Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19778 del 27/02/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 19778 Anno 2018
Presidente: SARNO GIULIO
Relatore: CENTONZE ALESSANDRO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:
1)
2)
3)
4)

Fossari Bruno, nato il 03/03/1971;
Fossari Pasquale, nato il 14/04/1969;
Fossari Vincenzo, nato il 29/05/1964;
Napoli Saverio, nato il 26/02/1985;

Avverso la sentenza emessa il 07/12/2016 dalla Corte di assise di appello di
Reggio Calabria;

Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Alessandro Centonze;
Sentite le conclusioni formulate dal Procuratore generale, in persona della
dott.ssa Marilia Di Nardo, che ha concluso:
per il rigetto dei ricorsi proposti dagli imputati Pasquale Fossari, Vincenzo
Fossari e Bruno Fossari;
per l’inammissibilità del ricorso proposto da Saverio Napoli;
Sentito l’avv. Francesco Albanese, per i ricorrenti Pasquale Fossari, Vincenzo
Fossari e Bruno Fossari, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

Data Udienza: 27/02/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa il 19/07/2015 la Corte di assise di Palmi, per
quanto di interesse ai presenti fini, giudicava gli imputati Pasquale Fossari,
Vincenzo Fossari, Bruno Fossari e Saverio Napoli, emettendo nei loro confronti le
seguenti statuizioni processuali.
1.1. Quanto alle pronunce di condanna, gli imputati Pasquale Fossari,
Vincenzo Fossari e Bruno Fossari venivano dichiarati colpevoli dei tentati omicidi

armi, rispettivamente ascrittigli ai capi C, D, E della rubrica del decreto di
giudizio immediato del 16/06/2014 e ai capi B, C, D della rubrica del decreto che
dispone il giudizio del 27/01/2015.
Queste condotte delittuose si concretizzavano lungo un ampio arco
temporale, durante il quale gli imputati Pasquale Fossari, Vincenzo Fossari e
Bruno Fossari pianificavano una serie di attentati in danno di Rocco Francesco
Ieranò, che si concretizzavano tra i mesi di febbraio-marzo del 2012 e il
24/02/2013; sui singoli episodi delittuosi ci si soffermerà analiticamente più
avanti, pur essendo sin d’ora opportuno precisare che sono differenti le
conclusioni alle quali le sentenze di merito giungevano in ordine alla rilevanza
penale di ciascuno degli attentati organizzati per uccidere Ieranò.
Per tutte le ipotesi di tentato omicidio commesse in danno di Ieranò, veniva
esclusa la circostanza aggravante di cui all’art. 577, n. 4, cod. pen., che era
stata originariamente contestata agli imputati Pasquale Fossari, Vincenzo Fossari
e Bruno Fossari.
Per effetto di tali statuizioni, ritenuta la continuazione tra i reati contestati,
gli imputati Pasquale Fossari, Vincenzo Fossari e Bruno Fossari venivano
condannati alla pena di 17 anni di reclusione.
L’imputato Saverio Napoli, invece, veniva giudicato per una vicenda
criminosa collegata a quelle che si sono richiamate, riguardando lo stesso
contesto ‘ndranghestitico palmese nel quale si muovevano tutti i ricorrenti, alla
quale però gli imputati Pasquale Fossari, Vincenzo Fossari e Bruno Fossari
risultavano estranei.
In questo differente contesto processuale, l’imputato Saverio Napoli veniva
giudicato colpevole del reato di favoreggiamento personale aggravato e
continuato, contestato al capo E della rubrica del decreto che dispone il giudizio
del 27/01/2015, così come corretto all’udienza preliminare svoltasi il 15/04/2015
davanti al G.U.P. del Tribunale di Reggio Calabria. Tale attività di
favoreggiamento risultava finalizzata a consentire a Rocco Francesco Ieranò e a

2

commessi in danno di Rocco Francesco Ieranò e dei connessi reati in materia di

Raffaele Giovinazzo, durante la loro sottoposizione a fermo di indiziato di reato, a
eludere le investigazioni dell’autorità giudiziaria e a sottrarsi alle conseguenti
ricerche.
Per effetto di questo giudizio di colpevolezza, l’imputato Saverio Napoli
veniva condannato alla pena di 3 anni e 4 mesi di reclusione.
Tutti gli imputati, infine, venivano condannati alle pene accessorie di legge e
al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere durante la
custodia cautelare.

Vincenzo Fossari e Bruno Fossari venivano assolti, tenendo conto di quanto si è
detto nel paragrafo precedente, a proposito dell’ampio arco temporale nel quale
le condotte delittuose contestate negli originari procedimenti si concretizzavano,
dagli attentati commessi in danno di Rocco Francesco Ieranò nel febbraio-marzo
2012 e il 24/02/2013.

2. Con sentenza emessa il 07/12/2016 la Corte di assise di appello di Reggio
Calabria, decidendo sulle impugnazioni proposte dagli imputati Pasquale Fossari,
Vincenzo Fossari, Bruno Fossari e Saverio Napoli emetteva le seguenti statuizioni
processuali.
Gli imputati Pasquale Fossari, Vincenzo Fossari e Bruno Fossari venivano
assolti dagli attentati commessi in danno di Rocco Francesco Ieranò nel marzoaprile 2012 e a fine aprile 2012, per i quali erano stati condannati nel giudizio di
primo grado, perché il fatto non sussiste.
Conseguiva a tali statuizioni la rideterminazione della pena irrogata agli
imputati Pasquale Fossari, Vincenzo Fossari e Bruno Fossari, nel giudizio di primo
grado, in 14 anni di reclusione.
Veniva, invece, integralmente confermato il giudizio di responsabilità penale
espresso nei confronti dell’imputato Saverio Napoli, per il quale la Corte
territoriale reggina si limitava a rideterminare la pena irrogatagli in 2 anni e 8
mesi di reclusione.
Nel resto, la sentenza di primo grado veniva confermata dalla Corte di assise
di appello di Reggio Calabria.

3. Passando a esaminare il compendio probatorio su cui si fondano le
sottostanti decisioni, occorre osservare preliminarmente che il presente
procedimento riguarda una pluralità di accadimenti criminosi che maturavano
nell’ambiente della criminalità organizzata ‘ndranghetista dell’area palmese, di
cui occorre da partitamente conto, tenendo conto che, in questa sede, residuano

3

1.2. Quanto alle pronunce assolutorie gli imputati Pasquale Fossari,

- alla luce delle assoluzioni intervenute nei giudizi di merito – le sole ipotesi
delittuose riguardanti l’attentato commesso in danno di Rocco Francesco Ieranò il
25/07/2012.
Occorre ulteriormente precisare il presente procedimento nella fase delle
indagini preliminari – nella quale confluivano anche le indagini sull’omicidio di
Francesco Fossari, il fratello degli imputati Pasquale Fossari, Vincenzo Fossari e
Bruno Fossari – costituiva un unico processo. Successivamente, veniva disposta
la separazione in due distinti procedimenti, per effetto dell’applicazione della

attivazione del rito immediato cautelare.
In relazione alle ipotesi delittuose confluite nel decreto di giudizio immediato
cautelare, emesso dal G.U.P. del Tribunale di Reggio Calabria il 16/06/2014,
quindi, il processo veniva ritualmente incardinato davanti alla Corte di assise di
Palmi.
Nell’altro segmento processuale, per il quale non era stato attivato il rito
immediato cautelare, il G.U.P. del Tribunale di Reggio Calabria, con ordinanza
emessa il 27/01/2015, aveva disposto il rinvio a giudizio davanti alla Corte di
assise di Palmi per ragioni di connessione con il procedimento già incardinato
davanti alla stessa Corte palmese, sopra citato, sebbene, tra le imputazioni
oggetto di contestazione, non vi fossero ipotesi di reati di competenza di tale
organo giurisdizionale.
In sede dibattimentale, i due tronconi processuali – che traevano origine dal
decreto di giudizio immediato del 16/06/2014 e dal decreto che dispone il
giudizio del 27/01/2015, cui sopra ci si è riferiti – transitavano nei procedimenti
n. 2/14 R.G. Assise e n. 1/15 R.G. Assise, i quali, a loro volta, venivano riuniti
dalla Corte di assise di Palmi, prendendo, quale numero di ruolo definitivo, il n.
2/14 R.G. Assise.
Nel processo penale così riunito, infine, veniva formulata eccezione di
incompetenza della Corte di assise di Palmi, sollevata, tra gli altri, dagli imputati
Bruno Fossari, Pasquale Fossari e Vincenzo Fossari. Questa eccezione veniva
respinta dalla stessa Corte di assise, ribadita dalla Corte di assise di appello di
Reggio Calabria e non veniva ulteriormente riproposta dai ricorrenti nel giudizio
di legittimità.
Il rigetto in questione discendeva dal fatto che, nel procedimento n. 2/14
R.G. Assise, l’eccezione non era stata proposta tempestivamente, consentendo il
radicamento del processo davanti alla Corte di assise di Palmi, sebbene nessuno
dei delitti per i quali si procedeva in quella sede rientrasse nella competenza
ratione materiae di quel giudice; mentre, nel procedimento n. 1/15 R.G. Assise,

