Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 198 del 30/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 198 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CAPRIOGLIO PIERA MARIA SEVERINA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CAPRIO VINCENZO N. IL 06/08/1988
avverso la sentenza n. 453/2012 CORTE APPELLO di BARI, del
10/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERA MARIA
SEVERINA CAPRIOGLIO;

Data Udienza: 30/09/2013

4.

Ritenuto in fatto e in diritto.

Con sentenza del giorno 10.5.2012, la corte d’appello di Bari riformava la
sentenza del Tribunale di Bari, in data 23.9.2011 che aveva condannato CAPRIO
Vincenzo per i reati di violenza privata, rapina aggravata e tentato omicidio,
riqualificando quest’ultimo reato in termini di lesioni aggravate e rideterminando la
pena inflitta in anni tre e mesi sei di reclusione ed euro 800 di multa.

dichiarazione della persona offesa (che aveva indicato il Caprio come il suo
aggressore) che era stata sottoposta ad una indagine sulla credibilità che aveva
dato esito positivo, cosicchè veniva ritenuta base sufficiente per sorreggere la
affermazione di colpevolezza. Veniva aggiunto che a confortare il racconto
dell’offeso, concorrevano le inequivoche risultanze mediche desumibili dai referti
che davano conto delle lesioni patite dal Nicolardi e delle ferite da difesa
riportate, nonché la testimonianza dell’app. Mesce, intervenuto sul luogo del fatto.

Avverso detta sentenza, ha proposto ricorso per Cassazione il prevenuto
pel tramite del difensore, per dedurre difetto di motivazione per mancanza ed
illogicità della motivazione, in relazione all’insufficienza degli elementi di riscontro,
avendo apoditticamente affermato l’affidabilità della persona offesa, laddove la
stessa nell’immediatezza del fatto aveva detto di non conoscere l’aggressore.
Inoltre deduceva violazione dell’art. 610 cod.pen, in quanto il Nicolardi si sarebbe
determinato a portare a casa l’imputato non perché minacciato o costretto, ma
solo perché l’imputato era ubriaco; ancora deduceva violazione dell’art. 628
cod.pen., considerato che il Nicolardi avrebbe consegnato una piccola somma di
denaro all’imputato senza particolari forzature, del tutto spontaneamente. Infine
è stato dedotta violazione di cui all’art. 133 cod.pen.: sarebbe stato considerato il
dato dei processi pendenti, ma non quello dell’incensuratezza dell’imputato e non
sarebbe stata data adeguata contezza del percorso seguito per addivenire alla
valutazione operata.

Il ricorso è basato su motivi manifestamente infondati: la dichiarazione
della persona offesa legittimava l’affermazione di colpevolezza, poiché come
adeguatamente motivato, il Nicolardi doveva essere ritenuto affidabile , alla luce
delle indicazioni provenienti dai referti medici che accreditavano la sua versione e
dovendosi ricondurre l’iniziale indicazione di non aver riconosciuto l’aggressore alle
condizioni di emotività immediatamente dopo il fatto. La pronuncia è in linea con
il più recente orientamento delle Sezioni Unite, secondo cui non trovano
applicazione, relativamente alla persona offesa, le regole dettate dall’art. 192

Veniva affermato che il compendio probatorio era rappresentato dalla

cod.proc.pen., ben potendo queste ultime essere poste da sole a base
dell’affermazione di colpevolezza, previa verifica della loro credibilità soggettiva
ed all’attendibilità intrinseca del racconto ( Sez. Un. 19.7.2012, n. 41461). I
giudici di merito hanno dato conto delle ferite da arma riportate dall’offeso che
accreditano l’aggressione e la violenza subita, realtà in totale dissonanza rispetto
a quanto osservato nel ricorso, quanto all’insussistenza dei reati di violenza
privata e rapina. Sulla pena, parimenti adeguato è il supporto giustificativo , con

bilanciamento attengono a profili di puro merito.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di
elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di sanzione
pecuniaria che pare congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’ art. 616
c.p.p.

p.q.m.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa della
ammende.
Così deciso in Roma, 30 Settembre 2013.

il che le censure avanzate sul mancato più favorevole giudizio in sede di

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