Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19794 del 29/11/2017


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 19794 Anno 2018
Presidente: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA
Relatore: FIORDALISI DOMENICO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FERRARI MIRKO nato il 30/06/1977 a SAN BENEDETTO DEL TRONTO

avverso l’ordinanza del 03/04/2017 del TRIBUNALE di ASCOLI PICENO
sentita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;
le/gite le GGF44~ del P.6

Data Udienza: 29/11/2017

Il Procuratore generale, Giulio Romano, ritenendo fondato il ricorso ha chiesto
con atto del 19 settembre 2017 l’annullamento del provvedimento gravato.

RITENUTO IN FATTO

1. Ferrari Mirko ricorre avverso l’ordinanza del Tribunale di Ascoli Piceno in
funzione di giudice dell’esecuzione emessa in data 03/04/2017, deducendo la
nullità per violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen.

2. Deduce, in particolare, che era stata disposta la revoca della sospensione
condizionale della pena, senza il previo avviso alle parti e senza la fissazione
dell’udienza in camera di consiglio ex art. 666 comma 4 cod. proc. pen., così
violando il principio del contraddittorio ed il diritto di difesa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

L’art. 674 cod. proc. pen. attribuisce al giudice dell’esecuzione il potere di

revoca della sospensione condizionale della pena, nei casi previsti dall’art. 168
cod. pen.
La procedura da seguire è quella imposta dall’art. 666, comma 3, cod. proc.
pen.; pertanto, è necessario fissare l’udienza e darne avviso ai difensori.

2.

Quanto dedotto dal ricorrente trova conferma negli atti del procedimento

pervenuti e, soprattutto, nel contenuto della stessa ordinanza impugnata nella
quale non viene in alcun modo menzionata la fissazione dell’udienza e la notifica
al pubblico ministero e al condannato col proprio difensore.
L’ordinanza, pertanto, è affetta da nullità, ai sensi dell’art. 178, comma
primo lett. c) ) cod. proc. pen.

3.

In conseguenza dell’annullamento dell’ordinanza impugnata, va disposta

la trasmissione degli atti al Tribunale di Ascoli Piceno, per una nuova valutazione
sulla revoca della sospensione condizionale della pena, previa fissazione
dell’udienza di cui all’art. 666 comma 3 cod. proc. pen.

2

in relazione agli artt. 674, 666, 178 e 179 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al
Tribunale di Ascoli Piceno per rinnovato esame.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Domenico Fiordalisi

Ant nella(Mazzei

Così deciso il 29/11/2017.

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