Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 198 del 11/12/2012


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 198 Anno 2013
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: RAMACCI LUCA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) LIN FEIQIN N. IL 05/01/1965
avverso la sentenza n. 534/2009 GIUDICE DI PACE di MILANO, del
13/06/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/12/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LUCA RAMACCI
Udito il Procuratore Geperale in persona del Dott. E- . tà,,,S2J1e._27
che ha concluso per e

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Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

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Data Udienza: 11/12/2012

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 13.6.2011, il Giudice di pace di Milano ha affermato la
penale responsabilità di Lin FEIQIN in ordine al reato di cui all’art. 11 d.lgs.
313\1991, così qualificando l’originaria imputazione, per aver posto in vendita
giocattoli privi del marchio «CE» e l’ha condannata alla pena dell’ammenda.

sviluppando le proprie censure in sette diversi motivi che questa Corte è
esonerata dall’esaminare per le ragioni di seguito specificate.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Dal 12,5.2011 è in vigore il d.lgs. 11.4.2011 n.54, recante «Attuazione
della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli» il quale, nell’art. 33, ha
disposto l’abrogazione del d.lgs. 27 settembre 1991, n. 313, ad eccezione
dell’articolo 2, comma 1, e dell’allegato IL parte II, punto 3, a decorrere dal 20
luglio 2011 (mentre per l’articolo 2, comma 1 e l’allegato II, parte IL punto 3,
l’abrogazione è disposta a decorrere dal 20 luglio 2013).
Le nuove disposizioni non prevedono alcuna sanzione penale per le condotte
precedentemente contemplate dall’art. 11 del d.lgs. 313\91, disponendo l’art. 31
del d.lgs. 54\2011 la sanzione amministrativa, salvo che il fatto costituisca reato,
per il fabbricante o l’importatore che immettano sul mercato un giocattolo privo
della marcatura CE (comma 4) e per il distributore che mette a disposizione sul
mercato un giocattolo privo di marcatura CE o delle avvertenze di cui all’articolo
10 (comma 7).
Come già rilevato in precedenti pronunce di questa Corte (Sez. III n. 1400, 17
gennaio 2012; Sez. III n.45330, 6 dicembre 2011) la condotta ascritta alla
ricorrente risulta depenalizzata.

3. Va altresì ricordato che in una delle menzionate decisioni (n. 1400\2012) è
stata affrontata anche la questione concernente l’obbligo per il giudice penale di
disporre o meno la trasmissione degli atti all’autorità amministrativa competente
per l’irrogazione della sanzione amministrativa dopo la definizione del
procedimento in ragione dell’intervenuta depenalizzazione, nulla disponendo
espressamente sul punto il d.lgs. 54\2011.

Avverso tale pronuncia la predetta propone ricorso per cassazione,

In quell’occasione, previa analisi dei diversi orientamenti, si è manifestata
adesione alla tesi sostenuta dalla giurisprudenza prevalente, escludendo così la
sussistenza dell’obbligo di trasmissione da parte del giudice penale ogniqualvolta
difetti una norma transitoria specifica, trattandosi di soluzione conforme ai
principi generali in materia e, segnatamente, a quello di legalità e di
irretroattività degli illeciti amministrativi.
La condivisibile scelta interpretativa ha trovato successiva conferma da
parte delle Sezioni Unite di questa Corte, le quali, risolvendo il precedente
sentenza impugnata per non essere il fatto previsto dalla legge come reato, ma
solo come illecito amministrativo, il giudice non ha l’obbligo di trasmettere gli atti
all’autorità amministrativa competente a sanzionare l’illecito amministrativo
qualora la legge di depenalizzazione non preveda norme transitorie analoghe a
quelle di cui agli artt. 40 e 41 legge 24 novembre 1981, n. 689, la cui operatività
è limitata agli illeciti da essa depenalizzati e non riguarda gli altri casi di
depenalizzazione (SS.UU. n. 25457, 28 giugno 2012).
A tale principio intende ovviamente adeguarsi il Collegio.

4. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza
rinvio perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto
dalla legge come reato.
Così deciso in data 11.12.2012

contrasto, hanno stabilito che, in caso di annullamento senza rinvio della

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