Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19781 del 28/03/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 19781 Anno 2018
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IORIO LUIGI nato il 08/07/1952 a AVERSA

avverso la sentenza del 13/04/2016 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIOVANNI DI
LEO
che ha concluso per
Il PG conclude per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per
prescrizione in relazione alla carta precettiva e per l’annullamento senza rinvio
della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste in relazione all’obbligo di
rispettare le leggi.
Udito il difensore

Data Udienza: 28/03/2018

1. Con sentenza del 13 aprile 2016 la Corte di appello di Napoli, in
riforma di quella pronunciata dal Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere il 4 febbraio 2010 a carico di brio Luigi, imputato del reato
di cui all’art. 9 co. 2 1. 1423/1956, per aver violato, quale
sorvegliato speciale di P.S. con obbligo di soggiorno, sia la
prescrizione di portare con sé la carta precettiva, sia quella di vivere
onestamente, contravvenendo a norme del C.d.S., in San Cipriano
di Aversa, il 13 maggio 2008, riduceva la condanna inflitta in prime
cure ad anni uno e mesi otto di reclusione.
2. Avverso la pronuncia della corte distrettuale ricorre per
cassazione l’imputato, assistito dal difensore di fiducia,
denunciandone la illegittimità perché non sussistente il delitto
contestato in costanza di prescrizioni di natura amministrativa;
perché comunque applicabile il primo comma della norma
incriminatrice giacchè violata una prescrizione generale dettata
dall’art. 5 e non già una prescrizione specifica; perché, comunque,
immotivatamente negata la concessione delle attenuanti generiche.
3. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio
ancorchè per ragioni diverse da quelle sviluppate dalla difesa
ricorrente.
3.1 Ed invero hanno di recente stabilito Sez. U, Sentenza n. 40076
del 27/04/2017, Rv. 270496, che l’inosservanza delle prescrizioni
generiche di ” vivere onestamente” e di “rispettare le leggi”, da
parte del soggetto sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo
o divieto di soggiorno, non configura il reato previsto dall’art. 75,
comma secondo, D.Lgs. n. 159 del 2011, il cui contenuto precettivo
è integrato esclusivamente dalle prescrizioni c.d. specifiche; la
predetta inosservanza può, tuttavia, rilevare ai fini dell’eventuale
aggravamento della misura di prevenzione.
Di qui l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in
riferimento alla condanna per la evocata condotta perché il fatto non
sussiste.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

La condotta in esame va pertanto qualificata ai sensi dell’art. 650
c.p. e dichiarato estinto il reato per prescrizione, tenuto conto della
data di consumazione del reato, il 13 maggio 2008, dei tempi
indicati dagli artt. 157, co. 1, e 161, co. 2, c.p. e della circostanza
che, sulla maturazione dei termini prescrizionali ivi indicati, non ha
rilievo la contestata recidiva, istituto estraneo ai reati
contravvenzionali (art. 99 c.p.).
P. T. M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata in relazione alla
contestazione relativa alla carta di permanenza perché, qualificato il
fatto ai sensi dell’art. 650 c.p., ed esclusa la recidiva, il reato è
estinto per prescrizione, e in relazione alla violazione dell’obbligo
di rispettare le leggi, perché il fatto non sussiste.
Roma, addì 28 marzo 2018-

3.2 Quanto, invece, alla violazione della prescrizione di non avere
portato con sé la carta di permanenza, rammenta il Collegio
l’ulteriore pronuncia delle SS.UU. della Corte, n. 32923 del
29/05/2014, Rv. 260019, secondo la quale, in tema di misure di
prevenzione, la condotta del soggetto, sottoposto alla misura di
prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno,
che ometta di portare con sé e di esibire, agli agenti che ne facciano
richiesta, la carta di permanenza di cui all’art. 5, ultimo comma,
della legge n. 1423 del 1956 (attualmente art. 8 D.Lgs. n. 159 del
2011), integra la contravvenzione prevista dall’art. 650 cod. pen. – e
non il delitto di cui all’art. 9, comma secondo, della legge n. 1423
del 1956 (attualmente art. 75, comma secondo, D.Lgs. n. 159 del
2011 – perché costituisce inosservanza di un provvedimento della
competente autorità per ragioni di sicurezza e di ordine pubblico,
preordinato soltanto a rendere più agevole l’operato delle forze di
polizia.

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