Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19777 del 08/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19777 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CARRATURO NICOLA N. IL 21/10/1949
avverso la sentenza n. 1618/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
25/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 08/01/2014

Osserva
Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di Carraturo Nicola avverso la sentenza
emessa in data 25.6.2012 dalla Corte di Appello di Napoli che confermava quella in
data 30.1.2012 del Giudice monocratico del Tribunale di Napoli con la quale era stato
condannato alla pena di anni due, mesi otto di reclusione ed € 14.000,00 di multa
per il delitto di cui all’art. 73 dPr 309/1990.
Deduce la violazione di legge in ordine al diniego della circostanza attenuante di cui al
50 comma dell’art. 73 dPR 309/1990 nonchè la violazione di legge ed il vizio

E’ pervenuta in data 11.10.2013 atto a firma del ricorrente, trasmessa con fax
dall’Ufficio Matricola della Casa circondariale “Poggioreale- G. Salvia” di Napoli, con
cui si chiede accogliere “la suddetta istanza quale rifiuto termini di legge custodia
cautelare”.
Il ricorso è inammissibile.
Infatti,

la sopra

riportata dichiarazione deve intendersi

quale rinuncia

all’impugnazione, ritualmente effettuata dal ricorrente, che, come tale, comporta
l’inammissibilità del ricorso, ai sensi degli artt. 589 – 591, 1° comma lett. d) e 4°
comma c.p.p.
Peraltro i motivi addotti sono manifestamente infondati attesa la congrua motivazione
offerta dal Giudice a quo in ordine ad entrambe le doglianze difensive sopra
richiamate.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle
ammende di una somma che, alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale
nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo
determinare in Euro 500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 500,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 8.1.2014

motivazionale in ordine alla misura della pena inflitta.

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