4

misura della custodia cautelare ad alcuni indagati e della conseguente

successivamente riunito al procedimento n. 2/14 R.G. Assise, l’eccezione di
incompetenza funzionale era stata proposta tardivamente, oltre il termine
prescritto per la proposizione di eventuali questioni di incompetenza, per materia
o per territorio, a pena di nullità, dagli artt. 21, comma 3 e 491, comma 1, cod.
proc. pen.
3.1. In questa cornice processuale e limitandoci a considerare le sole ipotesi
delittuose oggetto di trattazione, occorre prendere le mosse dall’attentato

anzitutto che la Corte di assise di appello di Reggio Calabria fondava il suo
giudizio di responsabilità nei confronti degli imputati Pasquale Fossari, Vincenzo
Fossari e Bruno Fossari sulle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Vasvi
Beluli e Arben Ibrahimi, che collegavano tale progetto omicida alla decisione di
vendicarsi dell’omicidio di Francesco Fossari, il germano degli stessi imputati, a
sua volta maturato nel contesto della criminalità organizzata

‘ndranghetista

dell’area palmese.
L’attentato oggetto di vaglio processuale, come detto, si concretizzava il
25/07/2012, quando Vasvi Beluli, a bordo di un motoveicolo condotto da
Sebastiano Malavenda, dopo che Rocco Francesco Ieranò era stato avvistato, gli
aveva esploso contro alcuni colpi di pistola, limitandosi a ferirlo; nel corso
dell’agguato, erano stati esplosi circa 10 colpi di pistola, ma Beluli, che era lo
sparatore, non era riuscito a uccidere la vittima predestinata, perché Malavenda,
anziché rallentare la marcia del mezzo a bordo del quale i due sicari viaggiavano,
accelerava bruscamente e si allontanava dal luogo dove erano stati esplosi di
primi colpi; i due sicari, quindi, dopo la repentina accelerazione del motoveicolo,
si fermavano a una distanza dalla persona offesa tale da non consentire di
esplodere ulteriori colpi contro la stessa, che conseguentemente scampava
all’agguato.
Dopo avere eseguito l’agguato, Beluli e Malavenda raggiungevano una
località di campagna, ubicata nei pressi di una proprietà agricola dei fratelli
Fossari, dove lo attendeva Salvatore Callea – un altro soggetto che gravitava
nello stesso ambiente ‘ndranghestista degli imputati – al quale i due sicari
riferivano del fallimento dell’agguato.
In questo contesto, il nucleo probatorio essenziale era costituito dalla
chiamata in correità del collaboratore di giustizia Vasvi Beluli, che riferiva di
avere eseguito l’attentato in danno di Rocco Francesco Ieranò il 25/07/2012 su
mandato dei ricorrenti, con i quali si era raccordato sia nella fase iniziale della
pianificazione dell’agguato sia nella fase della sua concretizzazione esecutiva,
alla quale ci si è riferiti. Il propalante, infatti, descriveva circostanze di fatto di

5

commesso in danno di Rocco Francesco Ieranò il 25/07/2012, evidenziando

cui aveva avuto personale cognizione, avendole apprese durante i numerosi
incontri svolti con i tre fratelli Fossari, finalizzati a pianificare l’attentato mortale
di Ieranò, che poi aveva eseguito con le modalità di cui si è detto.
Secondo quanto riferito da Beluli, nella fase preparatoria dell’agguato, i
fratelli Fossari avevano contattato i membri della famiglia Platania, affinchè gli
procurassero le armi e i veicoli, necessari all’esecuzione dell’attentato; i fratelli
Fossari, quindi, dopo essersi raccordati con la famiglia Platania, avevano prestato
ai due sicari il supporto logistico necessario a eseguire l’agguato e fornito le

stessi germani, infine, avevano finanziato il progetto criminoso, offrendo agli
attentatori, dopo averli assoldati, supporto logistico e corrispondendo loro una
sorta di rimborso spese per tutte le volte che si erano incontrati con loro per
pianificare l’uccisione.
Il collaboratore di giustizia Vasvi Beluli precisava ulteriormente che Ieranò
doveva essere ucciso perché, secondo quanto aveva appreso dagli imputati,
aveva assassinato uno dei loro fratelli – Francesco Fossari – e che, prima di
concretizzare l’attentato posto in essere in danno della vittima il 25/07/2012,
aveva svolto diversi incontri con i ricorrenti, finalizzati a pianificare l’agguato
mortale.
Lo stesso Beluli aveva anche preso parte ad alcuni sopralluoghi in
compagnia dei fratelli Fossari, allo scopo di individuare i luoghi dove eseguire
l’attentato in danno di Ieranò, precisando che, in queste occasioni, era sempre
disarmato.
Secondo la Corte di assise di appello, la chiamata in correità di Vasvi Beluli
appariva coerente e attendibile nel suo sviluppo narrativo, atteso che il
propalante aveva sempre affermato, fin dalla sua apertura alla collaborazione, di
avere agito su mandato dei fratelli Fossari, avvalendosi del supporto operativo di
Sebastiano Malavenda, il quale aveva condotto il motoveicolo utilizzato per
recarsi sul luogo del delitto, nel quale veniva eseguito l’attentato in danno in
danno di Ieranò.
Il Giudice di appello reggino si soffermava analiticamente sulla credibilità
soggettiva e sull’attendibilità intrinseca di Beluli, riportando il contenuto delle sue
dichiarazioni mediante diffusi richiami testuali e formulando un giudizio
sovrapponibile a quello trasfuso dalla Corte di assise di Palmi nella sentenza di
primo grado.
Le dichiarazioni accusatorie di Beluli si ritenevano riscontrate dalle
propalazioni rese dal collaboratore di giustizia Arben Ibrahimi, che aveva appreso
della dinamica degli accadimenti criminosi per essere stato coinvolto nei

6

informazioni occorrenti per individuare e uccidere Rocco Francesco Ieranò; gli

numerosi progetti di eliminazione di Ieranò, che, come detto, si erano protratti
lungo un ampio arco temporale, con la conseguenza che, limitatamente a tale
segmento probatorio, le propalazioni dei due collaboranti risultavano
convergenti.
Ne discendeva che le dichiarazioni rese dal collaborante Ibrahimi, a
proposito del mandato omicidiario ricevuto dai fratelli Fossari, apparivano, pur
provenendo da Beluli, sovrapponibili a quelle rese dallo stesso collaboratore,

cognizione. Né rilevava, in senso contrario, la cesura temporale esistente tra i
primi incontri nei quali si deliberava l’uccisione di Ieranò e la concretizzazione
dell’attentato in esame, il cui modesto intervallo – compreso tra i primi mesi del
2012 e il luglio dello stesso anno – consentiva di ritenere i due segmenti
comportamentali espressione di un progetto unitario e omogeneo.
La Corte territoriale reggina, dunque, pur ammettendo che Ibrahimi aveva
appreso degli accadimenti criminosi relativi all’attentato del 25/07/2012 da
Beluli, valorizzava la portata probatoria delle sue dichiarazioni accusatorie,
evidenziando che le sue propalazioni individuavano comunque i tre fratelli
Fossari come portatori di un inequivocabile interesse ad attentare alla vita di
Rocco Francesco Ieranò, che traeva origine dal desiderio degli stessi germani di
vendicarsi dell’uccisione del fratello Francesco, che attribuivano alla volontà
omicida di Ieranò.
Secondo il Giudice di appello reggino, infatti, nelle descrizioni dei due
collaboratori di giustizia, tale intento vendicativo era confluito in un progetto
criminoso comune, condiviso e coltivato da tutti e tre i fratelli, che erano sempre
presenti in tutte le riunioni operative che si tenevano a Melicucco, quando si
discuteva delle modalità esecutive con cui realizzare l’assassinio di Rocco
Francesco Ieranò. Ne conseguiva che i due collaboratori di giustizia si
riscontravano reciprocamente, individuando i fratelli Fossari, in termini
dichiarativi convergenti, quali mandanti dell’omicidio Ieranò, in conseguenza del
fatto che gli stessi germani erano portatori di un unico, condiviso, progetto
criminoso, giustificato dai propositi di vendetta maturati nei confronti della
vittima predestinata.
Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Beluli e Ibrahimi venivano
ritenute convergenti anche in relazione alla residua ipotesi delittuosa,
riguardante i reati di porto e detenzione di armi, contestati ai capi D ed E della
rubrica del decreto del decreto di giudizio immediato emesso dal G.U.P. del
Tribunale di Reggio Calabria il 16/06/2014, per i quali deve rilevarsi che, anche

7

Jt

risultando collegate al progetto di eliminazione della vittima di cui aveva diretta

sotto questo profilo probatorio, i due propalanti fornivano una ricostruzione degli
accadimenti criminosi pienamente sovrapponibile.
Si consideri, in proposito, che, sulla disponibilità delle armi in questione e
sulla loro utilizzazione nell’attentato in danno di Rocco Francesco Ieranò, le
dichiarazioni dei due collaboratori di giustizia risultavano pienamente
convergenti. Sul punto, è sufficiente evidenziare che le dichiarazioni del
collaborante Vasvi Beluli venivano esaminate nelle pagine 138-140 della
sentenza impugnata; mentre, le dichiarazioni del collaborante Arben Ibrahimi

