Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19796 del 08/02/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 19796 Anno 2018
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: FIORDALISI DOMENICO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CAPUANO SALVATORE nato il 07/05/1982 a CERCOLA

avverso l’ordinanza del 10/04/2017 del GIP TRIBUNALE di NAPOLI
sentita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;
lette/s~ le conclusioni del PG

Data Udienza: 08/02/2018

Il Procuratore generale, Stefano Tocci, chiede dichiararsi l’inammssibilità del
ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

Capuano Salvatore ricorre avverso l’ordinanza del G.i.p. del Tribunale di

Napoli del 10.5.17 con la quale è stata corretta la precedente ordinanza del
10.4.17 dello stesso giudice di esecuzione, di rideterminazione in complessivi anni
13 e mesi 8 di reclusione delle pene inflitte con separate sentenze:

pena di anni tre di reclusione ed euro 1.000,00 di multa (con rito abbreviato) per
il reato di cui all’art. 628 comma 3 n. 1 cod. pen., commesso a Terzigno il
27.11.2014;
– della Corte di appello di Napoli, passata in giudicato il 2.2.2016, di condanna
(con rito abbreviato), con la quale è stata emessa in sede abbreviato la pena ad
anni 4 e mesi 10 di reclusione ed euro 2.600,00 di multa per i reati di cui agli artt.
628 comma 3 n. 1 cod. pen. 56-628 cod. pen. e art. 4 legge del 18 aprile 1975 n.
110 commessi a Somma Vesuviana il 27.11.2014;
– della Corte di appello di Napoli passata in giudicato il 29.3.2016 (con rito
abbreviato) con la quale è stata inflitta la pena di anni 4 e mesi 10 di reclusione
ed euro 800,00 di multa per i reati di cui agli artt. 628 comma 1 cod. pen. e 496
cod. pen. commessi in data 5.1.2015 a Cercala;
– della Corte di appello di Napoli passata in giudicato il 10.6.2016 di condanna alla
pena di anni 4 e mesi 8 di reclusione ed euro 1000,00 di multa per i reato di cui
agli artt. 628 comma 3, 56-628 cod. pen. e art. 4 lege 110/1975 commessi il
2012.2014 a Napoli.
Denuncia il ricorrente violazione degli artt. 81 corna 2 cod. pen. e 671 cod.
proc. pen., perché in sede di esecuzione sarebbe stato violato il principio per il
quale il giudice provvede a determinare la pena in misura non superiore alla
somma di quelle inflitte con ciascuna sentenza o decreto: la quantità totale della
pena determinata in base alle quattro sentenze di condanna nei confronti del
Capuano è di 17 anni e 4 mesi di reclusione, mentre il Giudice dell’esecuzione
l’avrebbe determinata in complessivi anni 19. In particolare il giudice sarebbe
partito dalla pena base di anni sei di reclusione individuata per il reato commesso
a Somma vesuviana, mentre con tale sentenza — come si è detto sopra – il giudice
aveva inflitto la pena detentiva di anni 4 e mesi 10 di reclusione.

2. Come ritiene giustamente il Procuratore generale, il ricorso è palesemente
infondato, perché il Giudice dell’esecuzione deve individuare la sanzione per il

2

– della Corte di appello di Napoli passata in giudicato il 31.1.2016 di condanna alla

reato più grave, poi deve aumentare la pena per l’art. 81 cod. pen. e infine
decurtare dal calcolo ex art. 442 cod. proc. pen. (per la diminuente del giudizio
abbreviato) un terzo dalla sommatoria delle pene.
Il calcolo prospettato in ricorso, invece, è ictu °cui/ errato, perché inerisce a
sanzioni già ridotte ex art. 442 cod. proc. pen., come se dovessero subire ancora
la riduzione prevista dalla legge, di guisa che il Giudice dell’esecuzione con un
provvedimento immune da censure ha correttamente operato, computando le
pene nella loro quantificazione antecedente alla riduzione, determinando poi una

3. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della
Cassa delle Ammende di una somma determinata, equamente, in Euro 1000,00,
tenuto conto del fatto che non sussistono elementi per ritenere che “la parte abbia
proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità”. (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle
ammende.

Così deciso il 08/02/2018.

pena finale di anni 13, ridotta per il rito ad anni 8 e mesi 8.

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