Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19799 del 08/02/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 19799 Anno 2018
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: FIORDALISI DOMENICO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CAPORICCIO LUCA nato il 09/08/1975 a TERRACINA

avverso l’ordinanza del 18/04/2017 della CORTE APPELLO di ROMA
sentita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;
lette/serrefte le conclusioni del PG

Data Udienza: 08/02/2018

Il Procuratore generale, Simone Perelli, chiede dichiararsi inammissibile il
ricorso.
RITENUTO IN FATTO

1. Caporiccio Luca ricorre avverso l’ordinanza con la quale la Corte di appello
di Roma del 18/04/2017, in veste di giudice dell’esecuzione, ha rigettato la
richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato tra

dicembre 2009 al 17.5.2010, di cui alla sentenza della Corte di appello di
Roma del 20/07/2011, con la quale Caporiccio è stato condannato alla
pena di anni 6 di reclusione e di 26.000,00 euro di multa,

i reati di cui all’art. 73 T.U. stup e 23 L. 110/75 per la detenzione di
sostanze stupefacenti e di una pistola da considerarsi arma clandestina
commessi in Giugliano in Campania e Aprilia il 17 febbraio ed il 2 marzo
2010 di cui alla sentenza della Corte di appello di Roma del 26.6.2014, con
la quale lo stesso è stato condannato alla pena di anni tre e mesi 8 di
reclusione;

i reati di cui agli artt. 628 e 648 cod. pen. commessi a Fondi il 23.6.95 di
cui alla sentenza della Corte di appello di Roma del 26.2.2007, con la quale
è stato condannato alla pena di anni 3 di reclusione e 550,00 di multa.

2. Argomenta il ricorrente l’omessa valutazione del prolungato stato di
tossicodipendente essendo stato per questo motivo in cura fin dal 1996, come
da certificato del Dipartimento di salute mentale di Terracina del 24.1.2016 in
atti.

3. La Corte di merito scrive che vi sarebbe stata apparente identità di bene
giuridico leso dalle condotte in un arco temporale da febbraio a maggio 2010,
ma, come emerge dalla sentenza del 2014, un trafficante del calibro del
Caporiccio non poteva aver già ideato a febbraio il trasporto di droga poi
realizzato nel mese maggio, che è stato l’effetto di una deliberazione
estemporanea.
Conclude poi la Corte che le sostanze stupefacenti detenute dal Caporìccio
sono parzialmente coincidenti (in un primo episodio cocaina ed hascisc, in un
secondo cocaina ed eroina) e che lo stesso partecipa ai trasporti di droga in
Campania Aprilia e Fondi, mentre i fornitori sarebbero diversi e i reati in parte
eterogenei.

2

il reato di cui all’art. 73 T.U. stup. per detenzione di cocaina a Fondi dal

I

4. Con atto del 13 .1.2018 il ricorrente presenta motivi nuovi ribadendo gli
argomenti già contenuti sostanzialmente nel ricorso ed allega un nuovo
certificato, dal quale risulta l’uso regolare di cocaina ed eroina per 20 anni con
frequenza giornaliera.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Ritiene il Collegio che il ricorso sia parzialmente fondato, perché è pur vero

discontinuo sulla base della certificazione prodotta, ma la complessiva
motivazione appare inadeguata ad escludere l’unità del disegno criminoso tra
i fatti di droga commessi a dicembre 2009, febbraio e maggio 2010, stante la
limitata vicinanza temporale tra gli episodi delittuosi, l’identità del bene
giuridico violato e soprattutto lo stato di protratta tossicodipendenza
documentato in atti.

2. Va infatti tenuto in considerazione che lo stato di tossicodipendenza
costituisce uno degli indici rivelatori dell’identità del disegno criminoso, per
espressa scelta del legislatore, a seguito della modifica legislativa introdotta
nell’art. 671 cod. proc. pen. dalla legge n. 49/2006 (Sez. 1 n. 18242 del
04/04/2014); pertanto, deve formare oggetto di specifico esame da parte del
Giudice dell’esecuzione, qualora emerga dagli atti o sia stato altrimenti
prospettato dal condannato.

3. L’identità di date nel febbraio 2010 tra il reato in materia di armi e quello
in materia di droga e, soprattutto, lo stato prolungato di tossicodipendenza
impongono una motivazione congrua e più specifica di quella svolta
nell’ordinanza, per escludere l’identità del disegno criminoso tra tutti i reati
commessi nel 2010. Il Giudice dell’esecuzione non espone nei dettagli dati
fattuali, non descrive quindi i fatti di reato commessi dal Caporiccio ed oggetto
della valutazione agli effetti dell’art. 81 cod. pen., mentre si affida a
valutazioni astratte anche in relazione a gruppi di delitti.
4. Il Collegio ritiene invece adeguata la motivazione dell’ordinanza impugnata
nella parte in cui ha escluso la possibilità di applicazione della disciplina del
reato continuato per il reato commesso nel 1995, stante la notevole distanza
temporale intercorrente con i fatti del 2009 e 2010, già ben evidenziata, e
l’assenza di altri elementi in favore dell’unicità ideativa dei delitti commessi
dopo 15 anni.

che la Corte di merito ha ritenuto che lo stato di tossicodipendenza fosse

5. L’ordinanza va pertanto annullata limitatamente alla decisione sull’istanza
di applicazione della disciplina del reato continuato di tutti i reati commessi
negli anni 2009 e 2010 dal Caporiccio, con rinvio alla Corte di appello di Roma,
che provvederà in merito, tenendo conto del suddetto principio di diritto e in
ossequio ai principi affermati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 183
del 03/07/2013, sulla diversa composizione del giudice di rinvio, in caso di
annullamento di ordinanze.

Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alla continuazione tra i reati
oggetto delle sentenze della Corte di appello di Roma del 20/07/2011 e del
26/06/2014, e rinvia per nuovo esame sul punto alla Corte di appello di Roma.
Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.

Così deciso il 08/02/2018.

Il Consigliere estensore
Domenico Fiordalisi

Il Presidente

,Mariastefania Di ThPhassi

P.Q.M.

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