Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19796 del 08/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19796 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: FOTI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
HUDOROVIC MASSIMO N. IL 05/06/1984
BRAIDIC LORIS N. IL 16/04/1979
avverso la sentenza n. 20/2013 GIP TRIBUNALE di PORDENONE, del
09/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO FOTI;

Data Udienza: 08/01/2014

Con sentenza del 9 maggio 2013, il Gup del Tribunale di Pordenone, sull’accordo delle
parti, ex art. 444 cod. proc. pen., ha applicato a Hudorovich Massimo ed a Braidic Loris imputati di ricettazione e di numerosi episodi di furto pluriaggravato-, ritenuta la
continuazione tra i reati, riconosciute le circostanze attenuanti generiche con giudizio di
equivalenza rispetto alla recidiva rispettivamente contestata e con la diminuente del rito, la
pena di un armo, dieci mesi di reclusione e 4.000,00 euro di multa ciascuno.
Avverso tale sentenza, propongono ricorso per cassazione i due imputati, che deducono il
vizio di motivazione della sentenza impugnata in punto di quantificazione delle pene, ritenute
eccessive.
Con dichiarazioni pervenute presso la cancelleria di questa Corte gli imputati hanno
dichiarato di rinunciare ai rispettivi ricorsi che devono essere, quindi, dichiarati inammissibili
per rinuncia, ai sensi dell’art. 591 co. 1 lett. d) cod. proc. pen.
Gli stessi ricorsi sono, comunque, manifestamente infondati nel merito, avendo il
giudicante preso e dato atto della congruità delle pene concordate dalle parti e dallo stesso
ratificate.
Deve, peraltro, in proposito essere richiamato il principio ripetutamente affermato di questa
Corte (Cass. n. 18385/04), secondo cui non è consentito all’imputato proporre con il ricorso
per cassazione censure che coinvolgono il patto dallo stesso accettato, e ratificato dal giudice,
tranne che la pena determinata sia stata illegittimamente quantificata.
Situazione non ricorrente nel caso di specie e, peraltro, neanche denunciata.
Le stesse censure si presentano, peraltro, del tutto generiche, poiché i ricorrenti omettono di
indicare le ragioni per la quali ritengono che avrebbero dovuto essere applicate pene diverse
da quelle concordate.
Alla declaratoria d’inammissibilità dei ricorsi, consegue la condanna dei ricorrenti al
pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della cassa delle
ammende, di una somma che si ritiene equo determinare in euro 1.000,00 ciascuno.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 1.000,00 ciascuno in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, l’ 8 gennaio 2014.

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