Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19787 del 18/04/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 19787 Anno 2018
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: CAIRO ANTONIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI ANCONA
nel procedimento a carico di:
IMOSE TONY nato il 20/04/1978 a BENIN CITY( NIGERIA)

avverso la sentenza del 20/06/2017 del GIUDICE DI PACE di ASCOLI PICENO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ELISABETTA
CENICCOLA
che ha concluso per

Il PG conclude per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata al Giudice
di Pace di Ascoli Piceno per nuovo esame.
Udito il difensore

Data Udienza: 18/04/2018

Il Giudice di pace di Ascoli Piceno con sentenza in data 20/6/2017 assolveva Imose Tony dal
reato di cui all’art. 14 comma 5-ter d. Igs 286/1998, perché si tratteneva illegalmente in
territorio dello Stato, oltre il termine previsto nell’ordine del Questore di Ascoli Piceno emesso
in data 4/6/2016 e lo faceva in violazione delle disposizioni del testo unico anzidetto. Il fatto
era accertato in Ascoli Piceno il 3/4/23017. Osservava che la condotta non fosse prevista dalla
legge come reato, ritenendo non applicabile la fattispecie in ragione della direttiva 2008/115
CE e della decisione delle Corte di Giustizia europea in data 24/4/2011.
2. Ricorre per cassazione il Procuratore generale presso la Corte d’appello di Ancona e deduce
la violazione di legge in relazione all’art. 14 comma 5-ter d. Igs 286/1998. Lamenta che il d.l.
89/2011 conv. in I. 129/2011, in definitiva, aveva novato l’incriminazione, rendendola
conforme alla direttiva cd. rimpatri, sopra richiamata.
3. Il ricorso è fondato. La decisione impugnata incorre in un equivoco evidente, giungendo
all’affermazione che il fatto non sia previsto dalla legge come reato. Travisa, tuttavia, la
struttura del ragionamento giuridico e non individua correttamente la norma regolatrice della
fattispecie. Effettivamente il 24/12/2010 è scaduto il termine per l’attuazione della direttiva
comunitaria 2008/115 (intitolata “Norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al
rimpatrio dì cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”). Ciò ne ha determinato
l’applicazione immediata, con conseguente disapplicazione della norma interna,
ratione
temporis vigente, in contrasto con l’atto-fonte comunitario (sentenza CEG 15.7.1964 (causa
4/64 Costa/Enel, da cui discende la primazia e l’applicazione del diritto comunitario con
disapplicazione delle disposizioni eventualmente contrastanti della legge interna; in senso
analogo già: Corte Cost. 170/84 e 389/89, in caso di norme self executing (con c.d. effetto
verticale della direttiva). Il confronto, tuttavia, tra la disciplina italiana previgente al 24
dicembre 2010 e quella derivante dalla direttiva in esame (e dunque il richiamo delle
incriminazioni di cui agli artt. 14 comma 5-ter e quater d. I.vo 286/1998) non è pertinente nel
caso in esame.
Il fatto oggetto di processo non risulta commesso, neppure in parte, nel vigore di quel quadro
ed è successivo all’entrata in vigore della normativa attualmente in vigore. Il D.L. 23 giugno
2011, n. 89, convertito con modificazioni in L. 2 agosto 2011, n. 129 ha, infatti, riscritto la
fattispecie delineandone una struttura ben diversa (se ne è, infatti, escluso il rapporto di
continuità); Non sono pertinenti, allora, i richiami del giudice a quo a condotte poste in essere
anteriormente al 24/12/2010, trovando applicazione, nella specie, la sola e nuova formulazione
del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5-ter, introdotta con l’intervento normativo da
ultimo richiamato (d.l. 89/2011), che risulta l’unica disposizione da applicare nel caso concreto.
Va, pertanto, accolto il ricorso del Procuratore Generale della Repubblica e la sentenza
impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di Pace di Ascoli
Piceno, diversa persona fisica.

P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Giudice di pace di Ascoli Piceno in
diversa persona fisica.
Così deciso in Roma il 18 aprile 2018
Il Consigliere est.
Arf&nio Cairo ,

Il Presidente
Maria Stefania Di Tassi

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

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