Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19785 del 08/01/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19785 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RUSPAGGIARI SANDRO N. IL 18/12/1973
avverso la sentenza n. 1085/2012 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
18/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO
BLAIOTTA;
Data Udienza: 08/01/2014
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Ruspaggiari Sandro
Motivi della decisione
Per ciò che attiene alla mancata sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità, occorre
considerare che la Legge n. 120 del 2010, con l’introduzione del comma 9 bis dell’art. 186 C.d.S., ha
previsto, per il reato in esame, salvo che ricorra l’aggravante dell’incidente stradale, la possibilità di
sostituzione della pena con la sanzione del lavoro di pubblica utilità. La stessa legge ha pure novellato il
trattamento sanzionatorio.
Come questa Corte ha già avuto modo di ritenere in numerose occasioni ( Ad es. Sez,. IV,
7/7/2011, Rv. 250908) proprio con riguardo all’istituto del lavoro di pubblica utilità, l’innovazione
normativa impone, ai fini dell’applicazione dell’art. 2 cod. pen., l’individuazione della disciplina normativa
nel suo complesso più favorevole in ragione degli effetti che ne possono derivare per il reo nel caso
concreto. E tale valutazione va compiuta anche ex officio, indipendentemente dalle deduzioni difensive;
essendo in questione il fondamentale principio penalistico della lex mitior.
Come pure si è condivisibilmente ritenuto, una volta individuata la disposizione complessivamente
più favorevole con riguardo al trattamento sanzionatorio ed al regime della sostituzione della pena, il
giudice deve applicare questa nella sua integralità; e non può combinare un frammento di una legge ed
un frammento dell’altra secondo il criterio del favor rei, perché in tal modo verrebbe ad applicare una
terza fattispecie di carattere intertemporale non prevista dal legislatore, violando così il principio di
legalità (Sul tema, tra le tante, Sezione 4^, 20 settembre 2004, Nuciforo). La sentenza impugnata si
conforma a tali principi, escludendo la possibilità di applicare frammenti delle diverse discipline
intertemporali.
Pure del tutto immune le censure in ordine alle modalità di accertamento dell’alterazione alcolica alla
stregua di alcoltest eseguito con modalità che non si scorge come possano essere ragionevolmente
inaffidabili.
L’inammissibilità non è esclusa da precedente sentenza di legittimità che ha rigettato ricorso analogo,
visto che all’epoca del ricorso si era già formata copiosa giurisprudenza nei sensi sopra indicati.
Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero,
della somma di euro 1.000 a titolo di sanzione pecuniaria.
P Q M
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al
pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 1.000.
Roma 8 gennaio 2014
Il ricorso proposto dall’imputato in epigrafe avverso sentenza recante l’affermazione di
responsabilità in ordine al reato di cui all’art. 186 del Codice della strada è manifestamente infondato e
quindi inammissibile.