Non si ritenevano, invece, utili alla ricostruzione degli accadimenti criminosi
le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Rocco Francesco Ieranò, che si
limitava a riferire alcune circostanze, peraltro in termini meramente congetturali,
riguardanti l’attentato eseguito il 24/02/2013, per il quale, come si è detto, vi
era stata una pronuncia assolutoria nei giudizi di merito. Occorreva, in ogni caso,
evidenziare che Ieranò ; essendo stato vittima degli agguati orditi in suo danno
dai fratelli Fossari, non era personalmente a conoscenza delle dinamiche degli
attentati e delle ragioni che li avevano determinate.
Quanto, infine, alla ricostruzione del movente degli attentati posti in essere
in danno di Rocco Francesco Ieranò, deve rilevarsi che, secondo i Giudici di
merito, la decisione di uccidere la vittima si giustificava con il fatto che era
ritenuta responsabile dell’omicidio di Francesco Fossari, che, come detto, era il
fratello degli imputati Pasquale Fossari, Vincenzo Fossari, Bruno Fossari. Questa
causale delittuosa trovava conferma nelle dichiarazioni confessorie rese dallo
stesso Ieranò, che, apertosi alla collaborazione con la giustizia, aveva ammesso
di avere ucciso Francesco Fossari, avvalendosi della collaborazione di Giuseppe
Bruzzese, con il quale era legato da vincoli di amicizia e di collegamento
criminale.
Veniva, invece, posto in secondo piano il possibile movente collegato alla
relazione sentimentale che Rocco Francesco Ieranò intratteneva con la sorella di
Giuseppe Bruzzese, che era coniugata con Giuseppe Ladini. Con quest’ultimo,
peraltro, Ieranò intratteneva rapporti personali conflittuali con Ieranò, che
prescindevano dalla relazione extraconiugale in questione, in conseguenza del
fatto che il nipote del collaborante, Michele Foriglio, in epoca antecedente alle
vicende criminose in esame, aveva ucciso il fratello dello stesso Ladini.
3.2. Quanto alla residua ipotesi delittuosa, riguardante l’imputato Saverio
Napoli, deve rilevarsi che il suo giudizio di colpevolezza si fondava sulle
emergenze probatorie, acquisite nella prima fase delle indagini preliminari, che
consentivano di affermare che l’imputato aveva aiutato Rocco Francesco Ieranò e

8

venivano esaminate a pagina 140 della stessa decisione.

Raffaele Giovinazzo, mentre erano sottoposti a fermo quali indiziati di reato, a
eludere le investigazioni dell’autorità giudiziaria e a sottrarsi alle conseguenti
ricerche.
Tali conclusioni discendevano anzitutto dall’accertamento investigativo che
consentiva alle forze dell’ordine di sequestrare, all’interno dell’abitazione di
Napoli, la chiave della porta d’ingresso dell’appartamento dove erano stati trovati
Giovinazzo e Ieranò durante la loro latitanza.
Questa ricostruzione dei fatti di reato contestati a Napoli veniva

indicava il ricorrente come il soggetto che lo aveva accompagnato, unitamente a
Giovinazzo, nell’appartamento dove con quest’ultimo veniva ospitato,
provvedendo al suo sostentamento.
Lo stesso Ieranò, infine, evidenziava che l’unico soggetto che era in
possesso delle chiavi dell’immobile dove veniva alloggiato, in compagnia di
Giovinazzo, era Saverio Napoli, ribadendo il suo coinvolgimento nell’attività di
favoreggiamento personale che gli viene contestata e spiegando per quali ragioni
l’imputato era in possesso delle chiavi di accesso all’immobile dove il propalante
trascorreva la sua latitanza.

4. Avverso la sentenza di appello ricorrevano per cassazione gli imputati
Pasquale Fossari, Vincenzo Fossari, Bruno Fossari e Saverio Napoli, con atti di
impugnazione di cui occorre dare partitamente conto.
4.1. Gli imputati Pasquale Fossari, Vincenzo Fossari e Bruno Fossari, a
mezzo dell’avv. Francesco Albanese ricorrevano per cassazione, proponendo un
ricorso congiunto, con il quale deducevano quattro motivi di ricorso, il terzo dei
quali relativo alla sola posizione di Vincenzo Fossari.
4.1.1. Con il primo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e
vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 56, 575
cod. pen., 192 e 533 cod. proc. pen., in relazione al capo C della rubrica del
decreto di giudizio immediato emesso il 16/06/2014, che riguardava l’episodio
del tentato omicidio aggravato commesso il 25/07/2012 in danno di Rocco
Francesco Ieranò.
Si evidenziava, in proposito, che il Giudice di appello reggino, nonostante le
specifiche censure difensive, cui ci si riferiva nell’atto di impugnazione in esame
mediante pertinenti richiami, non aveva affrontato i temi della credibilità
soggettiva e dell’attendibilità, intrinseca ed estrinseca, del collaboratore di
giustizia Vasvi Beluli, omettendo di compiere quell’esame preventivo e
indefettibile necessario a consentire l’utilizzazione delle sue propalazioni, sotto il

9

ulteriormente confermata dallo stesso Ieranò, che, nel corso del suo esame,

profilo del coinvolgimento concorsuale degli imputati Pasquale Fossari, Vincenzo
Fossari, Bruno Fossari nella pianificazione e nell’esecuzione dell’attentato in
danno di Ieranò.
Venivano, in questo modo, irragionevolmente pretermessi i passaggi
valutativi preliminari e indispensabili alla verifica della congruità del narrato del
collaborante Beluli, sia sotto il profilo della genesi del percorso collaborativo
intrapreso dal propalante, sia sotto il profilo della sua credibilità soggettiva, sia
sotto il profilo della sua attendibilità, intrinseca ed estrinseca, la quale ultima non

merito.
La difesa degli odierni ricorrenti, al contempo, evidenziava che, con
riferimento all’episodio delittuoso per il quale si procedeva, l’unica prova diretta
nei loro confronti era costituita dalle dichiarazioni rese dal collaboratore di
giustizia Vasvi Beluli, non riscontrate sul punto, che aveva riferito di avere agito
sulla base del mandato omicidiario conferitogli dai fratelli Fassari, avvalendosi
.della collaborazione di Sebastiano Malavenda, il quale aveva condotto il
motoveicolo utilizzato per recarsi sul luogo del delitto, nei termini di cui si è già
detto.
A fronte di tali imprescindibili obblighi motivazionali, il Giudice di appello
reggino si limitava a utilizzare formule generiche e prive di adeguate
argomentazioni sull’attendibilità di Beluli, limitandosi a riportare il contenuto
delle sue propalazioni e reiterando gli errori valutativi compiuti dalla Corte di
assise di Palmi nella stesura della sentenza di primo grado, oggetto di analoghe
censure, disattese dalla sentenza censurata.
Né potevano essere utilizzate, in funzione di riscontro alla chiamata in
correità di Beluli, le dichiarazioni rese dal collaborante Ibrahimi che aveva
appreso della dinamica degli accadimenti criminosi dallo stesso Beluli, con la
conseguenza che, limitatamente a tale segmento probatorio, le sue propalazioni
risultavano sprovviste di autonomia processuale.
Non rilevano, infine, nella direzione processuale recepita nella decisione
impugnata, le dichiarazioni rese dal collaborante Ibrahimi a proposito del
mandato omicidiario conferito in relazione all’uccisione di Ieranò, che si
caratterizzavano per la loro circolarità probatoria, provenendo da Vasvi Beluli ed
essendo sprovviste di quella autonomia dichiarativa indispensabile a
corroborarne il narrato.
Si evidenziava, al contempo, che le dichiarazioni di Ibrahimi erano collegate
cronologicamente a un antecedente causale, costituito dall’assassinio di
Francesco Fossari, che era separato dagli accadimenti criminosi in esame da un

10

risultava riscontrata dalle ulteriori emergenze probatorie, acquisite nei giudizi di

intervallo temporale significativo, che non consentiva di ritenere le due vicende
criminose espressione di un progetto unitario, reso omogeneo dal movente della
vendetta.
Ne discendeva che il giudizio di responsabilità nei confronti dei ricorrenti si
fondava su un generico e assertivo riferimento alla presunta permanenza in capo
ai fratelli Fossari della deliberazione finalizzata all’uccisione di Rocco Francesco
Ieranò, protrattasi lungo diversi mesi, senza che a tali affermazioni
corrispondesse alcun riferimento agli elementi probatori idonei a supportare

siffatta ricostruzione degli accadimenti criminosi.
Queste incongruenze risultavano accentuate dalle incertezze dichiarative
relative al movente omicida, individuato contraddittoriamente nei propositi di
vendetta conseguenti all’assassinio di Francesco Fossari e nella gelosia di
Giuseppe Ladini – un soggetto ritenuto vicino ai ricorrenti – per la relazione
extraconiugale intrattenuta da Rocco Francesco Ieranò con Antonella Bruzzese,
la moglie dello stesso Ladini, che pure costituiva un dato processuale
i ncontroverso.
4.1.2. Con il secondo motivo di ricorso, si deducevano violazione di legge e
vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento ai reati di porto e
detenzione di armi, contestati ai capi D ed E del decreto del decreto di giudizio
immediato del 16/06/2014, conseguenti al fatto che la decisione in esame
risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente
conto degli elementi probatori acquisiti, indispensabili ai fini della configurazione
dei delitti in contestazione.
Si deduceva, in proposito, che, al contrario di quanto affermato dalla Corte
territoriale reggina, le dichiarazioni dei collaboranti Beluli e Ibrahimi non
risultavano tra loro convergenti, atteso che le propalazioni dei due collaboratori
apparivano generiche nel loro contenuto – limitandosi entrambi i dichiaranti a
fare riferimento al coinvolgimento dei fratelli Fossari nella gestione delle armi in
contestazione – e riferibili a circostanze di tempo e di luogo non sovrapponibili,
come già evidenziato dal giudizio espresso dalla Corte di cassazione, nella fase
cautelare, ai sensi dell’art. 311 cod. proc. pen.
4.1.3. Con il terzo motivo di ricorso, proposto relativamente alla sola
posizione dell’imputato Vincenzo Fossari, si deducevano violazione di legge e
vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento al riconoscimento
della recidiva di cui all’art. 99 cod. pen.
Si deduceva, in proposito, che la decisione in esame risultava sprovvista di
un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto della sussistenza dei
presupposti legittimanti il riconoscimento della recidiva oggetto di contestazione,

