Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19798 del 08/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19798 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: IZZO FAUSTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BOUKHEMIS MOHAMED N. IL 09/10/1982
AYOUB JAKOUB N. IL 22/03/1987
GENESTAR VICTOR HERVE LOUIS N. IL 09/01/1983
avverso la sentenza n. 5052/2013 TRIBUNALE di MILANO, del
08/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAUSTO IZZO;

Data Udienza: 08/01/2014

OSSERVA

2. Il ricorso è inammissibile, ex articolo 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per
motivi manifestamente infondati.
Questa Corte, con consolidato orientamento, ha ribadito che “in tema di
patteggiamento, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l’erronea
qualificazione del fatto contenuto in sentenza deve essere limitata ai casi di errore
manifesto, ossia ai casi in cui sussiste l’eventualità che l’accordo sulla pena si
trasformi in un accordo sui reati, mentre deve essere esclusa tutte le volte in cui la
diversa qualificazione presenti margini di opinabilità; inoltre, anche in questo caso, la
verifica sull’osservanza della previsione contenuta nell’art. 444, comma secondo, cod.
proc. pen. deve essere compiuta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione,
della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso” (Cass. Sez.
6, Sentenza n. 15009 del 27/11/2012 Cc. (dep. 02/04/2013), Rv. 254865).

Nel caso di specie nessun errore manifesto si è consumato in quanto gli imputati si
sono impossessati del portafoglio allontanandosi dal luogo del fatto e la circostanza
che siano stati visti dalle forze dell’ordine commettere il delitto non rileva, tenuto
conto che è stato un fatto occasionale e non frutto di pregresse indagini che avevano
individuato i tre come autori di furti.
3. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento
delle spese del procedimento e, ciascuno, al pagamento a favore della Cassa delle
Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1500,00
(millecinquecento/00) a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese delle spese processuali e, ciascuno, della somma di € 1.500= in favore della
Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 8 gennaio 2014
Il Consiglier estens e

1. Gli imputati BOUKHEMIS Mohamed, GENESTAR Victor Herve Louis e AYOUB
Jakoub ricorrono per cassazione contro la sentenza di applicazione concordata della
pena in epigrafe indicata per il reato di cui agli artt. 624-625 per il furto con destrezza
di un portafoglio (acc. in Milano il 26\4\2013), deducendo carenza di motivazione in
relazione alla mancata derubricazione del fatto in tentativo.
Con missiva del 20\9\2013 il primo imputato ha rinunciato al ricorso.

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