Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19793 del 08/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19793 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CONTE EGIDIO N. IL 22/04/1972
CARRIERI COSIMO N. IL 20/07/1979
avverso la sentenza n. 755/2010 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO, del 29/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 08/01/2014

Osserva
Ricorrono per cassazione i rispettivi difensori di fiducia di Conte Egidio e Carrieri
Cosimo avverso la sentenza emessa in data 29.1.2013 dalla Corte di Appello di LecceSezione distaccata di Taranto confermava quella del Giudice monocratico del
Tribunale di Taranto in data 8.3.2010 con la quale i predetti erano stati condannati
alla pena di mesi otto di reclusione ed C 400,00 di multa per il delitto di furto
aggravato.
Entrambi deducono il vizio motivazionale e, nell’interesse del Conte, anche la

I ricorsi sono inammissibili essendo le censure mosse manifestamente infondate e non
consentite nella presente sede di legittimità (nonchè estremamente generici quelli
nell’interesse di Conte Egidio).
Il nuovo testo dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), come modificato dalla L. 20
febbraio 2006, n. 46, con la ivi prevista possibilità per la Cassazione di apprezzare i
vizi della motivazione anche attraverso gli “atti del processo”, non ha alterato la
fisionomia del giudizio di cassazione, che rimane giudizio di legittimità e non si
trasforma in un ennesimo giudizio di merito sul fatto. In questa prospettiva, non è
tuttora consentito alla Corte di Cassazione di procedere ad una rinnovata valutazione
dei fatti ovvero ad una rivalutazione del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di
apprezzamenti riservati in via esclusiva al giudice del merito. Il novum normativo,
invece, rappresenta il riconoscimento normativo della possibilità di dedurre in sede di
legittimità il cosiddetto “travisamento della prova”, finora ammesso in via di
interpretazione giurisprudenziale: cioè, quel vizio in forza del quale la Cassazione,
lungi dal procedere ad una inammissibile rivalutazione del fatto e del contenuto delle
prove, può prendere in esame gli elementi di prova risultanti dagli atti onde verificare
se il relativo contenuto sia stato o no “veicolato”, senza travisamenti, al’interno della
decisione (Cass. pen. Sez. IV, 19.6.2006, n. 38424). Ciò peraltro vale nell’ipotesi di
decisione di appello difforme da quella di primo grado, in quanto nell’ipotesi di doppia
pronunzia conforme, come nel caso di specie, il limite del devolutum non può essere
superato ipotizzando recuperi in sede di legittimità, salva l’ipotesi in cui il giudice
d’appello, al fine di rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, richiami
atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice (Cass. pen., sez. II,
15.1.2008, n. 5994; Sez. I, 15.6.2007, n. 24667, Rv. 237207; Sez. IV, 3.2.2009, n.
19710, Rv. 243636).
La motivazione addottka sostegno della sentenza impugnata circa l’individuazione dei
due imputati quali autori del furto è estremamente puntuale e corretta, con
ineccepibile valutazione del materiale probatorio acquisito.
Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p.,
la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma, che si

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violazione di legge, in relazione la ritenuta penale responsabilità.

ritiene equo liquidare per ciascuna in € 1.000,00, in favore della cassa delle
ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della
causa di inammissibilità.
P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti singolarmente al pagamento
delle spese processuali e ciascuna a quello della somma di Euro 1.000,00 in favore
della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 8.1.2014

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