11

T

sulla cui ricorrenza la Corte territoriale reggina si era espressa in termini
svincolati dalle risultanze processuali, com’era evidente dall’assenza di pregiudizi
penali gravanti sul ricorrente e dal disvalore delle condotte illecite che gli
venivano contestate, su cui nel provvedimento impugnato non ci si era,
nemmeno sinteticamente, soffermati.
4.1.4. Con il quarto motivo di ricorso, si deducevano violazione di legge e
vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti all’incongruità del
giudizio dosimetrico espresso nei confronti degli imputati Pasquale Fossari,

Vincenzo Fossari, Bruno Fossari.
Si deduceva, in proposito, che la decisione in esame risultava sprovvista di
un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del trattamento
sanzionatorio irrogato agli odierni ricorrenti all’esito del giudizio di secondo
grado, che veniva censurato sia sotto il profilo dell’eccessività dosimetrica, sia
sotto il profilo del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti
generiche, che si imponevano tenuto conto del disvalore dei fatti delittuosi in
contestazione, sui quali la Corte territoriale reggina non si era analiticamente
soffermata.
4.1.5. Queste ragioni imponevano l’annullamento della sentenza impugnata.
4.2. Il ricorso presentato nell’interesse dell’imputato Bruno Fossari veniva
integrato da un ulteriore atto di impugnazione, sottoscritto dall’avv. Stefania
Rania, con cui si deducevano promiscuamente violazione di legge e vizio di
motivazione della sentenza impugnata, prospettando doglianze sostanzialmente
sovrapponibili a quelle esaminate con riferimento al primo motivo del ricorso
proposto dall’avv. Francesco Albanese, riguardanti il giudizio di credibilità
soggettiva e di attendibilità, intrinseca ed estrinseca, espresso dalla Corte
territoriale reggina nei confronti dei collaboratori di giustizia Vasvi Beluli e Arben
Ibrahimi.
Secondo la difesa dell’imputato Bruno Fossari, era necessario che la Corte di
assise di appello di Reggio Calabria rivalutasse il percorso collaborativo
intrapreso da Vasvi Beluli e Arben Ibrahimi fin dalla fase genetica, allo scopo di
vagliarne la credibilità soggettiva e l’attendibilità, intrinseca ed estrinseca,
verificando al contempo se le propalazioni dei due collaboranti erano state rese
in modo spontaneo ed erano esenti da inquinamenti dichiarativi di sorta. Solo
attraverso un tale rigoroso percorso valutativo, che non era riscontrabile nel caso
in esame, era possibile ritenere i collaboranti Vasvi e Ibrahimi credibili e
attendibili, sulla base di un’operazione di ermeneutica processuale ineludibile,
tenuto conto della ritenuta decisività delle dichiarazioni accusatorie rese dai due
propalanti.

12

T

4.2.1. Queste ragioni imponevano l’annullamento della sentenza impugnata.
4.3. L’imputato Saverio Napoli ricorreva personalmente per cassazione,
deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, in riferimento all’art. 378
cod. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di
un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto degli elementi
probatori acquisiti, indispensabili ai fini della configurazione del reato di
favoreggiamento personale oggetto di contestazione.

contestato a Napoli si riteneva dimostrata sulla base delle dichiarazioni rese da
Renato Iannone, che dovevano ritenersi inutilizzabili, essendo stato assunto a
sommarie informazioni, in violazione dell’art. 350 cod. proc. pen., nonostante il
contenuto auto-indiziante delle sue dichiarazioni, che ne imponeva l’esame con
l’assistenza di un difensore.
Censure analoghe venivano formulate in riferimento alle dichiarazioni rese
da Vincenzo Iannone, per le quali rilevava la medesima condizione di
inutilizzabilità, conseguente al fatto che, anche in questo caso, emergevano
elementi auto-indizianti, tali da imporre di esaminare il predetto dichiarante con
l’assistenza di un difensore.
Ne discendeva che il percorso argomentativo seguito nella sentenza
impugnata, in assenza di ulteriori elementi probatori, non consentiva di
comprendere le ragioni su cui si fondava la decisione adottata, risultando avulso
dalle risultanze processuali e fondandosi su asserzioni apodittiche prive di
efficacia dimostrativa, che rendevano evidente come il ragionamento espresso
dal Giudice di appello reggino a sostegno della decisione adottata fosse
palesemente incongruo.
4.3.1. Queste ragioni imponevano l’annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. In via preliminare, deve rilevarsi che, in relazione agli aspetti di censura
della sentenza impugnata comuni ai vari atti di impugnazione, relativi a questioni
di carattere generale, occorre richiamare i principi che ne consentono un corretto
inquadramento sistematico, alla luce dei paramétri ermeneutici di questa Corte.
Tali censure difensive riguardano due differenti questioni, di cui ci si deve
occupare distintamente.
1.1. La prima questione di carattere comune sulla quale occorre soffermarsi
preliminarmente riguarda i principi di carattere generale vigenti in materia di

13

Si deduceva, in proposito, che l’attività di favoreggiamento personale

chiamate in correità e in reità, applicabili in relazione alle propalazioni acquisite
nel presente procedimento, concernenti le dichiarazioni rese dai collaboratori di
giustizia Vasvi Beluli, Arben Ibrahimi e Rocco Francesco Ieranò, che venivano
esaminati nel giudizio di primo grado, svoltosi davanti alla Corte di assise di
Palmi, la cui rilevanza probatoria veniva ulteriormente ribadita nella sentenza
impugnata.
In questo ambito, innanzitutto, è necessario richiamare il principio di diritto
affermato nell’ultimo arresto giurisprudenziale delle Sezioni unite, applicabile nei

confronti dei due propalanti esaminati nel presente procedimento, secondo cui:
«Nella valutazione della chiamata in correità o in reità, il giudice, ancora prima di
accertare l’esistenza di riscontri esterni, deve verificare la credibilità soggettiva
del dichiarante e l’attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni, ma tale percorso
valutativo non deve muoversi attraverso passaggi rigidamente separati, in
quanto la credibilità soggettiva del dichiarante e l’attendibilità oggettiva del suo
racconto devono essere vagliate unitariamente, non indicando l’art. 192, comma
terzo, cod. proc. pen., alcuna specifica tassativa sequenza logico-temporale»
(Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, Aquilina, Rv. 255145).
Questo orientamento ermeneutico, com’è noto, si inserisce in un filone
giurisprudenziale ormai consolidato, che è possibile esplicitare richiamando il
seguente principio di diritto: «In tema di chiamata in reità, poiché la valutazione
della credibilità soggettiva del dichiarante e quella della attendibilità oggettiva
delle sue dichiarazioni non si muovono lungo linee separate, posto che l’uno
aspetto influenza necessariamente l’altro, al giudice è imposta una
considerazione unitaria dei due aspetti, pur logicamente scomponibili; sicché, in
presenza di elementi incerti in ordine all’attendibilità del racconto, egli non può
esimersi dal vagliarne la tenuta probatoria alla luce delle complessive emergenze
processuali, in quanto – salvo il caso estremo di una sicura inattendibilità del
dichiarato – il suo convincimento deve formarsi sulla base di un vaglio globale di
tutti gli elementi di informazione legittimamente raccolti nel processo» (Sez. 6,
n. 11599 del 13/03/2007, Pelaggi, Rv. 236151; si veda, in senso
sostanzialmente conforme, anche Sez. 2, n. 21599 del 16/02/1999,
Emmanuello, Rv. 244541).
Invero, le chiamate in correità o in reità, in quanto contenute nelle
dichiarazioni eteroaccusatorie rese da uno dei soggetti processuali indicati
nell’art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen., non possono che soggiacere ai criteri
di valutazione della prova previsti da tale disposizione, nel senso che la loro
credibilità soggettiva e la loro attendibilità, intrinseca ed estrinseca, devono
trovare conferma in altri elementi di prova, con la conseguente accentuazione,

14

jr,”

conformemente all’espressa previsione del primo comma dello stesso articolo,
dell’obbligo di motivazione del convincimento del giudice, da intendersi come
espressione di un giudizio unitario, omogeneo e non frazionabile sulle
propalazioni esaminate.
Tale arresto giurisprudenziale, inoltre, nel solco di un orientamento
ermeneutico, collegato e parimenti consolidato, ribadisce che, ai fini della
corretta valutazione del mezzo di prova di cui si sta discutendo, la metodologia a
cui il giudice di merito deve conformarsi non può che essere quella trifasica,

personalità, dalle sue condizioni socio-economiche e familiari, dal suo passato,
dai rapporti con l’accusato, dalla genesi remota e prossima delle ragioni che lo
hanno indotto all’accusa nei confronti del chiamato; dalla valutazione
dell’attendibilità intrinseca della chiamata oggetto di vaglio giurisdizionale,
fondata sui criteri della precisione, della coerenza, della costanza e della
spontaneità; dalla verifica esterna dell’attendibilità della dichiarazione
accusatoria, effettuata attraverso l’esame di elementi estrinseci di riscontro alla
stessa chiamata, idonei ad attestarne la veridicità (Sez. U, n. 1653 del
21/10/1992, Marino, Rv. 192465).
Deve, tuttavia, evidenziarsi, in linea con quanto opportunamente precisato
dalla successiva giurisprudenza di questa Corte, che tale sequenza trifasica non
deve svilupparsi rigidamente – essendo espressione di un giudizio unitario,
omogeneo e non frazionabile sulle propalazioni di volta in volta esaminate – nel
senso che il percorso valutativo dei vari passaggi non deve muoversi lungo linee
separate, in quanto la credibilità soggettiva del dichiarante e l’attendibilità,
intrinseca ed estrinseca, del suo racconto, influenzandosi reciprocamente, al pari
di quanto accade per ogni altra fonte di prova di natura dichiarativa, devono
essere valutate unitariamente, conformemente ai criteri epistemologici generali e
non prevedendo, per converso, la disposizione dell’art. 192, comma 3, cod. proc.
pen., alcuna specifica deroga (Sez. 1, n. 22633 del 05/02/2014, Pagnozzi, Rv.
262348).
In questi termini, ogni operazione di ermeneutica processuale tendente a
frazionare i vari passaggi valutativi delle dichiarazioni dei chiamanti in correità o
in reità escussi deve essere ritenuta inammissibile, atteso che, nel valutare le
propalazioni di tali soggetti, eventuali riserve circa l’attendibilità del narrato
devono essere superate, vagliandone la valenza probatoria alla luce di tutti gli
altri elementi di informazione legittimamente acquisiti, attraverso un percorso
argomentativo necessariamente unitario (Sez. 1, n. 22633 del 05/02/2014,
Pagnozzi, cit.).

15

fondata sulla valutazione della credibilità del dichiarante, desunta dalla sua

Quanto, infine, alla tipologia e all’oggetto dei riscontri probatori, la
genericità del riferimento agli elementi di prova da parte dell’art. 192, comma 3,
cod. proc. pen. legittima l’interpretazione secondo cui, in questo ambito, vige il
principio della libertà degli elementi di riscontro estrinseco, nel senso che questi,
non essendo predeterminati nella specie e nella qualità, possono essere di
qualsiasi tipo e natura, ricomprendendo non soltanto le prove storiche dirette,
ma ogni altro elemento probatorio, anche indiretto, legittimamente acquisito al
processo penale e idoneo, sul piano della mera consequenzialità logica, a

il mezzo di prova ritenuto bisognoso di conferma (Sez. U, n. 20804 del
29/11/2012, Aquilina, cit.).
Ne discende che il riscontro estrinseco alla chiamata in correità o in reità di
un propalante può essere offerto anche dalle dichiarazioni di analoga natura rese
da uno o più degli altri soggetti indicati nella richiamata disposizione. Infatti,
qualunque elemento probatorio, diretto o indiretto che sia, purché estraneo alle
dichiarazioni che devono essere riscontrate, può essere legittimamente utilizzato
a conferma della loro attendibilità, che dovrà essere vagliata rigorosamente dal
giudice, verificando l’attendibilità intrinseca di ogni singola dichiarazione e la sua
attitudine a fungere da riscontro estrinseco di quella – o di quelle – che lo stesso
giudice ritenga di porre a fondamento, con valenza primaria o paritaria rispetto
alle prime, della propria decisione (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, Aquilina,
cit.).
Tenuto conto di questi parametri ermeneutici, occorre passare in rassegna le
dichiarazioni rese dai collaboranti Vasvi Beluli, Arben Ibrahimi e Rocco Francesco
Ieranò, allo scopo di vagliare la correttezza del percorso argomentativo seguito
dalla Corte di assise di Palmi e, nel giudizio di secondo grado, dalla Corte di
assise di appello di Reggio Calabria nel valutare le dichiarazioni dei collaboratori
di giustizia, di volta in volta, esaminati.
1.2. La seconda questione ermeneutica comune sulla quale occorre
soffermarsi preliminarmente riguarda il rapporto tra la motivazione della
sentenza di primo grado e la motivazione della decisione di secondo grado, che
deve essere valutato in stretta correlazione al tema dell’ammissibilità della
motivazione per relationem del provvedimento di appello che ci si trova a
giudicare in sede di legittimità. Tale questione, ai presenti fini, assume rilievo in
relazione a tutte le posizioni processuali vagliate nel presente procedimento, per
le quali le sottostanti decisioni di merito risultano tra loro concordanti sul piano
del giudizio di responsabilità espresso nei confronti degli imputati Pasquale
Fossari, Vincenzo Fossari, Bruno Fossari e Saverio Napoli.

16

corroborare, nell’ambito di una valutazione probatoria necessariamente unitaria,

Deve, innanzitutto, osservarsi che, nel vagliare la congruità del giudizio di
colpevolezza espresso dalla Corte di assise di appello di Reggio Calabria il
07/12/2016 – che confermava il giudizio di responsabilità espresso nei confronti
degli imputati dalla Corte di assise di Palmi il 19/07/2015 – occorre tenere conto
dell’unitarietà del complesso motivazionale costituito da entrambe le decisioni di
merito (Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, Del Gaudio, Rv. 258774; Sez. 1, n.
24667 del 15/06/2007, Musumeci, Rv. 237207).
Si consideri, in proposito, che i sottostanti provvedimenti decisori, nei

concordanti, con la conseguenza che – sulla base dell’orientamento ermeneutico
consolidato di questa Corte – la motivazione della sentenza di primo grado si
salda necessariamente con quella della sentenza di appello, formando un corpo
motivazionale unitario e inscindibile, a prescindere da eventuali richiami a singoli
passaggi argomentativi della decisione impugnata, effettuati dalle difese dei
ricorrenti allo scopo di evidenziare inesistenti incongruità argomentative. Sul
punto, si ritiene indispensabile richiamare il seguente principio di diritto: «Le
sentenze di primo e di secondo grado si saldano tra loro e formano un unico
complesso motivazionale, qualora i giudici di appello abbiano esaminato le
censure proposte dall’appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo
giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai
fondamentali passaggi logico-giuridici della decisione e, a maggior ragione,
quando i motivi di gravame non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano
limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella
decisione impugnata» (Sez. 3, n. 13926 dell’01/12/2011, Valerio, Rv. 252615; si
veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 3, n. 10613
dell’01/02/2002, Lombardozzi, Rv. 221116).
Ne discende che i singoli passaggi motivazionali della sentenza emessa dalla
Corte di assise di Palmi il 19/07/2015 devono necessariamente integrarsi con gli
omologhi passaggi esplicitati nella decisione di appello, pronunciata dalla Corte di
assise di appello di Reggio Calabria il 07/12/2016, componendo i due
provvedimenti decisori un percorso argomentativo unitario rispetto alla
responsabilità penale dei ricorrenti. Tale percorso argomentativo, dunque, risulta
adeguato rispetto alle emergenze probatorie e conforme ai parametri
ermeneutici consolidati di questa Corte, secondo cui: «Ai fini del controllo di
legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di
appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo
corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure
proposte dall’appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed

17

termini che si sono precisati, si sviluppano secondo linee logiche e giuridiche

operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza,
concordino nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a
fondamento della decisione» (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv.
257595; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 2, n. 5606 del
10/01/2007, Conversa, Rv, 236181).
In questa cornice, non è nemmeno possibile ipotizzare che la sentenza in
esame, per il semplice richiamo a singoli passaggi motivazionali del
provvedimento decisorio emesso dalla Corte di assise di Palmi, possa ricondursi

valutazione della specificità dei motivi di impugnazione si pone in termini
differenti e meno stringenti rispetto a quanto è necessario per il ricorso in
cassazione, in ragione del carattere di mezzo di gravame di tipo devolutivo del
primo dei due rimedi, atto a provocare un nuovo esame del merito. Tutto questo
non può che comportare una valutazione meno rigorosa e stringente dei singoli
passaggi motivazionali di volta in volta considerati nel rapporto tra i
provvedimenti decisori di merito (Sez. 2, n. 8345 del 23/11/2013, dep. 2014,
Pierannunzio, Rv. 258529; Sez. 1, n. 1445 del 14/10/2013, dep. 2014, Spada,
Rv. 258357).
Ferme restando tali considerazioni, che impongono di escludere la
sussistenza nel caso di specie di una sentenza di secondo grado motivata dalla
Corte di assise di appello di Reggio Calabria per relationem, per il semplice
riferimento a singoli passaggi processuali della sottostante decisione di merito,
non può non rilevarsi che, nel nostro sistema, deve ritenersi comunque
ammissibile la motivazione per relationem delle decisioni di appello, in presenza
dei presupposti – certamente ricorrenti nel nostro caso – canonizzati dal
seguente principio di diritto: «La motivazione “per relationem” di un
provvedimento giudiziale è da considerare legittima quando: 1) faccia
riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento,
la cui motivazione risulti congrua rispetto all’esigenza di giustificazione propria
del provvedimento di destinazione; 2) fornisca la dimostrazione che il giudice ha
preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di
riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione; 3) l’atto
di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da
motivare, sia conosciuto dall’interessato o almeno ostensibile, quanto meno al
momento in cui si renda attuale l’esercizio della facoltà di valutazione, di critica
ed, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllo dell’organo
della valutazione o dell’impugnazione» (Sez. 6, n. 53420 del 04/11/2014,

