Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1979 del 29/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1979 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GARRIBBA TITO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) TONTINI DOMENICO N. IL 17/08/1950
avverso la sentenza n. 675/2005 CORTE APPELLO di ANCONA, del
29/09/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;

Data Udienza: 29/11/2012

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1.

TONTINI Domenico ricorre contro la sentenza specificata in epi-

grafe, che confermava la condanna per il reato previsto dall’art. 368 cod.pen., e denuncia mancanza di motivazione sull’affermazione di colpevolezza, censurando come
erronea la valutazione della prova compiuta dai giudici del merito.

Si deve rammentare che la verifica che la Corte di cessazione è

abilitata a compiere sulla correttezza della motivazione di una sentenza non può essere confusa con una rinnovata valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a
quella fornita dal giudice di merito, e che l’illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, dev’essere evidente cioè di spessore tale da risaltare ictu °cui/.
Nel caso concreto, la valutazione compiuta dal giudice di merito appare
compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità e, pertanto,
si sottrae al sindacato di legittimità.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen. perché fondato su motivi non consentiti. Ne consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta
congrua, di euro mille alla cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille alta Cassa delle ammende.
Così deciso il 29 novembre 2012.

§2.

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