Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19779 del 14/03/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 19779 Anno 2018
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PRIOLO GIOVANNI nato il 02/06/1956 a GIOIA TAURO

avverso la sentenza del 19/12/2016 della CORTE ASSISE APPELLO di REGGIO
CALABRIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MASSIMO GALLI
che ha concluso per
Il P.G. conclude chiedendo l’annullamento con rinvio.
Udito il difensore
L’avvocato D’ASCOLA VINCENZO NICO chiede l’annullamento della sentenza
impugnata.
L’avvocato INFANTINO DOMENICO chiede l’accoglimento del ricorso.

Data Udienza: 14/03/2018

1. Le complesse ed articolate vicende delle quali si occupa il
processo all’esame della Corte, secondo l’ipotesi accusatoria sul
punto fatta propria dai giudici di entrambi i gradi di merito, si
ricollegano all’omicidio di Priolo Vincenzo, figlio di Giovanni,
commesso il giorno 8 luglio 2011 in Gioia Tauro, per il quale è
stato riconosciuto colpevole, e per questo condannato, Perri
Vincenzo, nipote di Brandimarte Michele. Tale delitto era stato il
tragico epilogo di una difficile vicenda familiare, segnata dalla
separazione coniugale tra Vincenzo Priolo e Damiana Brandimarte
a cagione dell’indole odiosamente violenta e particolarmente
vessatoria del
marito.
Nello specifico, telecamere
di
videosorveglianza avevano ripreso un gruppo di giovani, tutti poi
identificati, impegnati nell’attesa e poi nell’aggressione violenta del
Peni, sottoposto ad un vero pestaggio al quale la vittima aveva
reagito usando la pistola che aveva con sé, con la quale aveva
sparato all’indirizzo di Priolo Vincenzo uccidendolo e mettendo in
fuga i suoi sodali.
Premessi siffatti accadimenti, necessari per inquadrare storicamente
i fatti di causa, e venendo a quelli di interesse nel presente giudizio,
occorre prendere le mosse dalle ore 8,00 del 14 dicembre 2011,
quando le telecamere di videosorveglianza di un supermercato di
Gioia Tauro riprendevano due soggetti i quali, avvicinatisi all’auto
Mercedes di Brandimarte Giuseppe, esplodevano colpi di arma da
fuoco dal lato del passeggero ferendolo gravemente.
Il successivo 26 febbraio 2012, alle ore 7,30, in una piazzetta della
medesima località, altre telecamere di videosorveglianza
riprendevano una persona la quale, scesa fulmineamente da una
Fiata Panda poi risultata rubata, esplodeva più colpi di pistola
all’indirizzo di Priolo Giuseppe, colto mentre stava entrando in una
tabaccheria, uccidendolo.
2. I tre fatti di sangue venivano ritenuti dagli inquirenti tragici
momenti di una medesima vicenda criminale ed inquadrati in una
feroce faida tra le famiglie Brandimarte e Priolo, entrambe note per

RITENUTO IN FATTO

il loro inserimento nella criminalità organizzata calabrese, ed
all’esito delle indagini e degli accertamenti disposti dal P.M. ed
eseguiti dalla polizia giudiziaria Brandimarte Giuseppe,
Brandimarte Antonio, Brandimarte Vincenzo e Gentile Davide
venivano imputati, in concorso tra loro e con Rottura Antonino e
Rottura Santo Vincenzo, separatamente giudicati e mandati assolti:
A) dell’omicidio, aggravato dalla premeditazione, di Priolo
Vincenzo, Brandimarte Giuseppe quale mandante, Brandimarte
Antonio, Brandimarte Vincenzo e Rottura Santo Vincenzo quali
esecutori materiali, Rottura Antonino quale staffettista, Gentile
Davide quale custode delle armi e dell’automezzo utilizzati per
l’impresa criminale; B) del porto in luogo pubblico del fucile e
della pistola impiegati per l’omicidio; C) della ricettazione
dell’autovettura rubata e poi utilizzata per raggiungere la vittima e
poi fuggire; D) della detenzione della pistola di cui al precedente
capo B), da ritenere clandestina perché priva dei dati identificativi;
E) della ricettazione di detta pistola revolver.
3. All’esito delle stesse indagini Priolo Giovanni, da parte sua,
veniva imputato, in concorso con Forgione Giuseppe,
separatamente giudicato ed assolto, e con Priolo Giuseppe, nel
frattempo deceduto, e Bagalà Francesco, anch’egli deceduto,
vittima di attentato: A) del tentato omicidio, aggravato dalla
premeditazione, di Brandimarte Giuseppe, raggiunto da numerosi
colpi esplosi da una pistola e da un fucile; B) del porto e della
detenzione delle armi come innanzi utilizzate.
4. All’esito del giudizio abbreviato il GUP del Tribunale di Palmi,
con sentenza del 14 aprile 2014, assolveva tutti gli imputati da ogni
incolpazione perché giudicato non certo il quadro probatorio a loro
carico oltre ogni ragionevole dubbio.
La sentenza di primo grado veniva appellata dal rappresentante
della pubblica accusa e la Corte di assise di appello di Reggio
Calabria, dopo aver provveduto alla rinnovazione della istruttoria
dibattimentale con l’esame, ai sensi dell’art. 210 c.p.p., dei
collaboratori di giustizia, Furfaro Arcangelo, Belfiore Marino,
Femia Antonio, Femia Massimo ed altri, con sentenza pronunciata
il 19 dicembre 2016, in parziale riforma di quella impugnata,
2