18

alla categoria degli atti per relatíonem, atteso che, nel giudizio di appello, la

Mairajrane, Rv. 261839; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez.
4, n. 4181 del 14/11/2008, Benincaca, Rv. 238674).
In questa cornice, occorrerà passare in rassegna le doglianze difensive
proposte dai singoli ricorrenti, allo scopo di verificare se, su ciascuno dei
passaggi motivazionali oggetto di contestazione, sussista o meno la possibilità di
integrare la motivazione dei sottostanti provvedimenti decisori, nel rispetto dei
parametri ermeneutici che si sono enunciati.

mosse da quello proposto, a mezzo dell’avv. Francesco Albanese, dagli imputati
Pasquale Fossari, Vincenzo Fossari e Bruno Fossari.
Tale ricorso deve essere esaminato congiuntamente a quello proposto dal
solo imputato Bruno Fossari, a mezzo dell’avv. Stefania Rafia, fondandosi i due
atti di impugnazione su doglianze che, limitatamente al giudizio di congruità
probatoria delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Vasvi Beluli e Arben
Beluli, appaiono meritevoli di accoglimento, nei termini processuali che si
espliciteranno.
2.1. Tanto premesso e passando a considerare le singole doglianze, deve
ritenersi meritevole di accoglimento il primo motivo del ricorso proposto dall’avv.
Albanese, che, come detto, deve essere valutato congiuntamente all’atto di
impugnazione presentato dall’avv. Rania.
Con tali atti di impugnazione si deducevano violazione di legge e vizio di
motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione
in esame aveva valutato in termini incongrui il compendio probatorio acquisito,
sulla base del quale era stato formulato un giudizio di responsabilità nei confronti
degli imputati Pasquale Fossari, Vincenzo Fossari e Bruno Fossari,
esclusivamente fondato sulle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Vasvi
Beluli, rispetto alle quali le propalazioni di Arben Ibrahimi non potevano svolgere
alcuna funzione di riscontro, avendo appreso dell’attentato commesso in danno
di Rocco Francesco Ieranò il 25/07/2012 dallo stesso Beluli.
Non potevano, dunque, rilevare, nella direzione recepita nella decisione
impugnata, le dichiarazioni rese da Ibrahimi a proposito del mandato di uccidere
Ieranò conferitogli dai fratelli Fossari, che non risultava collegato
cronologicamente all’esecuzione dell’attentato, dal quale era separato da un
intervallo di diversi mesi, che non consentiva di ritenere i due passaggi della
vicenda criminosa collegati.
Osserva anzitutto il Collegio che l’affermazione di responsabilità degli
imputati Pasquale Fossari, Vincenzo Fossari e Bruno Fossari, in ordine al tentato

19

2. Occorre, quindi, passare a considerare i singoli ricorsi, prendendo le

omicidio di Rocco Francesco Ieranò, commesso il 25/07/2012, si basava su una
valutazione ineccepibile della chiamata in correità di Vasvi Beluli, rispetto alla
quale, però, le propalazioni di Arben Ibrahimi – così come richiamate nelle
decisioni di merito e fatta salva la necessità di una rivalutazione complessiva
della loro portata probatoria nei termini demandati da questo Collegio – non
costituivano un riscontro idoneo a corroborarne il narrato.
Si consideri che le dichiarazioni di Arben Ibrahimi consentivano di
riscontrare il narrato di Vasvi Beluli sotto il profilo dello scenario associativo nel

Ieranò, che veniva deliberata nel contesto della criminalità organizzata
‘ndranghetista dell’area palmese, nella quale il gravitavano sia i ricorrenti sia
Beluli.
Tuttavia, secondo quanto affermato dalla Corte di assise di appello di Reggio
Calabria, Ibrahimi apprendeva degli accadimenti criminosi relativi all’attentato
del 25/07/2012 da Beluli, con la conseguenza che il suo narrato, relativamente
alla posizione degli imputati Pasquale Fossari, Vincenzo Fossari e Bruno Fossari,
si fondava su dichiarazioni connotate da circolarità probatoria e risultava
inidoneo – fatta salva la necessità di una rivalutazione complessiva di tali
propalazioni – a corroborare il narrato di Beluli.
Deve, invero, rilevarsi che la circolarità probatoria delle dichiarazioni
accusatorie rese dai collaboranti Beluli e Ibrahimi veniva affermata dalla Corte di
assise di appello di Reggio Calabria in alcuni passaggi della decisione impugnata
e negata in altre parti del provvedimento decisorio medesimo, dando origine a
una discrasia argomentativa sulle fonti di conoscenza di ciascuno dei due
propalanti, sulla quale ci si soffermerà di qui a breve, su cui si impone un nuovo
giudizio.
In questo ambito, deve rilevarsi che, come evidenziato dalla Corte
territoriale reggina, rilievo probatorio decisivo assumevano le dichiarazioni
accusatorie rese da Vasvi Beluli sull’attentato del 25/07/2012, che il
collaboratore di giustizia aveva commesso su mandato dei fratelli Fossati
nell’ambito dei loro rapporti di cointeressenza criminale, che traevano origine
dalla contiguità del propalante all’area criminale

‘ndraghetista

nella quale

gravitavano gli stessi germani. Il mandato omicidiario, in particolare, era stato
conferito a Beluli perché i fratelli Fossari ritenevano Ieranò coinvolto nella
gestione dell’agguato nel quale era stato assassinato un loro fratello, Francesco
Fossa ri .
Ricevuto il mandato e pianificato l’attentato nel corso di alcuni incontri
svoltisi alla presenza dei fratelli Fossari, nel giorno concordato, Beluli si recava

20

quale maturava la decisione dei fratelli Fossari di uccidere Rocco Francesco

sul luogo del delitto in compagnia di Sebastiano Malavenda, a bordo di un
motoveicolo condotto da quest’ultimo. Dopo l’avvistamento di Ieranò, Beluli gli
aveva esploso contro alcuni colpi di pistola, senza ucciderlo, non riuscendo a
portare a compimento l’attentato perché Malavenda, che conduceva il
motoveicolo a bordo del quale i due sicari erano giunti sul posto, accelerava la
marcia del mezzo su cui i due sicari viaggiavano e si allontanava dal luogo dove
erano stati esplosi i primi colpi di pistola.
La collaborazione con la giustizia di Beluli veniva esaminata nel suo

territoriale reggina evidenziava che la credibilità soggettiva del collaborante era
attestata dal fatto che il collaborante si era accusato di numerosi delitti. Le
dichiarazioni accusatorie di Beluli, infatti, si accompagnavano ad affermazioni
confessorie relative a reati i cui procedimenti, in precedenza, si erano conclusi
con il proscioglimento degli indagati.
Il narrato di Beluli, dunque, veniva ritenuto dai Giudici di merito
soggettivamente credibile e connotato da intrinseca attendibilità, risultando fin
dall’origine caratterizzato da completezza, costanza e puntualità, com’era
evidente dal fatto che, sull’attentato in esame, venivano richiamate circostanze
dettagliate, frutto di conoscenze specifiche, la cui chiarificazione processuale
presupponeva il coinvolgimento diretto del dichiarante negli accadimenti
criminosi descritti.
A fronte di tale ineccepibile giudizio sulla credibilità soggettiva e
sull’attendibilità intrinseca della chiamata in correità del collaborante Beluli, la
Corte di appello di Reggio Calabria non affrontava correttamente il problema
dell’individuazione dei riscontri probatori estrinseci al suo narrato, rispetto al
quale le propalazioni del collaborante Ibrahimi, pur essendo, anch’esse,
correttamente valutate sotto il profilo della credibilità soggettiva e
dell’attendibilità intrinseca, provenendo dallo stesso Beluli, apparivano inidonee a
riscontrarne il narrato.
Questa circolarità probatoria, a ben vedere, veniva riconosciuta dalla stessa
Corte di appello di Reggio Calabria, che, nel passaggio motivazionale esplicitato
a pagina 113 della sentenza impugnata, affermava: «Invero, si conviene che
Ibrahimi non si trovava a Melicucco in occasione del tentato omicidio del
25.7.2012 e che egli abbia, in merito, riferito ciò che gli era stato narrato da
Beluli, il quale, invece, aveva composto il gruppo di fuoco che in quell’occasione
aveva attentato alla vita di Ieranò».
Queste conclusioni, tuttavia, sembrano smentite da un altro passaggio della
decisione impugnata, esplicitato a pagina 115, nel quale la Corte territoriale

