Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19790 del 27/04/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 19790 Anno 2018
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: VANNUCCI MARCO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI BARI
nel procedimento a carico di:
KOKOEW KOBA nato il 28/10/1971

avverso la sentenza del 06/07/2017 del GIUDICE DI PACE di BARI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO VANNUCCI
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SANTE SPINACI,
che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza.

Data Udienza: 27/04/2018

OSSERVATO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che con sentenza emessa il 6 luglio 2017 il Giudice di pace di Bari ha assolto
Kobe Kokoew dall’accusa di avere commesso il reato di cui all’art. 14, comma 5-ter,
del d.lgs. n. 286 del 1998 (inadempimento a decreto di espulsione dal territorio
dello Stato nei confronti di tale persona emesso dal Prefetto di Bari 1’8 febbraio
2013), accertato in Bari il 16 febbraio 2013 (per come si desume dall’annotazione
del 16 febbraio 2013), perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato: e

succ. modif. – è stato abrogato»;
che per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il Procuratore generale
della Repubblica presso la Corte di appello di Bari che, a sostegno
dell’impugnazione, ha dedotto: mancanza di motivazione in ordine alla disposizione
di legge che avrebbe determinato l’affermata abrogazione; il reato non può dirsi
neppure depenalizzato per effetto dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 8 del 2916, dal
momento che il relativo art. 1, comma 4 esclude espressamente dalla
depenalizzazione disposta dal precedente comma 1 i reati previsti dal d.lgs. n. 286
del 1998;
che il ricorso è fondato;
che la disposizione incriminatrice di cui si discute è quella risultante dalla
modificazione recata dall’art. 3, comma 1, lett. d), 5), del decreto-legge n. 89 del
2011, convertito, con modificazioni, nella legge n. 129 del 2011;
che il reato in questione non è stato depenalizzato per effetto dell’entrata in
vigore del d.lgs. n. 8 del 2016, che espressamente esclude dalla depenalizzazione
disposta dal relativo art. 1, comma 1, i reati previsti dal d.lgs. n. 286 del 1998 (art.
1, comma 4);
che nessuna abrogazione ovvero modificazione di tale norma incriminatrice è
contenuta nella più recente legge in materia di immigrazione (decreto-legge n. 13
del 2017, convertito, con modificazioni, nella legge n. 46 del 2017, recante
“Disposizioni urgenti per l’accelerazione dei procedimenti in materia di protezione
internazionale, nonché per il contrasto dell’immigrazione illegale”);
che la sentenza impugnata è dunque errata in diritto (il fatto contestato
all’imputato è oggi previsto come reato) e, per tale ragione, deve essere annullata
con rinvio allo stesso Giudice di pace di Bari (in persona fisica diversa da quella che
ha emesso la sentenza in questa sede annullata: in questo senso, cfr., da ultimo,
Cass. Sez. 5, n. 2669 del 6 novembre 2015, dep. 2016, Raspini, Rv. 265711) per
nuovo giudizio.
P.Q.M.

ciò sul rilievo che «il reato di cui di cui all’art. 14, comma 5-ter – d.lgs. n. 286/98 e

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Giudice di pace di Bari,
in diversa persona fisica.

Così deciso in Roma il 27 aprile 2018.

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