Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19775 del 22/04/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 19775 Anno 2015
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: ZOSO LIANA MARIA TERESA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
TRIESTE
nei confronti di:
KUN TIBOR N. IL 07/09/1957
avverso la sentenza n. 585/2014 GIP TRIBUNALE di TRIESTE, del
18/04/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA
ZOSO;
lette/s~ le conclusioni del PG Dott.
feokiz
‘1.2g- e„

e,

Udit i difensor Avv.;

e_52

rsz)

l
e”2,t–(.4- Q -•/2-

Data Udienza: 22/04/2015

l
CL-ILA-e..,.-,1 L

RITENUTO IN FATTO

1.11 gip presso il tribunale di Trieste, con sentenza in data 18 aprile 2014, applicava a Kun
Tibor, a seguito di patteggiamento, la pena di mesi sei di arresto ed euro 2000,00 di ammenda
nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per mesi
12 in relazione al reato di cui all’articolo 186, comma 2 lett. c e comma 2 bis del codice della
strada per aver guidato un’autovettura in stato di ebbrezza alcolica con tasso alcolemico di

stato commesso in Sgonico il 5 dicembre 2013.
2. Avverso la sentenza proponeva ricorso per cassazione il procuratore generale presso la corte
d’appello di Trieste deducendo violazione di legge in quanto al reato ascritto all’imputato
conseguiva l’irrogazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di
guida e non già della mera sospensione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Osserva la corte che il ricorso è fondato. L’art. 186, co.2 bis, cod. str. stabilisce la
obbligatorietà della revoca della patente in caso di conducente che abbia commesso il reato di
guida in stato di ebbrezza con tasso alcolico superiore a 1,5 g/I (lettera c) e che abbia
cagionato un incidente. La nuova disposizione, inserita dall’art. 33 L. 120/2010, prevede un
ampliamento delle situazioni in cui la revoca era già obbligatoria ex art. 222, estendendola a
tutti i casi in cui venga cagionato un incidente da soggetto con tasso alcolico superiore a 1, 5
gli. Ne consegue che la sentenza impugnata va annullata limitatamente alla statuizione
relativa alla sospensione della patente di guida e va applicata, giusta la norma di cui all’art.
606 lett. I, c.p.p., la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata in ordine alla disposta sospensione della patente di
guida di Kun Tibor per la durata di dodici mesi, statuizione che elimina, nonché in ordine alla
omessa revoca della patente di guida dello stesso Kun Tibor, sanzione amministrativa
accessoria che dispone.
Così deciso il 22 aprile 2015.

grammi 2,23 per litro e con l’aggravante di aver cagionato un incidente stradale. Il fatto era

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA