Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19795 del 25/01/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 19795 Anno 2018
Presidente: TARDIO ANGELA
Relatore: BARONE LUIGI

Data Udienza: 25/01/2018

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GEZIM CELA, alias GEZIM CELAY nato il 07/04/1968 a SHIQIPTARE (ALBANIA)

avverso l’ordinanza del 19/05/1977 della CORTE ASSISE APPELLO di TRIESTE
sentita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI BARONE;

lette le conclusioni del Procuratore Generale presso questa Corte che ha chiesto
l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato limitatamente alla
determinazione della pena residua complessiva dalla quale deve essere espunta
quella riferita alla sentenza n. 153/99; rigetto nel resto.

n

1

RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 19 maggio 2017, la Corte di assise di appello di Trieste, in funzione di
giudice dell’esecuzione, decidendo sull’istanza presentata nell’interesse di Cela Gezim (indicato
nel provvedimento anche con vari alias) estendeva a favore di quest’ultimo in relazione alla
condanna che gli era stata inflitta con sentenza della Corte di assise di Udine del 29.5.2003,
irrevocabile il 17.3.2011 gli effetti dell’impugnazione proposta dai coimputati avverso la
sentenza della Corte di assise di appello di Trieste del 5.12.2008, per cui il fatto

riqualificato nel delitto previsto dall’art. 416, comma 1, cod. pen. con esclusione della
circostanza aggravante di cui al comma quarto del citato art. 416; rideterminava, per l’effetto,
la pena complessiva inflitta al Cela Gezim in anni nove, mesi undici di reclusione ed euro
134.970 di multa; applicava in relazione a detta condanna il beneficio dell’indulto, ex d.P.R. 31
luglio 2006 n. 241, nella misura di euror rideterminava la pena residua complessiva che il
ricorrente dovrà espiare, così modificato il provvedimento di esecuzione di pene concorrenti n.
731/29011 SIEP emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Udine in data
20.8.2012, in quella di anni 18, mesi 9, giorni 29 di reclusione ed euro 132.847 di multa;
rigettava, infine, l’istanza di estinzione della pena per prescrizione in relazione alla sentenza
del Tribunale di Udine del 12.11.1999 n. 153/99, irrevocabile il 7.4.2000.
2. Avverso questa decisione ricorre per cassazione Cela Gezim, tramite il proprio difensore
di fiducia, articolando i seguenti motivi di doglianza.
2.1. Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione alla respinta
declaratoria di estinzione della pena inflitta allo Gezim con la sentenza del Tribunale di Udine n.
153/99. Si richiama a fondamento di quanto dedotto il precedente di questa Corte (Sez. 1,
n. 20496 del 08/04/2015, Migliore, Rv. 263609, secondo cui «in tema di estinzione della pena
per decorso del tempo, non è consentito al giudice dell’esecuzione, ai fini della verifica delle
condizioni ostative previste dall’art. 172, comma 7, cod. pen., di sindacare l’esistenza della
recidiva in presenza di un accertamento positivo compiuto in sede di cognizione, a nulla
rilevando in senso contrario la non obbligatorietà della relativa contestazione»).
2.2.

Violazione di legge in relazione all’art. 158 cod. pen. e vizio di motivazione

sull’individuazione del termine iniziale della decorrenza della prescrizione della pena inflitta al
Cela con la sentenza del Tribunale di Udine del 12.11.1999 n. 153/99, irrevocabile il 7.4.2000.
Deduce il ricorrente che «il dies a quo da computarsi ai fini dell’estinzione della pena, ex art.
172, comma 5, cod. pen., decorre dal giorno in cui è divenuta definitiva la decisione che ha
accertato la causa della revoca, disponendola». Nel caso di specie, tale sentenza (ostativa)
resa dalla Corte di assise di Udine è divenuta irrevocabile in data 17.3.2011, quindi oltre dieci
anni dal passaggio in giudicato della condanna di cui si chiede l’estinzione.
2.3. Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione alla correlazione

2

(originariamente inquadrato nella fattispecie di cui all’art. 416 bis cod. pen.) era stato

tra la sentenza della Corte di assise di Udine e quella del Tribunale di Udine. Deduce che «nel
termine decennale previsto l’imputato è stato condannato con sentenza della Corte di assise di
Udine irrevocabile il 17.3.2011 per i reati di favoreggiamento e sfruttamento della
prostituzione e per il reato di associazione per delinquere, contestato in permanenza», per cui
la data di commissione deve essere intesa sino «all’inizio del processo, vale a dire nell’anno
2002, prima del decorso del termint decennale…tuttavia i fatti risultano anteriormente
commessi e dunque il disposto dell’art. 172 u.c. relativo alla reiterazione dei reati non può

Cela risulta che questi sia stato mai dichiarato recidivo, per cui appare non sussistere alcuna
ragione atta a respingere la richiesta di declaratoria di estinzione della pena».

