Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1979 del 24/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1979 Anno 2016
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: VERGA GIOVANNA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ATTRAENTE SALVATORE N. IL 06/08/1969
PARTE CIVILE: TRENITALIA S.P.A.
avverso la sentenza n. 6877/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
30/04/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA;

Data Udienza: 24/11/2015

OSSERVA

Il ricorso di ATTRAENTE SAlvatore è inammissibile.
Lamenta il ricorrente il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La sussistenza di
circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell’art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio
di fatto, e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni
preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e

uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati
nell’interesse dell’imputato (Cass. sez.VI 24 settembre 2008 n.42688, Caridi; sez.VI 4
dicembre 2003 n.7707, Anaclerio).
Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario
che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti
dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli
ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da
tale valutazione (Cass. sez.VI 16 giugno 2010 n.34364, Giovane, Sez. 6, Sentenza n.
34364 del 16/06/2010 Ud. (dep. 23/09/2010) Rv. 248244)
Nella fattispecie la Corte territoriale ha motivato il diniego delle attenuanti generiche
con riferimento ai plurimi precedenti penali, che hanno determinato il riconoscimento
della contestata recidiva, e con la reiterazione della condotta.
A mente dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità – determinata da profili
di colpa emergenti dal ricorso (v. Corte Cost. sent. 186/2000) – consegue l’onere delle
spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa
delle ammende, fissata in via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di
1.000,00 (mille) euro.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di
1.000,00 euro.
Così deliberato in Roma il 24.11.2015
Il Consigliere estensore
Giovanna VERGA

Il Presi en e
Antonio R ST PINO

non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di

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