Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19780 del 28/03/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 19780 Anno 2018
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI NAPOLI
nel procedimento a carico di:
CIRILLO DOMENICO nato il 26/09/1968 a BOSCOTRECASE

avverso la sentenza del 16/06/2016 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIOVANNI DI
LEO
che ha concluso per
Il PG conclude per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata in
relazione al reato di cui all’art. 337 c.p. e per la rideterminazione della pena.
Udito il difensore

Data Udienza: 28/03/2018

1. La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 16 giugno 2016,
in riforma di quella resa dal Tribunale di Torre Annunziata, all’esito
di giudizio abbreviato, il 3 novembre 2014, assolveva Cirillo
Domenico dal reato di resistenza a pubblico ufficiale, art. 337 c.p., e
ne confermava la condanna per il reato di cui all’art. 75 co. 2 d. lgs.
159/2011, reati entrambi commessi, secondo quanto contestato, in
Boscoreale, il giorno 11 ottobre 2014.
A sostegno della decisione la corte distrettuale valorizzava gli atti di
indagine raccolti dalla polizia giudiziaria, in particolare quelli
formulati in seguito al controllo dell’imputato, sottoposto a misura
di prevenzione personale con obbligo di soggiorno.
2. Avverso la sentenza di secondo grado ricorre per cassazione il
Procuratore Generale della ,Repubblica presso la Corte di appello
Napoli, contestandone la legittimità in forza di tre motivi di
impugnazione.
2.1 Col primo di essi denuncia il procuratore ricorrente
inosservanza degli artt. 566 co. 8, 452 co. 2 e 442 co. 1-bis c.p.p., in
particolare osservando che il giudice di appello avrebbe giudicato
sulla base di una “smunta relazione” ex art. 558 co. 3 c.p.p. del
maresciallo a tanto incaricato e dell’interrogatorio dell’imputato,
del tutto ignorando, ancorchè svoltosi il giudizio nelle forme del
giudizio abbreviato, il verbale di arresto del giorno 11 ottobre 2014,
pienamente utilizzabile attese le forme assunte dal processo e
compiutamente descrittivo dei fatti di causa.
2.2 Col secondo motivo di impugnazione denuncia ancora il
procuratore ricorrente inosservanza dell’art. 192 co. 1 c.p.p. e vizio
della motivazione sul punto, là dove valorizzate, ai fini assolutori,
le dichiarazioni dell’imputato ed ignorate, in assenza di
motivazione, quelle accusatorie, e del tutto diverse, del personale di
P.G. impegnato nell’accertamento dei reati contestati all’imputato.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

2.3 Col terzo ed ultimo motivo di impugnazione denuncia, infine, il
procuratore ricorrente violazione dell’art. 337 c.p., là dove ritenuti
atti di resistenza passiva ovvero mere condotte non collaborative e
non già condotta rilevante ai fini dell’applicazione della norma
incriminatrice quella di sbattere la porta in faccia al m.11o
procedente, porta tenuta aperta soltanto a fatica e con l’uso di forza
contraria a quella esercitata dal prevenuto ovvero quella espressa
dalle parole “ora posso anche picchiarti” e “quando sono ubriaco mi
dovete lasciare perché divento nervoso”, proferite alla presenza di
tutti i carabinieri intenzionati ad accompagnare in caserma
l’imputato. Evidenziava altresì il procuratore ricorrente che le frasi
dette venivano articolate minacciando nel contempo atti di
autolesionismo per impedire l’accompagnamento in caserma,
condotta quest’ultima ritenuta idonea a realizzare atteggiamenti di
resistenza a pubblico ufficiale se finalizzate a contrastare un atto di
ufficio.
3. Il Procuratore generale in sede concludeva per l’accoglimento
della impugnazione.
4. Il ricorso è fondato.
L’insegnamento di legittimità, consolidato ed immune di contrasti
interpretativi, (si vedano: Sez. 6, Sentenza n. 10878 del 18/11/2009,
Rv. 246675; N. 9396 del 1994; N. 95 del 1998, Rv. 211122; N.
4929 del 2004, Rv. 229511) è nel senso che il delitto di resistenza a
pubblico ufficiale può essere integrato anche da una condotta
autolesionistica dell’agente, quando la stessa sia finalizzata ad
impedire o contrastare il compimento di un atto dell’ufficio ad opera
del pubblico ufficiale. (Fattispecie nella quale l’imputato, collocato
in una comunità minorile, cospargeva di benzina sé stesso e gli
arredi della stanza del direttore, minacciando di darsi fuoco per
indurre il pubblico ufficiale ad autorizzare il suo spostamento
presso altro istituto).

2

Il quadro probatorio pertanto acquisito al processo evidenzia la
ricorrenza nella fattispecie concreta dei profili oggettivi e soggettivi
richiesti dalla norma incriminatrice, erroneamente riferiti dal
giudice territoriale a mere espressioni di resistenza passiva.
5. La sentenza impugnata va pertanto annullata con rinvio ad altra
sezione della Corte di appello di Napoli affinché provveda a nuovo
giudizio sui fatti di causa, alla luce del principio di diritto innanzi
affermato, ed a nuova regolamentazione del trattamento
sanzionatorio. I primi due motivi di impugnazione devono ritenersi
assorbiti dall’accoglimento del terzo motivo.
P.T.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di resistenza e
rinvia per nuovo giudizio sul capo e sul trattamento sanzionatorio
per tale reato ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Visto
l’art. 624 c.p.p., dichiara irrevocabile la sentenza impugnata in
relazione all’affermazione di responsabilità e alla condanna di mesi
9 e giorni 3 di reclusione per il reato di cui all’art. 75, comma 2, d.
lgs. 159 del 2011.
Roma, addì 28 marzo 2018

Nel caso all’esame della corte risulta provato, sia perché in tali
sensi si esprime la motivazione del giudice distrettuale, sia perché
refertate a carico dell’imputato lesioni da taglio giudicate guaribile
in giorni quattro, che al fine di opporsi alle legittime iniziative del
personale dei CC. che, avendo accertato a suo carico la condotta
delittuosa i cui al capo 1) lo invitava a seguire i militi presso la
caserma, dapprima minacciava eppoi commetteva gli atti
autolesionistici precisati in rubrica.

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