Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19791 del 08/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19791 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: FOTI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ARAB MOHAMED N. IL 01/01/1981
avverso la sentenza n. 194/2013 TRIBUNALE di PRATO, del
28/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO FOTI;

Data Udienza: 08/01/2014

Ritenuto in fatto.

Considerato in diritto.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, non solo perché tende a rimettere in
discussione i termini dell’accordo finalizzato all’applicazione della pena oggetto del
patteggiamento (ciò che, come ripetutamente ha affermato questa Corte, non è consentito a
nessuna delle parti, salvo i casi di palese violazione di legge), ma anche perché non tiene
alcun conto del fatto che al giudice del merito, nell’ipotesi di pena concordata tra le parti,
non spettano particolari obblighi motivazionali o di approfondimento dei fatti contestati,
sostanzialmente ammessi dall’imputato che ha chiesto di patteggiare la pena, bensì solo di
accertare, oltre che la corretta qualificazione dei fatti e la congruità della pena concordata,
l’eventuale presenza di cause di non punibilità che impongano l’immediata relativa
declaratoria, ex art. 129 c.p.p.
Compito al quale ha regolarmente atteso quel giudice.
Invero, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, il giudicante, nell’applicare la pena
concordata, ha preso e dato atto del fatto che le emergenze processuali (l’imputato è stato
controllato all’interno di un’auto risultata rubata, in compagnia di due connazionali, mentre
si allontanava dal luogo ove poco prima era stato commesso un furto) evidenziavano
l’assenza dei presupposti per pervenire ad una sentenza di proscioglimento, anche perché
l’imputato era stato riconosciuto da un testimone quale responsabile, unitamente ai due
connazionali, del furto.
Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della cassa delle
ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.500,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, l’ 8 gennaio 2014.

Con sentenza del 28 febbraio 2013, il giudice monocratico del Tribunale di Prato,
sull’accordo delle parti, ex art. 444 cod. proc. pen., ha applicato a Arab Mohamed, imputato
di concorso nei reati di furto aggravato e di ricettazione, ritenuta la continuazione tra i reati e
con la diminuente del rito, la pena di due anni, due mesi di reclusione e 400,00 euro di
multa.
Avverso tale sentenza, propone ricorso per cassazione l’imputato, che deduce; violazione
dell’art. 129 cod. proc. pen. e 648 cod. pen.; sostiene il ricorrente di non avere commesso i
fatti contestati

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