condannava Priolo Giovanni, riconosciuto colpevole dei reati
ascrittigli uniti dal vincolo della continuazione, alla pena di anni
dieci di reclusione, confermando, viceversa, l’assoluzione degli altri
imputati.

5. Avverso la sentenza di secondo grado ricorrevano per cassazione
il Procuratore generale, impugnando l’assoluzione di Brandimarte
Giuseppe, Brandimarte Antonio, Brandimarte Vincenzo e Gentile
Davide, e l’avv. Vincenzo D’Ascola, impugnando la condanna di
Priolo Giovanni.
All’udienza fissata
per discussione dei citati ricorsi, la Corte,
preso atto della adesione dei difensori dei Brandimarte e del Gentile
all’astensione dalle udienze penali proclamata dall’associazione
forense di categoria, provvedeva allo stralcio delle relative
posizioni processuali, disponendo la celebrazione del giudizio in
relazione al ricorso proposto da Priolo Giovanni.
6. Nell’interesse di tale imputato il difensore di fiducia ha
sviluppato tre motivi di doglianza.
6.1 Col primo di essi denuncia la difesa ricorrente vizio della
motivazione in relazione agli artt. 192, 546, co. 1 lett. e) e 533 co. 1
c.p.p. ed ai capi f) e g) della imputazione, in particolare osservando:
il sillogismo articolato per pervenire al giudizio di colpevolezza del
Priolo ha esclusiva base indiziaria, di guisa che ne va valutata la
coerenza con l’art. 192 co. 2 c.p.p., che ne disciplina i canoni
applicativi, in riferimento ad ogni singolo anello della catena
indiziaria; a) sui contatti telefonici tra i fratelli Priolo e le celle
agganciate, ritenuti dal GIP privi dei requisiti proprii della prova
indiziaria, la corte di secondo grado ha ritenuto di sovvertire,
immotivatamente, il giudizio e la valutazione di prime cure,
apoditticamente assumendo che le celle agganciate rendevano
“compatibile” la presenza del ricorrente sul luogo del delitto e che
dovesse assumere forte significato indiziario la frequenza dei
contatti telefonici tra i due fratelli registratasi prima e dopo il
delitto; del pari rilevanza indiziaria risulta data alla circostanza che
alcuni contatti, due, si ebbero sull’utenza fissa, casalinga
dell’imputato e quelli successivi sull’utenza mobile, da ciò
desumendosi l’uscita dell’imputato dalla propria abitazione, in
3

assenza però di una convincente indicazione sulle ragioni per le
quali, disponendo dell’utenza fissa, non si possa comunque
utilizzare quella mobile; nessun rilievo hanno poi dato i giudici
della condanna alla osservazione difensiva che giustificava quei
contatti telefonici, assunti come vera prova a carico, con l’accertata
circostanza che quel giorno Priolo Giuseppe, molto prima del
delitto, si era recato presso il carcere di Palmi per prenotare
all’imputato un colloquio con il genero; ciò rende congetturale il
collegamento delle telefonate in argomento con il delitto; altrettanto
congetturale è poi l’individuazione di un terzo soggetto sulla scena
del delitto, oltre ai due individuati con la videosorveglianza, là dove
si inserisce, nella ricostruzione del delitto, oltre a quella con i due
sicari, una seconda autovettura, solo perché, sopraggiunta sui
luoghi, la stessa ebbe a guadagnare l’uscita dalla struttura dopo una
manovra di inversione di marcia; trattasi di mera ipotesi; anche la
motivazione sviluppata per disattendere la testimonianza d’alibi di
Manzella Maria si appalesa arbitraria, considerato che viene
utilizzato a tal fine l’argomento che la teste era alle dipendenze
economiche della famiglia Priolo (come inserviente); b) sui risultati
dello stub risultano valorizzati esiti del tutto insufficienti per la
letteratura scientifica e per le conclusioni del consulente di parte
(quanto al numero delle particelle) e risulta travisato, nonostante il
rilievo difensivo sul punto, il dato circa la presenza di una sola
particella ternaria qualificata e non già di due; a parte le censure,
anch’esse per nulla considerate, sulla violazione dei protocolli di
acquisizione dei reperti, atteso il tempo eccessivo trascorso per il
prelievo (sei ore e non due dall’eventuale utilizzo dell’arma);
violando poi ogni regola di valutazione della prova indiziaria,
l’insufficienza del dato relativo al numero dei residui di polvere da
sparo risulta superato con il richiamo ad altra circostanza indiziaria,
anch’essa non univoca né grave, la compatibilità dell’aggancio ad
una cella telefonica dell’utenza mobile in uso al ricorrente; c) sulla
illegittima valutazione della sufficienza della prova a carico già
presente nel giudizio di primo grado, occorre ribadire la violazione
da parte della corte territoriale dell’insegnamento di legittimità; la
sentenza di appello infatti, indipendentemente dalle acquisizioni
processuali intervenute nel relativo giudizio, ha solennemente
affermato che la colpevolezza del prevenuto risultava già
4

desumibile dalle acquisizioni del primo grado; palese la violazione
della regola dell'”oltre ogni ragionevole dubbio”, attesa la
mancanza di una motivazione sul punto più persuasiva di quella
censurata e della individuazione di oggettive carenze ovvero
insufficienze della motivazione riformata; d) sul proposito di
vendicare l’uccisione del figlio, deve rilevarsi che tale movente è
stato ritenuto provato dalla corte di secondo grado in forza delle
dichiarazioni collaborative di Marino Belfiore e Furfaro Arcangelo;
ebbene, le dichiarazioni di quest’ultimo sono de relato e sulla
circostanza dell’offerta di denaro a Brandimarte Giuseppe da parte
di Priolo Giovanni non v’è alcun riscontro estrinseco; la fonte di
conoscenza del Furfaro è infatti Brandimarte Alfonso, a sua volta
portatore di una conoscenza indiretta di fonte ignota; quanto al
Belfiore, testimone diretto di un colloquio tra l’imputato e
Bonasorta Antonio nel corso del quale il primo avrebbe informato
l’interlocutore della sua intenzione di offrire una notevole quantità
di denaro per trovare il Peni, il collaboratore ha precisato che tanto
avvenne perché un paio di volte aveva accompagnato il Bonasorte a
far visita al fratello presso il carcere di Palmi e che in tali occasioni
si erano fermati presso la casa dell’imputato; è stato provato che nel
periodo evocato dal collaborante il Bonasorte non aveva alcuna
necessità di recarsi presso il carcere di Palmi perché ivi per nulla
detenuto il fratello, circostanza questa apoditticamente superata
dalla motivazione impugnata; sull’offerta di denaro al Brandimarte,
inoltre, la sentenza di secondo grado richiama “numerosi riscontri”
provenienti da “fonti disparate”, peraltro mai indicate e tampoco
precisate.
8.2 Con secondo motivo di impugnazione denuncia la difesa
ricorrente violazione dell’art. 533 c.p.p. sul rilievo che, nel caso di
specie, risulterebbe violato il principio dell'”oltre ogni ragionevole
dubbio” e le linee interpretative sviluppate al fine di disapplicarlo
nel caso concreto.
8.3 Col terzo motivo di impugnazione denuncia la difesa ricorrente
violazione degli artt. 133, 62-bis ed 81 c.p. giacché, ad avviso del
ricorrente, eccessivamente severa la sanzione inflitta, severa
comunque l’applicazione del regime sanzionatorio riferito alla
5

continuazione ed immotivato, infine, il diniego delle attenuanti
generiche fondato sul richiamo a precedenti risalenti nel tempo.

9. Il Procuratore Generale in sede ha concluso chiedendo
l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, in particolare
sostenendo l’insufficiente peso probatorio, attesa la loro incerta
univocità, degli indizi valorizzati dalla motivazione di condanna,
per tale ragione giudicata di non lineare logicità ed in violazione dei
criteri indicati all’art. 192 c.p.p., comma II.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto da Priolo Giovanni è fondato nei termini che si
vanno ad esporre.

1. La Corte territoriale è pervenuta al giudizio di condanna
valorizzando una serie di risultanze processuali alle quali ha
riconosciuto il rilievo indiziario richiesto dal secondo comma
dell’art. 192 c.p.p.. In particolare ha il giudice dell’appello
richiamato: l’esito positivo dell’esame dello stub, in base al quale,
sei ore dopo i fatti, sono state rilevate quattro particelle di piombo e
due particelle di piombo, antinomio e bario (una sulla mano destra
ed una sul viso); la mancata indicazione di idonee giustificazioni al
riguardo ovvero di eventuali contaminazioni da parte
dell’interessato e, per converso, l’esito negativo di altri contestuali
controlli su persone diverse; l’aggancio di cella della utenza
cellulare del Priolo compatibile con la sua presenza sul luogo del
delitto; i numerosi contatti telefonici tra l’imputato ed il fratello
Giuseppe registrati tra le 7.35 e le 8.17 del 14.12.2011, tutte della
durata di pochi secondi (in particolare sei telefonate da cinque
secondi a 38 secondi) prima e dopo l’attentato in danno del
Brandimarte, consumato alle ore 8.05 (orario rilevato dalla
videosorveglianza a servizio del supermercato posto in loco); la
singolare varietà della tipologia dei contatti telefonici detti,
dapprima a mezzo utenza fissa eppoi a mezzo di quella mobile,
circostanza questa dimostrativa che l’imputato, a cavallo del tentato
omicidio, sarebbe uscito dalla sua abitazione per farvi ritorno subito
dopo; il valore indiziario delle esposte circostanze, vieppiù
irrobustite dalla osservazione che l’imputato abitava nei pressi del
luogo dove è stato commesso il delitto e che le frenetiche telefonate
6

lasciano libero lo spazio temporale in cui esso avvenne; il
fortissimo movente del quale l’imputato è portatore; il ritrovamento
di particelle di polvere da sparo sulla mano e sul viso del complice
Bagalà e di dieci particelle sul giubbotto di Giuseppe Priolo, fratello
di Giovanni; le frenetiche ed assillanti operazioni di ricerca del
Perri (condannato per l’omicidio del figlio dell’imputato) ad opera
dei Priolo, evidentemente per fine di vendetta, operazioni eseguite
col coinvolgimento di malavitosi di rango; il tentativo fatto presso
la vittima dell’attentato di farsi consegnare l’omicida di Priolo
Vincenzo dietro pagamento di una elevata somma di denaro,
provata dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Belfiore
Marino; la inattendibilità della testimonianza di Manzella Maria,
assertiva della presenza in casa dell’imputato dopo le otto del
giorno del delitto, giacchè proveniente da una dipendente e perché
comunque dichiarativa di orari border-line (arrivo alle otto o poco
dopo, presenza in casa certa dell’imputato alle 8,17); la
valorizzazione della rinnovazione dibattimentale in grado di
appello, nel cui contesto il collaboratore di giustizia Arcangelo
Furfaro, detenuto in cella con Brandimarte Alfonso, ha da questi
appreso che Brandimarte Giuseppe, al momento dell’attentato,
aveva riconosciuto i killers nell’imputato e nel Bagalà.

