Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19783 del 08/01/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19783 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MANUELE ANDREA GIANLUCA N. IL 02/05/1980
avverso la sentenza n. 6900/2011 CORTE APPELLO di TORINO, del
09/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO
BLAIOTTA;
Data Udienza: 08/01/2014
143 Manuele Andrea
Motivi della decisione
Il ricorso proposto dall’imputato in epigrafe avverso sentenza recante l’affermazione di
responsabilità in ordine al reato di cui all’art. 186 del Codice della strada è manifestamente infondato e
quindi inammissibile.
basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici: non possono
essere concesse le attenuanti generiche in assenza di elementi positivi da valutare e considerate le
precedenti condanne.
Si tratta di tipico apprezzamento in fatto, conforme ai principi e non sindacabile nella presente
sede di legittimità.
Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero,
della somma di euro 1.000 a titolo di sanzione pecuniaria.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al
pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 1.000.
Roma 8 gennaio 2014
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
(Rocco Marco Blaiotta)
Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione,