Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19777 del 31/01/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 19777 Anno 2018
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: MAGI RAFFAELLO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SCHEPIS ANTONINO nato il 06/12/1975 a TORTORICI

avverso la sentenza del 20/02/2017 del TRIBUNALE di CALTAGIRONE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCA TAMPIERI
che ha concluso per

Il P.G. chiede l’inammissibilità del ricorso.
Udito il difensore
L’avvocato DI STEFANO si riporta ai motivi del ricorso.

Data Udienza: 31/01/2018

IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con sentenza emessa in data 20 febbraio 2017 il Tribunale di Caltagirone ha affermato
la penale responsabilità di Schepis Antonino, in riferimento al porto senza giustificato
motivo di un coltello a serramanico (art. 4 I.n.110/1975).
In motivazione, richiamati gli elementi di prova a carico, viene riconosciuta l’ipotesi della
lieve entità del fatto, con applicazione del comma 3 dell’art. 4 I.n.110/1975 e
quantificazione della pena in euro 1.200,00 di ammenda.

penale e del ‘disinteresse’ mostrato dall’imputato nei confronti del procedimento penale.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione – a mezzo del difensore Schepis Antonino.
2.1 II ricorrente deduce erronea applicazione della legge penale con particolare
riferimento a quanto previsto dall’art. 131 bis cod.pen. . Si rappresenta che la richiesta di
applicazione della speciale causa di non punibilità, rivolta al giudice del merito, non
risulta esaminata in sentenza. La particolare tenuità del fatto poteva essere riconosciuta,
ricorrendone tutti i presupposti di legge.

3. Il ricorso è fondato e va accolto, per le ragioni che seguono.
3.1 La domanda di riconoscimento della causa di non punibilità risulta proposta in sede di
merito e non è stata esaminata in sentenza.
Ciò rappresenta di per sè un vizio della decisione e trasferisce a questa Corte di
legittimità il potere di apprezzarne la eventuale sussistenza, nei limiti della ricostruzione
del fatto realizzata in sede di merito, come precisato, tra le altre, da Sez. I n. 27752 del
9.5.2017, rv 270271, ove si è affermato che la causa di esclusione della punibilità per
particolare tenuità del fatto prevista dall’art. 131-bis cod. pen., nel giudizio di legittimità,
può essere ritenuta, senza rinvio del processo nella sede di merito, in presenza di un
ricorso ammissibile, anche se esdusa nel giudizio di appello, a condizione che i
presupposti per la sua applicazione siano immediatamente rilevabili dagli atti e non siano
necessari ulteriori accertamenti fattuali a tal fine.
3.2 Nel caso in esame è del tutto evidente la ricorrenza dei presupposti di legge (sia in
rapporto ai limiti di pena che in riferimento alle caratteristiche obiettive della condotta),
atteso che lo stesso giudice di merito ha inquadrato la condotta nella ipotesi di lieve
entità di cui all’art. 4 comma 3 legge n.110 del 1975, nè possono dirsi ostative le
considerazioni impiegate in sentenza a fini di sostenere il diniego della sospensione
condizionale.
Ciò perchè da un lato la ricorrenza di una precedente condanna (per ipotesi eterogenea)
non può rappresentare il fondamento logico di una valutazione di ‘abitualità del
2

Si ritiene non concedibile la pena sospesa in virtù della ricorrenza di un precedente

comportamento’ e dall’altro la attribuzione di indicatore negativo sulla personalità alla
scelta di mancata partecipazione al processo – avvenuta in sede di merito – è
manifestamente erronea in diritto, trattandosi di libera scelta del destinatario della
contestazione formulata in sede di esercizio dell’azione penale, da cui non può trarsi
alcun elemento negativo.
Resta, pertanto, la presa d’atto della occasionalità della condotta, la cui pericolosità è da
ritenersi modesta, come riconosciuto già in sede di merito attraverso l’applicazione della
ipotesi attenuata.

punibile ai sensi dell’art. 131 bis cod.pen. .

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè l’imputato non è punibile ai sensi
dell’art. 131 bis c.p. .

Così deciso il 31 gennaio 2018

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Raffaello Magi

MariaStefania Di T assi

Va pertanto emessa decisione di annullamento senza rinvio perchè l’imputato non è

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