Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19792 del 29/11/2017


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 19792 Anno 2018
Presidente: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA
Relatore: FIORDALISI DOMENICO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
HU SHENG LUAN nato il 28/12/1955

avverso l’ordinanza del 07/11/2016 del TRIBUNALE di FIRENZE
sentita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;
lat-te/saFtt-ite-ìe cAuzw-Itisie.194 el.el P5

Data Udienza: 29/11/2017

Il Procuratore generale, dr. Luigi Orsi, con atto del 19 ottobre 2017 ha chiesto
l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

RITENUTO IN FATTO

Hu Sheng Luan ha presentato ricorso avverso il provvedimento emesso

1.

dal Tribunale di Firenze del 07/11/2016, quale giudice dell’esecuzione, con il
quale era stata revocata la sospensione condizionale della pena concessa dal

condannato non aveva adempiuto all’obbligo di risarcire il danno della persona
offesa.

2.

Quale unico motivo, ai sensi dell’art. 606 lett. e) cod. proc. pen., il ricorrente

ha dedotto l’inosservanza delle norme processuali penali stabilite a pena di
nullità, inammissibilità o decadenza e la violazione del diritto di difesa, perché il
difensore del processo di cognizione non era stato avvisato all’udienza camerale
dinanzi al giudice dell’esecuzione, risultando avvisato un difensore diverso
nominato d’ufficio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza del motivo

dedotto.

2.

Ai sensi dell’art. 656 cod. proc. pen., l’inosservanza dell’art. 666, commi

terzo e quarto, cod. proc. pen., concernente l’avviso al difensore e la sua
partecipazione all’udienza in camera di consiglio, nei casi in cui è obbligatoria la
presenza deve intendersi sanzionata, in mancanza di una specifica previsione,
dalla nullità di ordine generale di cui all’art. 179 ) comma primo, cod. proc. pen.

Tribunale di Firenze con la sentenza del 14.10.2010, in ragione del fatto che il

(Sez. 6, n. 2303, del 17/06/1992, Parisi).

3.

Nel caso di specie, a Hu Sheng Luan col provvedimento impugnato è stato

revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena subordinata al
pagamento della provvisionale nei confronti della persona offesa, concesso con
sentenza n. 5913 del 14/10/2010 del Tribunale di Firenze successivamente
confermato nei successivi gradi del giudizio con diversa quantificazione della
provvisionale, senza avvisare per la relativa udienza il difensore del processo di
cognizione avv. Piergiovanni Junca, che ne era venuto a conoscenza solo
successivamente, a seguito della notifica il 30 gennaio 2017 dell’ordine di

2

i

esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Firenze.

4.

Rileva il Collegio che sulla sentenza del giudice di cognizione si era già

formato il giudicato, sicché, essendo divenuta definitiva la sentenza di condanna,
si era esaurito il rapporto fra difensore ed assistito.
Nel processo di esecuzione, quindi, è necessario effettuare di nuovo la
nomina del difensore, in mancanza della quale, il giudice nomina al condannato

Sez. 1, 26881 del 26/05/2015, Andreo, Rv. 264027; Sez. 1, n. 5972 del
18/11/2014, Fuscà, Rv. 262307; Sez. 1, n. 47530 del 2/12/2008,Sansone 1 Rv.
242076; Sez. 7) ord. n. 28521 del 17/05/2016,Gaeta).
Costituisce una eccezione alla suddetta regola l’ipotesi prevista dall’art. 656,
comma 5, cod. proc. pen. per l’esecuzione delle pene detentive brevi, che ha
come ratio quella di consentire al condannato a pene brevi, non detenuto, la
proposizione delle domande di concessione delle misure alternative alla
detenzione contemplate da tale norma.

5.

Nel caso in esame, dunque, è stato correttamente nominato al

condannato un difensore di ufficio, regolarmente avvisato dell’udienza camerale,
sicché palesemente infondata è la denunciata nullità.

6.

All’inammissibilità del ricorso segue, a norma dell’art. 616 comma 1 cod.

proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento
e di una somma in favore della Cassa delle ammende determinata, equamente,
in Euro 2000,00, tenuto conto del fatto che non sussistono elementi per ritenere
che “la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione
della causa di inammissibilità”. (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa
ammende.

Così deciso il 29/11/2017.

un difensore di ufficio ex art. 97 cod. proc. pen. (Sez. 1 n. 5972 del 18/11/2014;

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