Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19780 del 08/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19780 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: FOTI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
IMBERTI GIANCARLO N. IL 11/11/1964
avverso la sentenza n. 13737/2012 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di BERGAMO, del 16/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO FOTI;

Data Udienza: 08/01/2014

Ritenuto in fatto.

Considerato in diritto.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, non solo perché tende a rimettere in
discussione i termini dell’accordo finalizzato all’applicazione della pena oggetto del
patteggiamento (ciò che, come ripetutamente ha affermato questa Corte, non è consentito a
nessuna delle parti, salvo i casi di palese violazione di legge), ma anche perché non tiene
alcun conto del fatto che al giudice del merito, nell’ipotesi di pena concordata tra le parti,
non spettano particolari obblighi motivazionali o di approfondimento dei fatti contestati,
sostanzialmente ammessi dall’imputato che ha chiesto di patteggiare la pena, bensì solo di
accertare, oltre che la corretta qualificazione dei fatti e la congruità della pena concordata,
l’eventuale presenza di cause di non punibilità che impongano l’immediata relativa
declaratoria, ex art. 129 c.p.p.
Compito al quale ha regolarmente atteso quel giudice.
Invero, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, il giudicante, nell’applicare la pena
concordata, ha preso e dato atto del fatto che le emergenze processuali (verbali di arresto in
flagranza e di sequestro, confessione dell’imputato) evidenziavano l’assenza dei presupposti
per pervenire ad una sentenza di proscioglimento.
Il ricorrente, d’altra parte, lamenta il vizio di motivazione in maniera del tutto generica,
posto che non indica quali sono le circostanze, ignorate dal giudice, grazie alle quali avrebbe
potuto applicarsi la norma invocata.
Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della cassa delle
ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.500,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, l’ 8 gennaio 2014.

Con sentenza del 16 novembre 2012, il Gup del Tribunale di Bergamo, sull’accordo delle
parti, ex art. 444 cod. proc. pen., ha applicato a Imberti Giancarlo, imputato del reato di cui
agli artt. 110 cod. pen, 73 e 80 co. 2 del d.p.r. n. 309/90, riconosciuta l’attenuante di cui al
co. 7 dell’art. 73 con giudizio di prevalenza sulla contestata aggravante e con la diminuente
del rito, la pena di tre anni di reclusione e 10.000,00 euro di multa.
Avverso tale sentenza, propone ricorso per cassazione l’imputato, che deduce i vizi di
violazione di legge e di motivazione della sentenza impugnata, in punto di verifica della
sussistenza delle condizioni per pervenire ad una pronuncia di proscioglimento, ex art. 129
cod. proc. pen.

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