2.4. Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale per la mancata declaratoria di
estinzione del reato di cui all’art. 416 bis oggetto della sentenza della Corte di assise di Udine
del 29.5.2003.
Si lamenta, al riguardo, che lo Gezinn, a differenza dei coimputati, ha subito una sentenza di
condanna che non è stata ritenuta prescritta e tanto pone la decisione in contrasto con la
«pacifica applicabilità al caso de quo della più favorevole disciplina in termine di prescrizione
introdotta dalla I. n. 251/2005 (legge c.d. “ex Cirielli”)».

3. Con requisitoria scritta del 19 dicembre 2017 il Procuratore Generale presso questa Corte
ha chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato limitatamente alla
determinazione della pena residua complessiva dalla quale deve essere espunta quella riferita
alla sentenza n. 153/99; rigetto nel resto.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato nei limiti che si passa ad esporre.
2. I primi tre motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente, in quanto con gli
stessi la difesa dello Gezim censura la respinta declaratoria di estinzione della pena inflitta al
predetto con la sentenza del Tribunale di Udine n. 153/99 (irrevocabile il 7.4.2000).
Al riguardo, il giudice dell’esecuzione aveva ritenuto dirimenti:
– la reiterata «interruzione o sospensione» del termine di prescrizione per effetto: a. dei tre
ordini di esecuzione (emessi dal p.m. il 30.5.2000, il 5.1.2007 e 1’8.2.2010) comprendenti la
pena in oggetto; b. delle ricerche, disposte dal p.m., del condannato in quanto latitante; c.
dell’applicazione dell’indulto con successiva emissione del menzionato ordine di esecuzione del
5.1.2007;

nei dieci anni successivi alla irrevocabilità della sentenza del Tribunale di Udine,

`b–6 p r a v v e n u ta sentenza di condanna dello Gezim (Corte di assise di Udine del 29.5.2003, irr. il
17.3.2011) per reati della stessa indole (associazione mafiosa e favoreggiamento, quest’ultimo
commesso il 21 giugno 2000, mentre il primo, contestato in permanenza, quanto meno sino al
7 novembre 2001, per cui si tratterebbe di fatti commessi in epoca successiva alla
irrevocabilità della sentenza del Tribunale di Udine).

3

trovare applicazione…né dal certificato del casellario e dalle imputazioni di cui alle sentenze del

