Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19798 del 08/02/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 19798 Anno 2018
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: FIORDALISI DOMENICO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RUSSO DIEGO nato il 25/01/1979 a NAPOLI

avverso l’ordinanza del 14/10/2016 del GIP TRIBUNALE
CAPUA VETERE

di SANTA MARIA

sentita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;
lette le conclusioni del PG

Data Udienza: 08/02/2018

Il Procuratore generale, Simone Perelli, chiede dichiararsi l’inammissibilità del
ricorso.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

Russo Diego ricorre avverso l’ordinanza emessa il 14.10.2016 dal G.i.p. del

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che aveva rigettato l’istanza difensiva
volta ad ottenere l’applicazione della disciplina della continuazione tra il reato già

dell’11.7.2014, per rapina aggravata (art. 628 cod. pen.) commessa a Casagiove
il 15.11.2013 e il reato già giudicato con la sentenza della Corte di appello di
Venezia del 11/10/2016, per tentata rapina aggravata (artt. 56 e 628 cod. pen.)
commessa a Padova il 18.10.2013.

2.

Denuncia il ricorrente violazione dell’art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen.

in relazione all’art. 81 cod. pen., perché l’oggetto materiale della rapina e della
tentata rapina è unitario: orologi di elevatissimo valore; ne scaturirono, infatti,
due procedimenti per fatti commessi a un mese di distanza l’uno dall’altro.
3.

Il Procuratore generale argomenta la propria richiesta di dichiarare

l’inammissibilità del ricorso, perché il ricorrente non avrebbe provato l’unicità del
disegno criminoso. Non vi sarebbe manifesta illogicità dell’ordinanza, perché le
due rapine erano state commesse a centinaia di chilometri di distanza e non vi è
prova di una ideazione unitaria.

4.

Ritiene il Collegio, invece, che il ricorso meriti accoglimento, perché

l’oggetto dei due reati di rapina e di tentata rapina commessi dal Russo a distanza
di meno di un mese l’uno dall’altro è unitario sul piano materiale, fatto che assume
particolare valenza agli effetti dell’individuazione dell’unicità del disegno
criminoso, richiesto dall’art. 81 cod. pen., per come argomentato dal ricorrente.

5.

Il giudice dell’esecuzione, pur argomentando con un richiamo generico alla

giurisprudenza sull’elemento psicologico richiesto dalla disciplina invocata,
all’onere della prova spettante al condannato che ha fatto la richiesta di
applicazione della disciplina del reato contenuto in sede di esecuzione e alla
distanza temporale tra i due fatti di reato per i quali lo stesso ha riportato le
condanne, non ha svolto una adeguata valutazione in punto di fatto sui due episodi
posti in essere e delle condotte tenute, né ha preso in esame, in modo particolare,
la consistenza degli oggetti materiali (gli orologi) avuti di mira dall’agente,
venendo così meno al dovere di motivazione dei provvedimenti del giudice, ai sensi

2

giudicato con sentenza del G.i.p. del Tribunale di S. Maria Capua Vetere

dell’art. 125 comma 3 cod. proc. pen., che costituisce il presupposto ineludibile
per l’applicazione degli stessi principi ricordati dalle sentenze della giurisprudenza
di legittimità richiamate dal giudice dell’esecuzione: Sez. 1, n. 1088, del
09/03/1992, Salafia, Rv. 191158, Sez. 7, n. 5305, del 16/12/2008, Cc. Rv. 242476
e Sez. 1, n. 3747, del 16/01/2009, Rv. 242537.
6.

Il provvedimento impugnato deve quindi essere annullato con rinvio al

Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che
svolgerà un nuovo esame dell’istanza, tenendo conto del suddetto principio di

n. 183 del 03/07/2013, sulla diversa composizione del giudice di rinvio, in caso di
annullamento di ordinanze.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al G.i.p. del
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

Così deciso il 08/02/2018.

diritto e in ossequio ai principi affermati dalla Corte costituzionale con la sentenza

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