Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19782 del 08/01/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19782 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ZAMA MARINO N. IL 24/08/1981
avverso la sentenza n. 8061/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 02/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO
BLAIOTTA;
Data Udienza: 08/01/2014
141 Zama Marino
Il ricorso proposto dall’imputato in epigrafe avverso sentenza recante l’affermazione di
responsabilità in ordine al reato di cui all’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 è manifestamente infondato
e quindi inammissibile.
Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione,
basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici: la pena è
rilievo in relazione soprattutto alla ragguardevole entità della droga. La rilevanza della recidiva è stata
ritenuta in considerazione del persistente e mai interrotto legame con l’ambiente malavitoso dedito al
traffico di droga.
Si tratta di tipico apprezzamento in fatto, conforme ai principi e non sindacabile nella presente
sede di legittimità.
Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero,
della somma di euro 1.000 a titolo di sanzione pecuniaria.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al
pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 1.000.
Roma 8 gennaio 2014
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
(Rocco Marco Blaiotta)
stata infatti ridotta proprio in accoglimento delle deduzioni difensive pur in presenza di fatto di notevole