Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19784 del 08/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19784 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FALLA AZIZ N. IL 01/01/1985
avverso l’ordinanza n. 2350/2012 CORTE APPELLO di TORINO, del
13/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 08/01/2014

Osserva
Ricorre per cassazione Falla Aziz avverso la sentenza emessa in data 13.7.2012 dalla Corte di
Appello di Torino che, in parziale riforma di quella in data 9.3.2012 del Giudice monocratico
del Tribunale di Torino, rideterminava la pena per il reato di cui all’art. 73 co. 1 e 1 bis dPR
309/1990 in anni 2 e mesi 8 di reclusione ed C 12.000,00 di multa.
Deduce il vizio motivazionale in relazione alla mancata concessione della circostanza
attenuante di cui all’art. 73, 5 0 comma, PR 309/19900.
Il ricorso è inammissibile essendo il motivo addotto manifestamente infondato.

ha fatto riferimento sia alla diversità della tipologia di stupefacenti trattati (cocaina ed eroina)
sia la sistematicità ed abitualità dell’attività di spaccio.
Al riguardo, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione della normativa di settore,
come costantemente interpretata dalla Corte di legittimità, secondo la quale in tema di
sostanze stupefacenti, ai fini della concedibilità o del diniego della circostanza attenuante del
fatto di lieve entità, il giudice è tenuto a complessivamente valutare tutti gli elementi
indicati dalla norma, sia quelli concernenti l’azione (mezzi, modalità e circostanze della
stessa), sia quelli che attengono all’oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle
sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa): dovendo, conseguentemente,
escludere la concedibilità dell’attenuante quando anche uno solo di questi elementi porti ad
escludere che la lesione del bene giuridico protetto sia di “lieve entità” (di recente, Cass. Pen.
Sez. IV, n. 43399 del 12.11.2010 Rv. 248947).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene
equo liquidare in C 1.000,00, in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza
di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, addì 8.1.2014

Il diniego dell’impetrata attenuante è supportato da congrua e corretta motivazione, laddove

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