Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19778 del 08/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19778 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: IZZO FAUSTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RIGON CHRISTIAN N. IL 03/01/1988
avverso la sentenza n. 397/2012 CORTE APPELLO di VENEZIA, del
16/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAUSTO IZZO;

Data Udienza: 08/01/2014

OSSERVA

2. Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo : a) l’erronea applicazione
della legge ed il difetto di motivazione, in relazione alla ritenuta consapevolezza
dell’imputato sull’avvenuto incidente, tenuto conto che per specifiche circostanza di
fatto, poteva non essersi accorto di avere investito un pedone; b) la illegittimità
costituzionale dell’art. 603 c.p.p., nella parte in cui non prevede la necessità di
riascoltare l’imputato in appello, nel caso in cui il giudice ritenga di dover riformare la
sentenza di assoluzione di primo grado.
Con memoria depositata il 23\12\2013 il difensore dell’inputato ribadiva le censure
alla sentenza.
3. Il ricorso é inammissibile.
3.1. Invero le censure mosse sono manifestamente infondate, atteso che è stata
riproposta la medesima tesi già esaminata dalla Corte di merito. Nella giurisprudenza
di legittimità è stato affermato il seguente principio di diritto: “E’ inammissibile il
ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già
discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare
non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata
non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di
correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a
fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del
giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell’art.
591 comma 1 lett. c), all’inammissibilità” (in termini, Sez. 4, N. 256/98 ud. 18/9/1997

RV. 210157; nello stesso senso Sez. 4, N. 1561/93

ud. 15/12/1992

RV. 193046).

Inoltre le censure formulate non sono consentite nel giudizio di legittimità, in quanto
concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l’apprezzamento del
materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice
di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure
logiche, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento
fondato su condivisibili massime di esperienza.
Come è noto la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha ritenuto costantemente,
che “l’illogicità della motivazione, censurabile a norma dell’art. 606, comma 1, lett. e)
c.p.p., è quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu ocu/i, in
quanto l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un
orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione
limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico
apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della
motivazione alle acquisizioni processuali” (Cass. 24.9.2003 n. 18; conformi, sempre a
sezioni unite Cass. n. 12/2000; n. 24/1999; n. 6402/1997).

Più specificamente “esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura
degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via
esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di

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1. Con la sentenza indicata in epigrafe, in riforma della pronuncia di assoluzione di
primo grado, RIGON Christian veniva condannato per i delitti di cui all’art. 189, co.
6° e 7 0 , C.d.S., per non essersi fermato &l avere prestato soccorso al pedone Sartore
Lucia dopo l’investimento di quest’ultima (acc. in Tezze sul Brenta il 24\5\2007).
All’imputato veniva irrogata, concesse le attenuanti generiche, la pena di mesi 7 e
giorni 15 di reclusione, pena sospesa e non menzione.

3.2. Quanto alla questione di legittimità costituzionale formulata, essa è
manifestamente infondata.
E’ noto che la consolidata giurisprudenza di questa corte di legittimità ha statuito che
il giudice di appello per riformare in “peius” una sentenza assolutoria è obbligato – in
base all’art. 6 CEDU, così come interpretato dalla sentenza della Corte Europea dei
diritti dell’uomo del 5 luglio 2011, nel caso Dan c/Moldavia – alla rinnovazione
dell’istruzione dibattimentale solo quando intende operare un diverso apprezzamento
di attendibilità di una prova orale, ritenuta in primo grado non attendibile (ex plurimis,
Cass. 12 4 2013/254623; Cass. 15 11 2013/257502).

Con il ricorso si pretende che la disposizione sia estesa anche all’esame dell’imputato,
sollevando la relativa questione di legittimità.
La questione è manifestamente infondata in quanto la possibilità di sentire la versione
dell’imputato prima della decisione è garantita dal suo diritto a rendere spontanee
dichiarazioni, diritto che è nella sua disponibilità e spetta alla parte ed al suo difensore
valutare l’opportunità del suo esercizio.
4. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende,
non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1000,00 (mille/00) a titolo di
sanzione pecuniaria.

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legittimità, la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata,
valutazione delle risultanze processuali” (Cass. sezioni unite 30.4.1997, Dessimone).
Il riferimento dell’art. 606 lett. e) c.p.p. alla “mancanza o manifesta illogicità della
motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato” significa
in modo assolutamente inequivocabile che in Cassazione non si svolge un terzo grado
di merito, e che il sindacato di legittimità è limitato alla valutazione del testo
impugnato.
Nella concreta fattispecie la Corte territoriale ha dato adeguatamente conto del
proprio convincimento vagliando analiticamente le questioni sottoposte al suo esame
ed evidenziando che la responsabilità del Rigon emergeva dalle seguenti circostanze:
– l’investimento della Sartore (di anni 84) era avvenuto alle ore 7.30 di una giornata di
maggio con ottima visibilità;
– l’urto, che anche l’imputato aveva percepito (come da lui ammesso) aveva
determinato il distacco dall’auto dello specchietto retrovisore;
– le grida della donna ferita (frattura biossea braccio dx e frattura piatto tibiale destro)
erano state sentite da un pedone, che aveva visto la donna in terra ed una Ford Fiesta
che si allontanava;
– per il senso di marcia tenuto, il Rigon aveva il sole alle spalle, il che aumentava la
sua possibilità di vedere il pedone ed accorgersi dell’incidente.
Sulla base di tali circostanze, riguardate nella loro sinergica totalità e non in modo
atomistico, la corte di merito ha ritenuto non veritiera la tesi sostenuta dall’imputato
di non essersi accorto dell’incidente, considerato che aveva avuto tutto il tempo di
avvistare il pedone, aveva percepito l’urto, aveva perso lo specchietto retrovisore,
aveva alle spalle una donna che urlava ed un passante che si sbracciava per attirare la
sua attenzione.
Le censure mosse dalla difesa alla sentenza, pertanto, esprimono solo un dissenso
rispetto alla ricostruzione del fatto (operata in modo conforme dal giudice di primo e
secondo grado) ed invitano ad una rilettura nel merito della vicenda, non consentita
nel giudizio di legittimità, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata che
regge al sindacato di legittimità, non apprezzandosi nelle argomentazioni proposte
quei profili di macroscopica illogicità, che soli, potrebbero qui avere rilievo.

P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000= in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 8 gennaio 2014

Il Consigl re este ore

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