Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19797 del 08/02/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 19797 Anno 2018
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: FIORDALISI DOMENICO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI
NAPOLI
nel procedimento a carico di:
DANARO ALEXANDRA nato il 05/04/1986 a MAROUSSI( GRECIA)
avverso l’ordinanza del 06/02/2017 del GIP TRIBUNALE di NAPOLI
sentita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;
lette le conclusioni del PG

Data Udienza: 08/02/2018

Il Procuratore generale, Giuseppe Pratole, chiede di annullare senza rinvio
l’ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli ricorre avverso
l’ordinanza emessa il 6.2.2017 nei confronti di Danaro Alexandra dal G.i.p. del
Tribunale di Napoli„ il quale ha riconosciuto la continuazione tra i reati di

in data 13.12.2010 (riformata solo nella pena dalla Corte di appello di Napoli
in data 17.4.2012, irrevocabile il 20.2.2013) e la sentenza emessa dal G.i.p.
del Tribunale di Napoli in data 18.1.2013 (confermata dalla Corte di appello di
Napoli il 1.10.2015, irrevocabile in data 11.1.2017), ritenendo, erroneamente,
la propria competenza a provvedere quale giudice dell’esecuzione sull’istanza
di danaro Alexandra, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen.

2. Con l’ultima sentenza definitiva del 11 gennaio 2017, in parziale riforma
della suddetta sentenza del G.i.p. del Tribunale di Napoli del 18.1.2013, la
Corte territoriale, pur confermando la condanna nei confronti dell’imputata
Danaro Alexandra, ha riformato la pena inflitta ad alcuni coimputati, per la
concessione delle circostanze attenuanti generiche.

3. Deduce il ricorrente la violazione delle norme processuali stabilite a pena
di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, ai sensi dell’art. 606
lett. c) cod. proc. pen., secondo il disposto dell’art. 665 comma 2 cod. proc.
pen., in quanto la competenza quale giudice dell’esecuzione a valutare
l’istanza di Danaro Alexandra, sarebbe non del G.i.p. del Tribunale di Napoli,
bensì della Corte di appello di Napoli, in ragione della sentenza da questa
emessa in data 1.10.2015, di parziale riforma di quella del G.i.p. del Tribunale
di Napoli del 18.1.2013, irrevocabile 1’11.1.2017, quindi ultima sentenza
passata in giudicato.
Con tale sentenza infatti la Corte napoletana aveva confermato la condanna
di Danaro Alexandra, ma aveva modificato la pena per alcuni coimputati,
previa concessione delle attenuanti generiche.

4. Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Il Collegio condivide il principio
più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità per il quale, qualora il
giudice di appello abbia modificato la pena, concedendo le attenuanti

2

truffa di cui alle sentenze di condanna emesse dal G.i.p. del Tribunale di Napoli

generiche, emette una pronuncia che radica la competenza del giudice
dell’esecuzione, agli effetti dell’art. 665 comma 2 cod. proc. pen., trattandosi
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di un intervento che opera una
sostanziale della pronuncia del
primo giudice di cognizione, incidente soltanto in via indiretta sulla misura
della pena (Sez. 1, n. 34578, del 12/07/2017, rv. 270833).

5. L’ordinanza impugnata va quindi annullata, perché va affermata la
competenza quale giudice dell’esecuzione della Corte di appello di Napoli alla

della disciplina del reato continuato in ordine alle suddette condanne subite
da Alexandra Danaro.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla
Corte di appello di Napoli.

Così deciso il 08/02/2018.

quale vanno trasmessi gli atti, per pronunciarsi sull’istanza di applicazione

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