Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19786 del 08/01/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 19786 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GARZA DELGADILLO DIANA MONTSERRAT N. IL 19/05/1989
MINAKATA PAZ KEYLA BETSABE N. IL 22/06/1984
avverso la sentenza n. 2678/2012 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di VERONA, del 05/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO
BLAIOTTA;

Data Udienza: 08/01/2014

157 Garza Delgadillo Diana +1
MOTIVI DELLA DECISIONE

I gravami sono manifestamente infondati. Questa Corte ha ripetutamente affermato il principio
che l’obbligo della motivazione della sentenza non può non essere conformato alla particolare natura
giuridica della sentenza di patteggiamento: lo sviluppo delle linee argomentative è necessariamente
correlato all’esistenza dell’atto negoziale con cui l’imputato dispensa l’accusa dall’onere di provare i fatti
dedotti nell’imputazione. Ciò implica, tra l’altro, che il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle
ipotesi di cui al richiamato art. 129 c.p.p. deve essere accompagnato da una specifica motivazione solo
nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile
applicazione di cause di non punibilità, dovendo invece ritenersi sufficiente, in caso contrario, una
motivazione consistente nella enunciazione, anche implicita, che è stata compiuta la verifica richiesta
dalla legge e che non ricorrono le condizioni per la pronunzia di proscioglimento ex art. 129 (Sez. un 27
marzo 1992, Di Benedetto; Sez. Un. 27 dicembre 1995, Serafino). Tale orientamento è stato
concordemente accolto dalla giurisprudenza successiva. Anche per ciò che riguarda gli altri tratti
significativi della decisione, che riguardano precipuamente la qualificazione giuridica del fatto,la
continuazione, l’esistenza e la comparazione delle circostanze, la congruità della pena e la sua
sospensione, la costante giurisprudenza di questa Corte, nel solco delle enunciazioni delle Sezioni unite,
ha affermato che la motivazione può ben essere sintetica ed a struttura enunciativa, purché risulti che il
giudice abbia compiuto le pertinenti valutazioni. Né l’imputato può avere interesse a lamentare una
siffatta motivazione censurandola come insufficiente e sollecitandone una più analitica, dal momento che
la statuizione del giudice coincide esattamente con la volontà pattizia del giudicabile.
D’altra parte, attesa la natura pattizia del rito, chi chiede la pena pattuita rinuncia ad avvalersi
della facoltà di contestare l’accusa. Ne consegue, come questa Corte ha più volte avuto modo di
affermare, che l’imputato non può prospettare con il ricorso per cassazione censure che coinvolgono il
patto dal medesimo accettato.
Nel caso di specie il giudice dà conto che, alla luce degli atti, la pena è correttamente determinata
e che non vi sono le condizioni per una diversa e più favorevole pronunzia.
Quanto poi alla confisca dei telefoni, il giudice argomenta correttamente che si tratta di strumenti
utilizzati per la commissione dei reati, circostanza neppure del tutto contestata dalla ricorrente.
I ricorsi sonoquindi inammissibili. Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna
delle ricorrenttal pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle
ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1.500 ciascuno a titolo di sanzione
pecuniaria.

PQM
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al
pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 1.500 ciascuno.
Roma 8 gennaio 2014

Le imputate in epigrafe ricorrono per cassazione avverso la sentenza recante applicazione della
pena ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. in ordine al reato di cui all’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA