Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19788 del 18/04/2018
Penale Sent. Sez. 1 Num. 19788 Anno 2018
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: CAIRO ANTONIO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI ANCONA
nel procedimento a carico di:
CURANA TAULAND nato il 26/08/1993 a BURREL( TUNISIA)
avverso la sentenza del 20/06/2017 del GIUDICE DI PACE di ASCOLI PICENO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ELISABETTA
CENICCOLA
che ha concluso per
Il PG conclude per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata al Giudice
di Pace di Ascoli Piceno per nuovo esame.
Udito il difensore
L’Avv. Alba Ronca insiste per la conferma della sentenza impugnata dal PG.
Data Udienza: 18/04/2018
286 del 1998, art. 14, comma 5-ter, introdotta con l’intervento normativo da ultimo richiamato
(d.l. 89/2011), che risulta unica disposizione regolatrice del caso concreto.
Va, pertanto, accolto il ricorso del Procuratore Generale della Repubblica e la sentenza
impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di Pace di Ascoli
Piceno diversa persona fisica.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Giudice di pace di Ascoli Piceno in
diversa persona fisica.
Così deciso in Roma il 18 aprile 2018
Il Consigliere est.
Il Presidente
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il Giudice di Pace di Ascoli Piceno, con sentenza in data 20/6/2017, assolveva Curana
Tauland dal reato di cui all’art. 14 comma 5-ter d. Igs. 286/1998 perché si tratteneva
illegalmente sul territorio dello Stato oltre il termine previsto nell’ordine del Questore di Ascoli
Piceno, ordine emesso il 24/2/2017. La condotta era stata accertata il 2/4/2017 in San
Benedetto del Tronto il 2/4/2017. Annotava il giudice a quo che il fatto non era previsto dalla
legge come reato, ritenendo in sostanza non applicabile la fattispecie in ragione della direttiva
2008/115 CE e della decisione della Corte di giustizia europea in data 24/4/2011.
2. Ricorre per cassazione il Procuratore generale presso la Corte d’appello di Ancona e deduce
la violazione di legge in relazione all’art. 14 comma 5-ter d. Igs 286/1998. Lamenta che il d.l.
89/2011 conv. in I. 129/2011, in definitiva, aveva novato l’incriminazione, rendendola
conforme alla direttiva cd. rimpatri, sopra richiamata.
3. Il ricorso è fondato. La decisione impugnata incorre in un equivoco evidente, giungendo
all’affermazione che il fatto non sia previsto dalla legge come reato, travisando la struttura del
ragionamento giuridico e non individuando correttamente la norma regolatrice della fattispecie.
Effettivamente il 24/12/2010 è scaduto il termine per l’attuazione della direttiva comunitaria
2008/115 (intitolata “Norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di
cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”). Ciò ne ha determinato l’applicazione
immediata, con conseguente disapplicazione della norma interna, ratione temporis vigente, in
contrasto con l’atto-fonte comunitario (sentenza CEG 15.7.1964 (causa 4/64 Costa/Enel, da
cui discende la primazia e l’applicazione del diritto comunitario con disapplicazione delle
disposizioni eventualmente contrastanti della legge interna; in senso analogo già: Corte
Cost. 170/84 e 389/89, in caso di norme self executing (con c.d. effetto verticale della
direttiva). Il confronto, tuttavia, tra la disciplina italiana previgente al 24 dicembre 2010 e
quella derivante dalla direttiva in esame (e, dunque, il richiamo delle incriminazioni di cui agli
artt. 14 comma 5-ter e quater d. I.vo 286/1998) non è conferente nel caso in esame.
Il fatto oggetto di processo non risulta commesso, neppure in parte, nel vigore di quel quadro
e si è consumato nel regime della normativa attualmente in vigore. Il D.L. 23 giugno 2011, n.
89, convertito con modificazioni in L. 2 agosto 2011, n. 129 ha, infatti, riscritto la fattispecie
delineandone una struttura ben diversa (se ne è, infatti escluso il rapporto di continuità). Non
sono pertinenti, allora, i richiami del giudice a quo a condotte poste in essere anteriormente al
24/12/2010, trovando applicazione, nella specie, la sola e nuova formulazione del D.Lgs. n.