Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19787 del 08/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19787 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: FOTI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RESTA SALVATORE N. IL 03/07/1986
avverso la sentenza n. 5030/2013 TRIBUNALE di TARANTO, del
12/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO FOTI;

Data Udienza: 08/01/2014

Ritenuto in fatto.

Considerato in diritto.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, non solo perché tende a rimettere in
discussione i termini dell’accordo finalizzato all’applicazione della pena oggetto del
patteggiamento (ciò che, come ripetutamente ha affermato questa Corte, non è consentito a
nessuna delle parti, salvo i casi di palese violazione di legge), ma anche perché non tiene in
alcun conto del fatto che al giudice del merito, nell’ipotesi di pena concordata tra le parti, non
spettano particolari obblighi motivazionali o di approfondimento dei fatti contestati,
sostanzialmente ammessi dall’imputato che ha chiesto di patteggiare la pena, bensì solo di
accertare, oltre che la corretta qualificazione dei fatti e la congruità della pena concordata,
l’eventuale presenza di cause di non punibilità che impongano l’immediata relativa
declaratoria, ex art. 129 c.p.p.
Compito al quale ha regolarmente atteso quel giudice, che ha puntualmente preso e dato
atto, seppure in termini sintetici, che, alla stregua degli atti processuali, non emergevano
elementi che potessero autorizzare una sentenza di proscioglimento. Elementi, peraltro,
neanche individuati dallo stesso ricorrente, che si limita a proporre generiche censure.
Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della cassa delle
ammende, di una somma che si ritiene equo determinare in euro 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inanunissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.500,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, l’ 8 gennaio 2014.

Con sentenza del 12 febbraio 2013, il giudice monocratico del Tribunale di Taranto,
sull’accordo delle parti, ex art. 444 cod. proc. pen., ha applicato a Resta Salvatore – imputato
del delitto di cui agli artt. 110 cod. pen., 73 del d.p.r. n. 309/90, -riconosciute le circostanze
attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alle aggravanti contestate, con la
diminuente del rito, la pena di quattro anni di reclusione e 24.000,00 euro di multa.
Avverso tale sentenza, propone ricorso per cassazione l’imputato, che deduce i vizi di
violazione di legge e di motivazione della sentenza impugnata in punto di verifica della
sussistenza delle condizioni legittimanti il proscioglimento, ex art. 129 cod. proc. pen.

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