Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19782 del 18/04/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 19782 Anno 2018
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: TARDIO ANGELA

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia

nel procedimento a carico di
Li Qing Li, nato in Cina il 26/08/1973

avverso la sentenza del 17/07/2017 del Giudice di pace di Treviglio

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Angela Tardio;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paola
Filippi, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza
impugnata, con esclusione delle attenuanti generiche e con rideterminazione
della pena in euro settemilacinquecento di ammenda.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 17 luglio 2017 il Giudice di pace di Treviglio ha
dichiarato Li Qing Li responsabile del reato di cui all’art. 10-bis d.lgs. n. 286 del

Data Udienza: 18/04/2018

1998, perché, quale cittadino straniero non appartenente alla Unione europea,
aveva fatto ingresso o comunque si era trattenuto nel territorio dello Stato
italiano in violazione delle disposizioni relative all’ingresso e alla permanenza
degli stranieri, e lo ha condannato, previa concessione delle attenuanti
generiche, alla pena di euro cinquemila di ammenda.
Il Giudice di pace, a ragione della decisione, rilevava che l’imputato, fermato
a Verdello il 12 maggio 2017, era sprovvisto di ogni documento ed era
consapevole della situazione di illegalità in cui si era venuto a trovare, riteneva

concedibilità allo stesso, privo di precedenti penali, delle attenuanti generiche.
2. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia ha proposto
ricorso per cassazione, denunciando la incorsa violazione di legge, ai sensi
dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., per errata applicazione dell’art.
62-bis cod. pen., in quanto il riconoscimento delle attenuanti generiche era
avvenuto solo in ragione della incensuratezza dell’imputato, in contrasto con la
già vigente novella dell’ultimo comma della indicata norma introdotta dalla legge
n. 125 del 2008.
3. Il ricorso è fondato, ricorrendo la dedotta violazione di legge.
3.1. A norma del terzo comma dell’art. 62-bis cod. pen., aggiunto dall’art. 1,
comma 1, lett. f-bis d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, «in ogni caso, l’assenza di precedenti
condanne per altri reati a carico del condannato non può essere, per ciò solo,
posta a fondamento della concessione delle circostanze di cui al primo comma»,
che, in formula invariata, attiene in via generale, alla concedibilità delle
attenuanti generiche.
3.2. Questa Corte ha più volte affermato, nella coerente lettura della
disciplina normativa novellata, che dette circostanze non possono essere
riconosciute, per i reati commessi dopo la sua entrata in vigore, solo per la
incensuratezza dell’imputato, dovendosi considerare anche gli altri indici
desumibili dall’art. 133 cod. pen. (tra le altre, Sez. 5, n. 13072 del 28/02/2014,
Scotto Di Clemente, Rv. 260576; Sez. 5, n. 4033 del 14/12/2013, dep. 2014,
Morichelli, Rv. 258747; Sez. 1, n. 8635 del 17/02/2009, Nwaihm, Rv. 242848), e
rimarcando che, con il divieto del solo riferimento allo stato d’incensuratezza evidentemente ritenuto elemento in sé prevalentemente formale- quale unico
argomento motivazionale valorizzabile in tal senso, il legislatore «ha inteso
restringere la discrezionalità del giudice, nella individuazione dei concreti
elementi giustificativi di quello strumento di flessibilità sanzionatoria costituito
dalle attenuanti atipiche» (Sez. 1, n. 23014 del 19/05/2009, Nwankwo, in
motivazione) e restituire effettività alla sanzione penale, riservando l’uso di

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sussistenti tutti gli elementi costitutivi del reato ascritto e rappresentava la

benefici a «situazioni specifiche, più ristrette di quelle che precedentemente li
autorizzavano» (Sez. 1, n. 8635 del 17/02/2009, citata, in motivazione).
4. La sentenza impugnata, che ha violato la indicata disposizione, laddove
ha ritenuto opportuno concedere all’imputato le attenuanti generiche soltanto in
considerazione dell’assenza di suoi precedenti penali, deve essere pertanto
annullata.
L’annullamento va disposto con rinvio per nuovo giudizio, ai sensi dell’art.
623 cod. proc. pen., al Giudice di pace di Treviglio in diversa persona fisica,

Procuratore generale in udienza, alla determinazione della pena, non essendo
stata determinata in sentenza la pena base, né emergendo dalla stessa il criterio
seguito per la sua riduzione, e implicando l’apprezzamento della concedibilità
delle attenuanti generiche, superato il vizio denunciato, un giudizio di merito non
consentito in questa sede.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Giudice di pace
di Treviglio, in diversa persona fisica.
Così deciso il 18/04/2018

poiché non è possibile procedere in questa sede, come richiesto dal Sostituto

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