2. Orbene, il quadro indiziario appena sintetizzato si presta ad una
duplice censura, come opportunamente denunciato dalla difesa
impugnante col primo motivo e col secondo motivo di ricorso, per
un verso, in quanto per ciascun indizio non risulta dimostrata la
relativa persuasività (Sez. 1, Sentenza n. 7027 del 08/03/2000 Rv.
216181) ovverosia una loro rilevante contiguità con il fatto ignoto
(è questo il requisito della gravità, cfr. Sez. 4, Sentenza n. 943 del
26/06/1992, Rv. 193003) dovendosi ritenere la motivazione al
riguardo per più profili congetturale, inadeguata e non sempre
individualizzante e, per altro verso, in quanto la motivazione
sviluppata dalla corte di secondo grado, dappoichè difforme da
quella assolutoria argomentata dal giudice di prime cure, non si
appalesa coerente con l’insegnamento consolidato del giudice di
legittimità, insegnamento secondo cui, in tema di motivazione della
sentenza d’appello, per la riforma di una pronuncia assolutoria non
basta, in mancanza di elementi sopravvenuti, una mera diversa
7

valutazione del materiale probatorio già acquisito in primo grado,
caratterizzata da pari o addirittura minore plausibilità rispetto a
quella del primo giudice, ma occorre, invece, una forza persuasiva
superiore, tale da far venir meno ogni ragionevole dubbio (così da
ultimo: Sez. 5, Sentenza n. 54300 del 14/09/2017, Rv. 272082). In
tale ipotesi il giudice dell’appello ha quindi l’obbligo di delineare le
linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di
confutare specificamente i più rilevanti argomenti della
motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della
relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma
del provvedimento impugnato (èquesta la lezione ermeneutica più
nota: Sez. U., Sentenza n. 33748 del 12/07/2005, ric. Mannino, Rv.
23167).
3. Nel caso di specie il quadro indiziario valorizzato per la
condanna da parte della corte di appello elenca, in primo luogo,
come già innanzi riportato, il contenutissimo esito positivo della
prova stub, su di esso esprimendo una valutazione di peso indiziario
del tutto contraria a quella delibata dal giudice di primo grado, ma
in assenza totale di una ragione persuasiva a sostegno del diverso
opinamento, tenuto conto della palese esiguità del rinvenimento
particellare e dei notissimi protocolli al riguardo. Ha, del pari, la
corte di appello valutato in termini di gravità la compatibilità della
localizzazione della utenza cellulare dell’imputato con il luogo
dell’attentato, compatibilità indiziariamente valutata in termini del
tutto contenuti dal GUP sul logico rilievo, di indubbia forza
persuasiva, che il luogo del delitto è collocato nelle vicinanze
dell’abitazione del prevenuto. Rimangono i contatti telefonici, sei, a
cavallo dell’attentato, tra i due fratelli Priolo, i primi due mediante
utenza fissa, quella casalinga dell’imputato, e gli altri con utenza
mobile, dato di una certa valenza indiziaria, ma di per sé privo di
adeguata univocità sia perché rimasto sostanzialmente isolato, sia
perché difensivamente giustificato (cfr. sintesi primo motivo di
ricorso), sia perché, infine, dimostrativo di una possibilità (quella
che l’imputato abbia utilizzato la telefonia mobile perché non più in
casa) ma inidoneo a dimostrare di ciò il reale inveramento. Rimane
la critica del giudice dell’appello all’alibi indicato dal prevenuto,
confermato da precisa testimonianza, sulla quale il giudicante ha
8

operato una legittima delibazione di credibilità (la testimonianza è
di persona, collaboratrice domestica, legata all’imputato da rapporto
di lavoro) peraltro di non più incisiva persuasività rispetto alla
contraria valutazione del giudice di primo grado.

4. Ciò detto ritiene la Corte utile ed opportuno rammentare la
storica lezione di Sez. U, Sentenza n. 6682 del 04/02/1992, Rv.
191230, sempre in seguito confermata, secondo cui “l’indizio è un
fatto certo dal quale, per interferenza logica basata su regole di
esperienza consolidate ed affidabili, si perviene alla dimostrazione
del fatto incerto da provare secondo lo schema del cosiddetto
sillogismo giudiziario. È possibile che da un fatto accertato sia
logicamente desumibile una sola conseguenza, ma di norma il fatto
indiziante è significativo di una pluralità di fatti non noti ed in tal
caso può pervenirsi al superamento della relativa ambiguità
indicativa dei singoli indizi applicando la regola metodologica
fissata nell’art. 192, comma secondo, cod. proc. pen.. Peraltro
l’apprezzamento unitario degli indizi per la verifica della confluenza
verso un’univocità indicativa che dia la certezza logica
dell’esistenza del fatto da provare, costituisce un’operazione logica
che presuppone la previa valutazione di ciascuno singolarmente,
onde saggiarne la valenza qualitativa individuale. Acquisita la
valenza indicativa – sia pure di portata possibilistica e non univoca di ciascun indizio deve allora passarsi al momento metodologico
successivo dell’esame globale ed unitario, attraverso il quale la
relativa ambiguità indicativa di ciascun elemento probatorio può
risolversi, perché nella valutazione complessiva ciascun indizio si
somma e si integra con gli altri, di tal che l’insieme può assumere
quel pregnante ed univoco significato dimostrativo che consente di
ritenere conseguita la prova logica del fatto; prova logica che non
costituisce uno strumento meno qualificato rispetto alla prova
diretta (o storica), quando sia conseguita con la rigorosità
metodologica che giustifica e sostanzia il principio del cosiddetto
libero convincimento del giudice”.
Ebbene, applicando puntualmente questo insegnamento, non può
non rilevarsi la contenuta forza probatoria delle circostanze
indiziarie, innanzi riportate, valorizzate dal giudice dell’appello,
9

