Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19781 del 08/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19781 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BENOU KAISS MOHAMED N. IL 22/06/1988
avverso la sentenza n. 7489/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 06/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 08/01/2014

Osserva
Ricorre per cassazione Benou Kaiss Mohamed avverso la sentenza emessa in data 6.12.2012
dalla Corte di Appello di Bologna che, in parziale riforma di quella in data 4.4.2012 del G.u.p.
del Tribunale di Forlì, assolveva il predetto da un reato e rideterminava la pena per il residuo
reato di cui agli artt. 81 c.p. e 73 dPR 309/1990 in anni 4 e mesi 2 di reclusione ed C
19.200,00 di multa.
Deduce il vizio motivazionale in relazione alla congruità della pena inflitta.
Il ricorso è inammissibile essendo il motivo addotto manifestamente infondato.

in ordine al giudizio di comparazione e per quanto riguarda la dosimetria della pena ed i limiti
del sindacato di legittimità su detti punti, la giurisprudenza di questa Corte non solo ammette
la c.d. motivazione implicita (Cass. pen. Sez. VI 22.9.2003 n. 36382 n. 227142) o con
formule sintetiche (tipo “si ritiene congrua” v. Cass. pen. Sez. VI 4.8.1998 n. 9120 rv.
211583), ma afferma anche che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra
circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all’art. 133 c.p.,
sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento
illogico (Cass. pen. Sez. III 16.6. 2004 n. 26908 rv. 229298); e certamente, nel caso di
specie, non può sostenersi che la quantificazione della pena (attestata sul minimo edittale ed
insuscettibile di ulteriore attenuazione) sia frutto di arbitrio attesa la congrua motivazione
addotta dal Giudice a quo sul punto.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene
equo liquidare in C 1.000,00, in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza
di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Co ‘deciso in Roma, addì 8.1.2014

In tema di valutazione dei vari elementi per la concessione delle attenuanti generiche, ovvero

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