a

-•

Entrambi gli argomenti devono essere censurati in diritto.
In relazione al primo, lo stesso provvedimento dà atto del contrario insegnamento di questa
Corte (pienamente condiviso dal Collegio), secondo cui, in tema di estinzione della pena per
decorso del tempo, il “dies a quo”, ai sensi dell’art. 172, comma 4, cod. pen., si individua nel
giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile o in quello in cui il condannato si è
volontariamente sottratto alla sua esecuzione, se già iniziata, mentre le cause di sospensione
di tale termine, di cui al comma quinto del predetto art. 172, sono esclusivamente quelle
riferite alla sentenza di condanna e non invece quelle riferibili all’attività posta in essere dagli
organi deputati all’esecuzione (Sez. 6, n. 21627 del 29/04/2014, Antoszek, Rv. 259700; v.
anche Sez. U, n. 4460 del 19/01/1994, Cellerini ed altri, Rv. 196889).
In relazione al secondo, il provvedimento impugnato si concentra sulla data di commissione
dei reati oggetto della sentenza della Corte di assise di Udine del 29.5.2003, trascurando il
dato, anch’esso rilevante ai fini della decisione, del passaggio in giudicato di questa seconda
sentenza, avvenuto il 17.3.2011, quando ormai il termine decennale dall’irrevocabilità della
sentenza del Tribunale di Udine (7.4.2000) era ampiamente scaduto.
Il legislatore, sancendo all’alt 172 1 comma 7, ultima ipotesi, cod. pen. l’inapplicabilità della
prescrizione ai condannati che, durante il tempo necessario per l’estinzione della pena, abbiano
riportato una condanna alla reclusione per un delitto della stessa indole, ha inteso escludere
dal beneficio coloro i quali, con la reiterazione di una condotta analoga a quella che ha
determinato la condanna precedente, mostrano di non essere incorsi in ravvedimento e di non
meritare, pertanto, l’operatività in loro favore del beneficio dell’estinzione della pena.
Tuttavia, il tenore della norma – «l’estinzione delle pene non ha luogo, se.. il condannato,
durante il tempo necessario per l’estinzione della pena, riporta una condanna» – non consente
altra interpretazione se non quella secondo cui per essere ostativa all’estinzione della pena la
condanna riportata nel corso del periodo di prescrizione deve essere irrevocabile.
Altra e diversa questione riguarda la collocazione temporale dei reati oggetto della
condanna ostativa; nel caso di specie commessi in epoca successiva rispetto al dies a quo del
termine di prescrizione.
Sul punto, l’ordinanza impugnata si è ampiamente soffermata e conformata al principio di
diritto secondo cui per essere ostativa all’estinzione della pena per decorso del tempo, a norma
dell’art. 172, ultimo comma, ultima parte, cod. pen., fa condanna riportata nel corso del
periodo di prescrizione deve riferirsi ad un reato commesso successivamente all’inizio del
termine della prescrizione medesima (Sez. 1, n. 46691 del 24/10/2012, 3acovitti, Rv. 253975).
Il passaggio argomentativo, benché corretto, non sottrae la decisione impugnata dalle altre
censure sopra mosse che impongono l’annullamento senza rinvio della stessa limitatamente
alla pena inflitta al ricorrente con la sentenza del Tribunale di Udine del 12.11.1999,
irrevocabile il 7.4.2000, che deve essere dichiarata estinta per prescrizione.
3. Il quarto motivo di ricorso è, invece, infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
Esso attiene alla respinta declaratoria di estinzione per prescrizione del reato (art. 416 bis
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cod. pen., riqualificato in 416 cod. pen.) per cui lo Gezim è stato condannato con la sentenza
della Corte di assise di Udine del 29.5.2003, irrevocabile il 17.3.2011 (v. supra), e pone il
problema di successione di leggi nel tempo in tema di prescrizione..
Nel provvedimento impugnato si ritiene applicabile la disciplina anteriore alla I. n. 251/2005,
posto che l’inizio del giudizio di appello è antecedente all’entrata in vigore della novella; nel
ricorso si sostiene, invece, applicabile quest’ultima normativa in quanto più favorevole.
L’assunto difensivo è destituito di fondamento, in quanto non considera la norma transitoria

prescrizione, in forza della quale: «Se, per effetto delle nuove disposizioni, i termini di
prescrizione risultano più brevi, le stesse si applicano ai procedimenti e ai processi pendenti
alla data di entrata in vigore della presente legge ad esclusione dei processi già pendenti in
primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, nonché dei processi
già pendenti in grado di appello o avanti alla Corte di cassazione».
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 393 del 2006, ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale del predetto comma 3 limitatamente alle parole “dei processi già pendenti in
primo grado ove ‘vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, nonché”.
Per effetto di tale intervento manipolativo sul testo dell’art. 10, i più favorevoli termini di
prescrizione introdotti dalla I. n. 251/2005 si applicano ai procedimenti e ai processi pendenti
alla data di entrata in vigore della legge (8 dicembre 2005), “ad esclusione dei processi già
pendenti in grado di appello o avanti alla Corte di cassazione”.
Nel caso di specie, occorre ribadirlo, il giudizio di appello è iniziato prima dell’entrata in
vigore della nuova disciplina per cui correttamente il giudice dell’esecuzione ne ha escluso
l’applicazione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata limitatamente al diniego della estinzione della
pena per prescrizione in relazione alla sentenza del Tribunale di Udine del 12 novembre 1999,
irrevocabile il 7 aprile 2000, e dichiara per l’effetto, estinta la ridetta pena. Rigetta il ricorso nel
resto. Dispone darsi comunicazione al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Udine.
Così deciso il 25 gennaio 2018.

(art. 10, comma 3) che il legislatore del 2005 aveva apposto alla nuova disciplina in materia di

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