21

articolato sviluppo, fin dalla fase genetica, in relazione alla quale la Corte

reggina affermava contraddittoriamente, quanto alle dichiarazioni di Ibrahimi,
che «non v’è, dunque, un de relato, poiché sia Beluli che Ibrahimi, quand’anche
in riunioni e momenti diversi, hanno appreso personalmente la conoscenza, loro
direttamente rivelata dai Fossari». E ancora: «Non si tratta di dichiarazioni

de

relato, bensì di conoscenze autonome, convergenti e che, in quanto tali, si
riscontrano reciprocamente».
In questo secondo passaggio motivazionale del provvedimento impugnato,
dunque, la Corte territoriale reggina optava per una soluzione processuale

dichiarazioni accusatorie di Ibrahimi erano connotate da circolarità probatoria,
atteso che la fonte di conoscenza del propalante erano le notizie sull’attentato
acquisite da Beluli – senza avvedersi dell’incompatibilità delle due opzioni
ermeneutiche, tenuto contro dei parametri che si sono richiamati nel paragrafo
1.1, cui si deve rinviare.
In altri termini, se si ipotizza che Ibrahimi aveva appreso degli accadimenti
criminosi in esame da Beluli e che tale fonte di conoscenza è decisiva ai fini del
giudizio di attendibilità estrinseca delle sue propalazioni, in linea con quanto
affermato dalla Corte territoriale reggina nel passaggio motivazionale esplicitato
a pagina 113 della sentenza impugnata, sopra richiamato, appare evidente che
le sue dichiarazioni non valgono a riscontrare la chiamata in correità di Beluli. In
questo caso, infatti, il narrato di Ibrahimi, provenendo da Beluli, deve ritenersi
privo di autonomia conoscitiva rispetto alle dichiarazioni accusatorie che
dovrebbe riscontrare.
Se, viceversa, si ipotizza che Ibrahimi aveva appreso dell’attentato in
esame, oltre che per effetto di quanto riferitogli da Beluli, dopo l’esecuzione
dell’agguato, in conseguenza dei colloqui intrattenuti con i fratelli Fossari, che lo
avevano incaricato di uccidere Ieranò, in linea con quanto affermato dalla Corte
territoriale reggina nel passaggio motivazionale esplicitato a pagina 115 della
sentenza impugnata, sopra richiamato, certamente le sue propalazioni
varrebbero a riscontrare il narrato di Beluli; ma, in questo caso, occorreva
enucleare le circostanze di tempo e di luogo di tale autonomo apprendimento ed
esplicitare le ragioni che imponevano di ritenere tali fonti di conoscenza
autonomamente valutabili.
Non occorre, naturalmente, operare una parcellizzazione della prova
dichiarativa riconducibile alle propalazioni dei collaboranti Beluli e Ibrahimi, che
determinerebbe una valutazione atomistica del compendio probatorio acquisito
nei giudizi di merito, contrastante con i principi, consolidati nel tempo, affermati
dalla giurisprudenza di legittimità in tema di chiamate in correità e in reità. Non

22

alternativa e inconciliabile a quella sopra richiamata – secondo la quale le

si può, tuttavia, non ribadire che ogni operazione di ermeneutica processuale
finalizzata a ritenere le propalazioni di Ibrahimi e Beluli convergenti e idonee a
formulare un giudizio di responsabilità nei confronti degli imputati Pasquale
Fossari, Vincenzo Fossari e Bruno Fossari non può che passare attraverso il
procedimento di valutazione trifasica del loro narrato, al quale ci si è
diffusamente riferiti nel paragrafo 1.1, cui si deve rinviare ulteriormente (Sez. U,
n. 20804 del 29/11/2012, Aquilina, cit.; Sez. U, n. 1653 del 21/10/1992, Marino,
cit.).

occorrerà inquadrare la posizione dichiarativa del collaboratore di giustizia Arben
Ibrahimi, unitariamente intesa e senza alcun inammissibile frazionamento del
suo narrato, compiendo un’operazione di ermeneutica processuale funzionale a
comprendere se presupposta l’eventuale autonomia delle sue dichiarazioni
accusatorie – le sue propalazioni possano valere a riscontrare la chiamata in
correità effettuata da Vasvi Beluli.
Né è possibile utilizzare, a supporto della ricostruzione compiuta dalla Corte
di assise di appello di Reggio Calabria, il percorso motivazionale seguito nella
sentenza di primo grado dalla Corte di assise di Palmi, che valutava il
coinvolgimento di Ibrahimi negli accadimenti criminosi – dal quale discendevano
le sue fonti di conoscenza sull’agguato eseguito il 25/07/2012 non riconducibili a
Beluli – senza distinguere i singoli progetti di attentato organizzati dai fratelli
Fossari e ricollegando il contributo del collaborante alla decisione di uccidere
Ieranò sulla base della generica disponibilità manifestata dal propalante agli
stessi germani.
Ne deriva che su tali indispensabili passaggi valutativi nemmeno la sentenza
di primo grado si soffermava analiticamente, non consentendo di comprendere
se il progetto di uccisione di Ieranò portato avanti dai fratelli Fossari poteva o
meno essere ritenuto espressione di una deliberazione criminosa unitaria,
rendendo irrilevante la mancata partecipazione di Ibrahimi alla fase esecutiva
dell’attentato del 25/07/2012, alla quale, come detto, prendevano parte i soli
Beluli e Malavenda. Non è, pertanto, possibile, limitatamente a tale passaggio
della vicenda delittuosa in esame, integrare la motivazione delle due decisioni di
merito, atteso che, sul punto, le lacune argomentative evidenziate con
riferimento alla sentenza impugnata non possono essere colmate dal riferimento
alla sottostante decisione, nei termini richiamati nel paragrafo 1.2, cui si rinvia
(Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, cit.; Sez. 2, n. 5606 del
10/01/2007, Conversa, cit.).

23

Ne discende che, nel giudizio di rinvio demandato da questo Collegio,

Su tali discrasie motivazionali, pertanto, si impone un nuovo giudizio, che si
rende necessario allo scopo di inquadrare correttamente le dichiarazioni del
collaborante Ibrahimi, verificando se le sue propalazioni siano autonome rispetto
a quelle rese da Beluli e, in caso contrario, individuando gli ulteriori elementi di
riscontro estrinseco idonei a corroborare la chiamate in correità effettuata dallo
stesso Beluli nei confronti dei fratelli Fossari (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012,
Aquilina, cit.; Sez. U, n. 1653 del 21/10/1992, Marino, cit.).
2.2. Restano assorbite nella doglianza oggetto di accoglimento le residue

dall’avv. Francesco Albanese nell’interesse degli imputati Pasquale Fossari,
Vincenzo Fossari e Bruno Fossari.
Quanto, in particolare, al secondo motivo di ricorso – in relazione al quale si
censurava il percorso argomentativo seguito dalla • sentenza impugnata, in
riferimento ai reati di porto e detenzione di armi, così come contestati ai capi D
ed E della rubrica del decreto di giudizio immediato del 16/06/2014 – deve
rilevarsi che la necessità di un nuovo giudizio fondato su una rivalutazione
complessiva del compendio probatorio, posto a fondamento del vaglio di
responsabilità espresso dalla Corte territoriale reggina nei confronti degli
imputati Pasquale Fossari, Vincenzo Fossari e Bruno Fossari, non può che
comportare una rivisitazione degli accadimenti criminosi collegati all’attentato
eseguito in danno di Rocco Francesco Ieranò il 25/07/2012.
Ne discende che, nel giudizio di rinvio demandato da questo Collegio, la
Corte di assise di appello di Reggio Calabria dovrà rivalutare gli elementi
probatori acquisiti in relazione ai reati di porto e detenzione di armi, così come
contestati ai capi D ed E del decreto del decreto di giudizio immediato del
16/06/2014, tenendo conto delle indicazioni ermeneutiche fornite nel paragrafo
2.1, cui si rinvia.
Analoghe considerazioni valgono per le doglianze proposte con il terzo e il
quarto motivo del ricorso proposto dall’avv. Francesco Albanese nell’interesse di
Pasquale Fossari, Vincenzo Fossari e Bruno Fossari, che riguardano il trattamento
sanzionatorio irrogato ai ricorrenti.
La valutazione di tali censure, infatti, presuppone la formulazione di un
giudizio di responsabilità nei confronti dei ricorrenti, su cui, per le ragioni che si
sono esposte nel paragrafo 2.1, cui si rinvia ulteriormente, deve svolgersi un
nuovo vaglio giurisdizionale, finalizzato a colmare le discrasie argomentative che
si sono evidenziate.

