Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19797 del 08/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19797 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: FOTI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
THABET ABDELGHANI AMMAR MOHAMED N. IL 27/01/1990
avverso la sentenza n. 4723/2013 TRIBUNALE di MILANO, del
16/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO FOTI;

Data Udienza: 08/01/2014

Ritenuto in fatto.

Considerato in diritto.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza ed
inconsistenza della dedotta censura.
In realtà, in nessuna parte della motivazione è dato di cogliere riferimenti ad un giudizio
abbreviato, chiaro ed esplicito essendo, nella stessa, il richiamo alle regole del
patteggiamento ed all’applicazione della pena patteggiata tra le parti.
E’ solo nell’intestazione della sentenza che è stato fatto il denunciato erroneo riferimento
che, ovviamente, non incide per nulla sulla correttezza della motivazione.
Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della cassa delle
ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.500,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, l’ 8 gennaio 2014.

Con sentenza del 16 aprile 2013, il giudice monocratico del Tribunale di Milano,
sull’accordo delle parti, ex art. 444 cod. proc. pen., ha applicato a Thabet Abdelghani
Ammar Mohamed, imputato di concorso nel reato di tentato furto aggravato, riconosciute le
circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza sulle aggravanti contestate e
con la diminuente del rito, la pena di sette mesi di reclusione e 200,00 euro di multa.
Avverso tale sentenza, propone ricorso per cassazione l’imputato, che deduce il vizio di
motivazione della sentenza impugnata poiché nella stessa è stato fatto erroneo riferimento ad
un inesistente “giudizio abbreviato”.

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