Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1980 del 29/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1980 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GARRIBBA TITO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) POLITO ALFONSO N. IL 19/04/1985
avverso la sentenza n. 1942/2011 CORTE APPELLO di LECCE, del
08/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;

Data Udienza: 29/11/2012

nr—n

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1.

POLITO Alfonso ricorre contro la sentenza specificata in epigrafe,

che confermava la condanna per il reato previsto dall’art. 337 cod.pen., e denuncia erronea applicazione della legge penale e mancanza di motivazione, sostenendo che, essendosi egli limitato a divincolarsi dalla presa degli agenti di p.s., non sussisterebbero

§2.

I

motivi di ricorso sono, da un lato, manifestamente infondati,

perché la sentenza impugnata fornisce un’adeguata, convincente e logica giustificazione delle ragioni della decisione e, dall’altro, non consentiti dalla legge, perché si limitano a proporre una diversa lettura della prova senza evidenziare in seno alle argomentazioni sviluppate in sentenza alcuna palese illogicità.
In particolare la sentenza impugnata, attenendosi alle risultanze del verbale di arresto utilizzabile ai fini della prova essendosi scelto il giudizio abbreviato, ha
coerentemente accertato che il ricorrente si oppose all’intervento della polizia di Stato
con minacce verbali e con violenza (“sferrava calci e spintonava violentemente il personale”), cosicché ne è stata correttamente affermata la responsabilità penale.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro mille alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso il 29 novembre 2012.

gli estremi oggettivi del reato contestato.

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