corte ha affermato che “Il presupposto pattizio della sentenza
emessa a richiesta delle parti esime il giudice dal motivare le statuizioni, positive o negative,
non concordate. La sospensione condizionale della pena può essere concessa, infatti,
soltanto se faccia parte integrante dell’accordo o se la questione relativa sia devoluta,
esplicitamente e specificamente, da entrambe le parti al potere discrezionale del giudice. Al
di fuori di queste ipotesi, la mancata richiesta e la mancata devoluzione hanno significazione
escludente, nel senso che, nel rispetto del principio dispositivo, la pronuncia del giudice non
può travalicare i termini del patto” (Cass. 4121/1998).
Alla declaratoria d’inammissibilità dei ricorsi, consegue la condanna dei ricorrenti al
pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della cassa delle
ammende, di una somma che si ritiene equo determinare in euro 1.500,00 ciascuno.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 1.500,00 ciascuno in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, l’ 8 znnaio 2014.

Con sentenza del 24 aprile 2013, il giudice monocratico del Tribunale di Roma,
sull’accordo delle parti, ha applicato, ex art. 444 cod. proc. pen., a Berdezenadze Temurazi
ed a Khvicha Danelia -imputati del reato di furto pluriaggravato-, con la diminuente del rito
e con generiche equivalenti alle aggravanti, la pena di un anno, sei mesi di reclusione e
600,00 euro di multa ciascuno.
Avverso detta sentenza, propongono ricorso per cassazione gli imputati che denunciano i
vizi di violazione di legge e di motivazione della sentenza impugnata con riguardo, quanto
alla Khvicha, al mancato proscioglimento, quanto al Berdezenadze, alla mancata concessione
del beneficio della sospensione condizionale della pena applicata.

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