giacche da ciascuna di esse, unitariamente valutata, ovvero dalla
loro complessiva considerazione, il giudice della condanna non ha
dedotto un sillogismo logico in grado di dimostrare la colpevolezza
del Priolo con maggiore persuasività rispetto alle valutazioni
affidate dal GUP alla sentenza assolutoria appellata.

E’ pur vero, e di questo occorre dare conto, che la corte di appello
ha valutato una situazione processuale arricchita da rinnovazione
dibattimentale per consentire l’esame testimoniale del collaboratore
di giustizia Furfaro Arcangelo, ma a tale proposito si impone
l’osservazione che quelle riportate dal Furfaro sono dichiarazioni de
relato, apprese cioè da Brandimarte Alfonso, il quale non ha
indicato, se non del tutto genericamente, la fonte della sua
informazione, circostanza questa che ridimensiona necessariamente
il dictum del collaboratore sul punto, peraltro per nulla riscontrato
aliunde.
Innegabile e di sicura robustezza è, viceversa, la valutazione di un
forte collegamento tra l’imputato ed il movente ipotizzato
dall’accusa, in grado di appello confermato, altresì, dalle
dichiarazioni collaborative di Belfiore Marino sulle cospicue offerte
in denaro per ottenere la consegna da parte dei Brandimarte
dell’omicida di Priolo Vincenzo, ma va in questa sede ribadito che
il movente di un delitto non può costituire elemento che consente di
superare le eventuali discrasie di un quadro probatorio ritenuto, con
motivazione immune da censure, di per sè non convincente (Sez. 1,
Sentenza n. 813 del 19/10/2016, Rv. 269287). La motivazione
personale che induce ad una condotta costituisce un intimo sentire,
l’atteggiamento dell’animo e della psiche, idonea a confermare una
situazione concreta ma mai a provarla.
5. Alla stregua delle esposte considerazioni ritiene la Corte, in
accoglimento dei primi due motivi di ricorso —dovendosi ritenere
assorbita la terza doglianza- di provvedere all’annullamento della
decisione impugnata nei confronti del Priolo, con rinvio ad altra
sezione della Corte di assise di appello di Reggio Calabria affinchè,
in piena libertà di giudizio, provveda, salva ogni potestà
processuale consentita dall’ordinamento, ad una nuova delibazione
10

del quadro indiziario rispettosa dei principi di diritto innanzi
richiamati quanto alla loro valutazione ed alla necessità di una
motivazione “rafforzata” della eventuale sentenza riformatrice in
peius della decisione appellata.
L’esito del giudizio impone l’adozione dei provvedimenti previsti
dall’art. 624-bis c.p.p.

previo stralcio della posizione degli imputati investiti dal ricorso del
P.G., annulla la sentenza impugnata nei confronti del ricorrente
Priolo Giovanni e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della
Corte di assise di appello di Reggio Calabria. Visto l’art. 624-bis
c.p.p., dispone la immediata cessazione della misura cautelare
disposta con ordinanza del 08/03/2017 dalla Corte di assise di
appello di Reggio Calabria nei confronti di Priolo Giovanni in
relazione ai fatti in esame. Visto l’art. 626 c.p.p., dispone la
comunicazione del presente dispositivo alla Procura Generale in
sede per i provvedimenti occorrenti.
Roma, addì 14 marzo 2018

P.T.M.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA