Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19792 del 08/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19792 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: FOTI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DE GLAUDI VITTORIO N. IL 11/05/1983
NARCISO (NARCISIO) DENIS GIOVANNI N. IL 19/12/1977
avverso la sentenza n. 506/2013 TRIBUNALE di REGGIO EMILIA,
del 07/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO FOTI;

Data Udienza: 08/01/2014

Con sentenza del 7 maggio 2013, il Tribunale di Reggio Emilia, in composizione
monocratica, sull’accordo delle parti, ex art. 444 cod. proc. pen., ha applicato a De Glaudi
Vittorio ed a Narcisio Denis Giovanni —imputati di tentato furto aggravato-, riconosciute le
circostanze attenuanti generiche e quella del risarcimento del danno, con la diminuente del
rito, le pene, rispettivamente, di otto e di sei mesi di reclusione e 300,00 euro di multa;
sospesa quella applicata al Narcisio.
Avverso tale sentenza, propongono ricorso per cassazione gli imputati, che deducono la
nullità della sentenza in relazione alla mancata verifica, da parte del giudicante, della
sussistenza delle condizioni per l’applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen., ed inoltre, quanto
al De Glaudi, per la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.

Considerato in diritto.
I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, non solo perché tendono a rimettere in
discussione i termini degli accordi finalizzati all’applicazione delle pene oggetto del
patteggiamento (ciò che, come ripetutamente ha affermato questa Corte, non è consentito a
nessuna delle parti, salvo i casi di palese violazione di legge), ma anche perché non tengono
alcun conto del fatto che al giudice del merito, nell’ipotesi di pena concordata tra le parti, non
spettano particolari obblighi motivazionali o di approfondimento dei fatti contestati,
sostanzialmente ammessi dall’imputato che ha chiesto di patteggiare la pena, bensì solo di
accertare, oltre che la corretta qualificazione dei fatti e la congruità della pena concordata,
l’eventuale presenza di cause di non punibilità che impongano l’immediata relativa
declaratoria, ex art. 129 c.p.p.
Compito al quale ha regolarmente atteso quel giudice, che ha puntualmente preso e dato
atto, seppure in termini sintetici, che, alla stregua degli atti processuali (verbali di arresto in
flagranza, di perquisizione e sequestro, di sommarie informazioni rese da Magnanini
Rosario) non erano emersi elementi che potessero autorizzare il proscioglimento degli
imputati. Elementi, peraltro, neanche individuati dagli stessi ricorrenti, che si limitano a
proporre generiche censure.
Analoga manifesta infondatezza presenta la censura, proposta dal De Glaudi, concernente
l’omessa concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, rimasto
estraneo al patto e che non risulta essere stato separatamente richiesto dall’imputato; nessun
obbligo, peraltro, aveva il giudice di soffermarsi su una questione che nessuna delle parti
aveva sollevato.
Alla declaratoria d’inammissibilità dei ricorsi, consegue la condanna dei ricorrenti al
pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della cassa delle
ammende, di una somma che si ritiene equo determinare in euro 1.500,00 ciascuno.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 1.500,00 ciascuno in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, l’ 8 gennaio 2014.

Ritenuto in fatto.

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