24

censure proposte quale secondo, terzo e quarto motivo del ricorso presentato

3. Occorre, quindi, passare a considerare il ricorso proposto personalmente
da Saverio Napoli, con il quale si deducevano violazione di legge e vizio di
motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in
esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse
esaustivamente conto degli elementi probatori acquisiti, indispensabili ai fini
della configurazione del reato di favoreggiamento personale, così come
contestato all’imputato nel capo E del decreto che dispone il giudizio del
27/01/2015.

merito nei confronti di Napoli si fondava su una corretta valutazione delle
emergenze probatorie acquisite nella prima fase delle indagini preliminari
dell’originario procedimento, sfociato nel decreto che dispone il giudizio sopra
richiamato. Tali acquisizioni probatorie consentivano di affermare che il
ricorrente aveva aiutato Rocco Francesco Ieranò e Raffaele Giovinazzo – che in
quel momento erano sottoposti a fermo di indiziato di reato sulla base del
provvedimento emesso dal G.I.P. del Tribunale di Reggio Calabria nei
procedimenti collegati n. 3777/11 R.G.N.R. Procura Palmi e n. 6412/12 R.G. DDA
Procura Reggio Calabria – a eludere le indagini coordinate dall’autorità giudiziaria
finalizzate alla loro cattura e a sottrarsi alle conseguenti ricerche attivate dalle
forze dell’ordine.
Queste conclusioni, innanzitutto, derivavano dall’accertamento che
permetteva alle forze dell’ordine procedenti di sequestrare, all’interno
dell’abitazione di Napoli, presso la quale avevano eseguito una perquisizione
domiciliare, la chiave della porta d’ingresso dell’appartamento dove erano stati
trovati Giovinazzo e Ieranò, durante il periodo in cui si erano resi latitanti
rispetto alle misure cautelari disposte nei loro confronti. Tali conclusioni, dunque,
traevano origine da fonti di prova di natura oggettiva, peraltro avvalorate dalle
ulteriori acquisizioni probatorie, di cui si dirà di qui a breve, che consentivano di
ritenere dimostrato il coinvolgimento di Napoli nell’attività di favoreggiamento
personale che gli veniva contestata al capo E della rubrica, come sopra
richiamato.
Il passaggio investigativo in questione veniva chiarito dal teste Davide
Borgo, in forza presso la Compagnia dei Carabinieri di Taurianova, le cui
dichiarazioni, richiamate nelle pagine 203 e 204 della sentenza di primo grado,
consentivano di accertare che l’abitazione dove venivano alloggiati Ieranò e
Giovinazzo era nella disponibilità dei fratelli Iannone, i quali, a loro volta,
riferivano di avere fornito una chiave di accesso all’immobile a Saverio Napoli.
Sulla base di tali dichiarazioni, veniva effettuata una perquisizione domiciliare

25

Osserva il Collegio che il giudizio di colpevolezza espresso dai Giudici di

presso l’abitazione di Napoli, ubicata a breve distanza da quelle dei fratelli
Iannone, nel corso della quale veniva rinvenuta, appoggiata sopra un tavolino,
una chiave di marca Welka, con la quale si riusciva ad aprire la porta d’ingresso
dell’appartamento dove erano alloggiati Ieranò e Giovinazzo.
Al contempo, dai controlli sul territorio effettuati dalle forze dell’ordine,
emergeva che Renato Iannone e Saverio Napoli intrattenevano rapporti di
abituale frequentazione, tanto è vero che erano stati controllati, il 05/03/2012,
alle ore 22.45, a Polistena, mentre si trovavano a bordo di un’autovettura Lancia

Polistena, mentre percorrevano a piedi il Viale Italia in compagnia di altri tre
soggetti.
Questa ricostruzione degli accadimenti criminosi veniva confermata da
Rocco Francesco Ieranò, nel frattempo apertosi alla collaborazione con la
giustizia, che, nel corso dell’esame reso davanti alla Corte di assise di Palmi,
indicava Saverio Napoli come il soggetto che lo aveva accompagnato
nell’appartamento dove veniva ospitato insieme a Raffaele Giovinazzo,
provvedendo al loro sostentamento.
Lo stesso Ieranò riferiva ulteriormente che l’unico soggetto in possesso delle
chiavi dell’immobile dove veniva alloggiato, in compagnia di Giovinazzo, era
Saverio Napoli, rendendo incontroverso, ai presenti fini, il suo coinvolgimento
nell’attività di favoreggiamento personale che gli viene contestata, confermato
dall’accesso abituale all’immobile dove si trovavano i due latitanti, al cui
supporto logistico il ricorrente provvedeva personalmente.
Sul punto, non si può che richiamare il passaggio motivazionale della
sentenza impugnata, esplicitato a pagina 145, nel quale si affermava
correttamente: «Le dichiarazioni di Ieranò che indica in Napoli Saverio l’unico
soggetto che aveva accompagnato Ieranò e Giovinazzo, in macchina,
nell’appartamento, lì ospitandoli e provvedendo al loro sostentamento, in uno
con l’accertato possesso della chiave dell’immobile, integrano, univocamente, la
prova della penale responsabilità dell’imputato […]».
In questa cornice, si riteneva dimostrata la consapevolezza dell’attività di
favoreggiamento personale contestata a Napoli, nei cui confronti i Giudici di
merito formulavano un giudizio di responsabilità, pienamente convergente,
conforme alla giurisprudenza di legittimità consolidata, secondo la quale: «In
tema di favoreggiamento personale, per la sussistenza dell’elemento soggettivo
è sufficiente il dolo generico, che deve consistere nella cosciente e volontaria
determinazione delle condotte con la consapevolezza della loro natura elusiva
delle investigazioni e delle ricerche dell’autorità e della finalizzazione delle stesse

26

Ypsilon di colore nero targata BG611CS e, 1’08/04/2012, alle ore 1.45, sempre a

a favorire colui che sia sottoposto a tali investigazioni o ricerche» (Sez. 2, n.
20195 del 09/03/2015, Aquino, Rv. 263524; si veda, in senso sostanzialmente
conforme, anche Sez. 6, n. 24035 del 24/05/2011, Izzo, Rv. 250433).
3.1. Analogo giudizio di inammissibilità deve essere espresso in riferimento
alla residua censura, riguardante l’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da
Renato Iannone e Vincenzo Iannone, la cui assunzione a sommarie informazioni
era avvenuta in violazione dell’art. 350 cod. proc. pen.
Deve anzitutto ribadirsi che la Corte di assise di appello di Reggio Calabria,

responsabilità nei confronti dell’imputato Saverio Napoli espresso dalla Corte di
assise di Palmi, sulla base degli elementi probatori ai quali ci si è riferiti nel
paragrafo 3, cui si deve rinviare, che costituivano il nucleo probatorio essenziale
della decisione censurata, rispetto al quale le dichiarazioni rese da Renato
Iannone e Vincenzo Iannone non risultavano decisive ai fini della valutazione
della posizione del ricorrente.
A tali dirimenti considerazioni deve aggiungersi che le sommarie
informazioni testimoniali rese da Renato Iannone e Vincenzo Iannone non
possedevano valenza auto-indiziante, non sussistendo nel caso in esame i
presupposti per applicare nei loro confronti la disciplina dell’art. 63 cod. proc.
pen., conformemente dalla giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo
cui: «Le dichiarazioni “indizianti” di cui all’art. 63, comma primo, cod. proc. pen.
sono quelle rese da un soggetto sentito come testimone o persona informata sui
fatti che riveli circostanze da cui emerga una sua responsabilità penale per fatti
pregressi, non invece quelle attraverso le quali il medesimo soggetto realizzi il
fatto tipico di una determinata figura di reato quale il favoreggiamento
personale, la calunnia o la falsa testimonianza, in quanto la predetta norma di
garanzia è ispirata al principio “nemo tenetur se detegere”, che salvaguarda la
persona che abbia commesso un reato, e non quella che debba ancora
commetterlo» (Sez. U, n. 33583 del 26/03/2015, Lo Presti, Rv. 264481).
Deve, in ogni caso, aggiungersi che, in tema di valutazione della prova
dichiarativa, il sistema introdotto dal codice di rito vigente separa nettamente la
valutazione delle dichiarazioni ai fini della decisione del processo in cui sono
state rese e la persecuzione penale del dichiarante che abbia eventualmente
deposto il falso, attribuendo al giudice il solo compito di informare il pubblico
ministero della notizia di reato, qualora ne ravvisi gli estremi in sede di
valutazione complessiva del materiale probatorio raccolto. Ne consegue che le
dichiarazioni testimoniali, pur se false, rimangono parte integrante del processo
in cui sono state rese e costituiscono prove utilizzabili e valutabili in relazione al

27

sulla base di un percorso argomentativo ineccepibile, confermava il giudizio di

compendio probatorio legittimamente acquisito (Sez. 6, n. 18065 del
23/11/2011, Accetta, Rv. 252531; Sez. 5, n. 19313 del 28/01/2013, Marino, Rv.
255635).
Queste ragioni impongono di ribadire l’inammissibilità del ricorso proposto
da Saverio Napoli.

4. Dalle considerazioni che si sono esposte nei paragrafi precedenti
discendono conclusivamente le seguenti statuizioni processuali.

confronti degli imputati Pasquale Fossari, Vincenzo Fossari e Bruno Fossari, con il
conseguente rinvio per un nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di assise di
appello di Reggio Calabria, competente per i reati per i quali si procede nei
confronti degli stessi ricorrenti.
Deve, inoltre, essere dichiarato inammissibile il ricorso dell’imputato Saverio
Napoli, cui consegue la sua condanna al pagamento delle spese processuali e
della somma di duemila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, ad altra Sezione
della Corte di assise di appello di Reggio Calabria nei confronti di Fossari Bruno,
Fossari Pasquale e Fossari Vincenzo.
Dichiara inammissibile il ricorso di Napoli Saverio che condanna al
pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro duemila
in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 27/02/2018.

Deve anzitutto disporsi l’annullamento della sentenza impugnata nei

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA