Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19793 del 29/11/2017
Penale Sent. Sez. 1 Num. 19793 Anno 2018
Presidente: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA
Relatore: FIORDALISI DOMENICO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LEBBIATI LORENZO nato il 02/05/1978 a FUCECCHIO
avverso l’ordinanza del 13/12/2016 del TRIBUNALE di FIRENZE
sentita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;
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Data Udienza: 29/11/2017
Il Procuratore generale, dr. Simone Perelli, con atto del 27 settembre 2017, ha
concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Lebbiati Lorenzo ricorre avverso l’ordinanza del Tribunale di Firenze del
13/12/2016 con la quale
stato revocato il beneficio della sospensione
condizionale della pena relativa alla sentenza emessa in data 11/02/2014
1.1. Deduce con un primo motivo violazione od erronea applicazione degli artt.
164 e 168 cod. pen., perché le due sentenze di condanna a pena detentiva
(irrevocabili rispettivamente il 24/10/2013 e il 24/7/2015) ) prese in
considerazione dal giudice dell’esecuzione, sono passate in giudicato solo dopo il
fatto oggetto di condanna a pena sospesa revocata (commesso il 22/10/2012),
mentre, prima di esso, era divenuta irrevocabile solo una condanna a pena
pecuniaria.
1.2. Con un secondo motivo, deduce carenza di motivazione dell’ordinanza
impugnata che ha fatto esclusivamente riferimento alle condanne risultanti dal
casellario giudiziale.
2. La richiesta di inammissibilità del Procuratore generale è motivata dal fatto
che, sebbene le due sentenze di condanna determinanti la revoca del beneficio
risultino passate in giudicato dopo la commissione del reato cui inerisce la
condanna a pena sospesa, ricorrono comunque i presupposti di diritto per la
revoca della sospensione condizionale della pena, ai sensi dell’art. 168, comma 1
n. 2, cod. pen., poiché il prevenuto ha riportato condanne per delitti
anteriormente commessi a pena che, cumulata a quella precedentemente
sospesa, supera ampiamente i limiti stabiliti dall’art. 163 cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.
Il ricorso è infondato per le ragioni che seguono.
1.1
Dalla stessa motivazione della sentenza del giudice della cognizione
dell’11/02/2014 risulta che, al momento della relativa pronuncia, non risultava
più di una condanna precedentemente inflitta nei confronti dell’imputato;
pertanto, non era conoscibile dal giudicante la causa ostativa al beneficio della
sospensione condizionale della pena, che egli ha concesso senza commettere
errori in giudicando.
2
confermata in Corte di Appello.
Al contrario, quando si è pronunciato il Tribunale, in veste di giudice
dell’esecuzione, già risultavano dal casellario giudiziale tre sentenze dì condanna
di cui due per delitti anteriormente commessi con pene complessivamente
superiori ai limiti compatibili col beneficio; pertanto, in tale sede è stato
correttamente revocato il beneficio precedentemente concesso.
1.2. Il secondo motivo dedotto dal ricorrente è infondato, ben potendo il giudice
fare riferimento ai dati risultanti dal casellario giudiziale per negare o revocare il
beneficio se gli elementi ivi riportati sono sufficienti per svolgere le valutazioni
2.
Il rigetto del ricorso impone, a norma dell’art. 616 comma 1 cod. proc.
pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 29/11/2017.
all’uopo necessarie.