Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19791 del 20/10/2017


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 19791 Anno 2018
Presidente: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA
Relatore: COCOMELLO ASSUNTA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Calandrino Giuseppe nato il 20/9/1935 ad Alcamo;
avverso l’ordinanza del 9/11/2016 Tribunale di Trapani;
visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa Assunta Cocornello;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa M.Francesca Loy
che chiede l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata;
RITENUTO IN FATTO
1.11 Tribunale di Trapani, in funzione di giudice dell’esecuzione, in data 9/11/2016
revocava il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a
Calandrino Giuseppe con la sentenza di condanna alla pena di mesi 5 di arresto e
26.000 euro di ammenda, pronunciata dal Tribunale di trapani, sezione distaccata
di Alcamo, in data 18/7/2014, divenuta irrevocabile il 15/1/2015.

2. Avverso la suddetta ordinanza propone ricorso per Cassazione – Calandrino
Giuseppe, per il tramite del suo difensore, deducendo violazione di legge in
relazione alla erronea applicazione degli artt. 168, ultimo comma, 164, ultimo
comma e 163, comma 3) cod. pene omessa motivazione in relazione alla revoca
della pena detentiva.
In relazione al primo motivo di ricorso, la difesa del ricorrente osserva che,
illegittimamente, l’ordinanza impugnata ha revocato sia la pena detentiva che la
pena pecuniaria inflitte con la sentenza del Tribunale di Trapani del 18/7/2014,
ritenendo superata la soglia dei due anni e sei mesi(periodo di sospensione
condizionale della pena di cui poteva godere il Calandrino in ragione della sua età
anagrafica), in conseguenza della conversione della congiunta pena pecuniaria di

Data Udienza: 20/10/2017

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euro 26.000 di ammenda. Secondo il

doveva essere disposta

la revoca della sospensione condizionale della sola pena pecuniaria di euro 26.000,
posto che, ai sensi dell’art. 163, comma 3, cod. pen., nel caso in cui la suddetta
soglia sia superata, non in conseguenza del cumulo delle pene detentive, ma a
seguito della conversione della pena pecuniaria congiunta a quella detentiva, il

il ricorrente si duole che, alla luce del rilievo formulato con il primo motivo, la
revoca del beneficio in relazione alla pena detentiva > disposta dal Giudice
dell’esecuzione, rimanga priva di motivazione alcuna.
CONSIDERATO IN DIRITTO

1,—

1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito indicate.
P,vetvo.,
1.1. Rilienel la Corte che l’art.1, comma 1, lett.a),b) e c), della legge 11 giugno

2004, n.145, integrando i primi tre commi dell’art.163 cod. pen., ha previsto- con
riguardo alle varie soglie di pena detentiva che consentono di fruire del beneficio
della sospensione della pena (rispettivamente, due anni per tutti i condannati,
tranne tre anni per quelli minori degli anni diciotto, e due anni e sei mesi per i
condannati di anni diciotto infraventunenni e per quelli che hanno compiuto i
settanta anni)- la facoltà del giudice di ordinare la sospensione dell’esecuzione

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.!

delle dette pene detentive anche se inflitte congiuntamente a pene pecuniarie, le
o)
quali ragguaglipe, a norma dell’art. 135 cod. pen., porterebbero la pena
complessiva a superare i limiti previsti(due anni, tre anni e due anni e sei mesi).
In tali casi è, dunque, legittima la sospensione della sola pena detentiva contenuta
entro i limiti suddetti, ferma restando l’esecutività di quella pecuniaria congiunta.
Tale disciplina è espressione della volontà del legislatore di rendere più ampio
l’accesso alla sospensione condizionale della pena, affidando al giudice la
valutazione dell’opportunità di ammettere il condannato a tale beneficio, senza
tener conto dell’incidenza della pena pecuniaria.
1.2 Nel caso di specie il giudice dell’esecuzione, in risposta a preciso rilievo
difensivo formulato in merito, affermava che era “sufficiente evidenziare che la
pena, complessivamente applicata con le due sentenze, considerando i criteri di
ragguaglio della pena pecuniaria di cui all’art. 135 cod. pen., era pari ad anni 2,
mesi 8 e giorni 14 di pena detentiva e, quindi, superava i limiti di cui all’art. 163,
comma 3, cod. pen.”, ritenendo così, erroneamente, che il disposto dell’art. 163
cod. pen., nella innovata formulazione normativa, gli imponesse di revocare la
2

giudice deve sospendere la sola pena detentiva. Con il secondo motivo di ricorso,

sospensione concessa al Calandrino perché, tenuto conto della conversione della
pena pecuniaria, la pena superava il limite indicato dall’art. 163, comma 3, cod.
pen. Ritiene il Collegio che con tale pronuncia il Giudice dell’esecuzione, negando
di fatto la stessa possibilità di valutare la non incidenza della pena pecuniaria ai
fini della sospensione del beneficio, è incorso in un errore di diritto per

la pena detentiva complessiva poteva essere sospesa (quindi non revocata).Essa,
invero, senza calcolare l’incidenza del ragguaglio della pena pecuniaria, rientrava
nel limite di due anni e sei mesi previsto per la concedibilità del beneficio nei
confronti di condannato ultrasettantenne, sicchè deve ritenersi legittima la revoca
del beneficio in relazione alla sola pena pecuniaria, il cui ragguaglio, ai sensi
dell’art. 135 cod. pen., ha determinato il superamento del limite suddetto.
2. Segue l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata con limitazione
della revoca del beneficio come sopra.

P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata limitatamente alla revoca della
sospensione condizionale della pena di mesi cinque di arresto di cui alla sentenza
del 12/7/2014(irrevocabile il 15/1/2015), ferma la revoca del beneficio con
riguardo alla pena pecuniaria di euro 26.000 di ammenda inflitta con la medesima
sentenza. Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente
provvedimento al Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Trapani.
Così deciso il 20/10/2017

inosservanza della norma di cui all’art. 163, comma 3, cod. pen., laddove, invece

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