Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19776 del 08/01/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 19776 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
IANDOLI NICOLA N. IL 21/02/1980
avverso la sentenza n. 4500/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
04/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO
BLAIOTTA;

Data Udienza: 08/01/2014

133 Iandoli Nicola

Motivi della decisione

Il ricorso proposto dall’imputato in epigrafe avverso sentenza recante l’affermazione di
responsabilità in ordine al reato di cui all’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 è manifestamente infondato

Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione,
basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici: si esclude la
possibilità di concedere le attenuanti generiche in assenza di concreti elementi positivi da valutare, e la
pena viene determinata nella misura minima, pur a fronte di un fatto di notevole rilievo obiettivo.
Si tratta di tipico apprezzamento in fatto, conforme ai principi e non sindacabile nella presente
sede di legittimità.

Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero,
della somma di euro 1.000 a titolo di sanzione pecuniaria.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al
pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 1.000.
Roma 8 gennaio 2014
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
(Rocco Marco Blaiotta)

e quindi inammissibile.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA